La legge di stabilità n. 205 approvata lo scorso 27 dicembre 2017 ha inserito nell’ordinamento alcune rilevantissime novità normative per il mondo sportivo, generando grandissimo interesse sia negli operatori del settore che negli studiosi/appassionati. Posticipando la questione “co.co.co.” ad un futuro approfondimento (ulteriore rispetto ai precedenti), cerchiamo quindi di inquadrare in questo articolo le Società Sportive Dilettantistiche Lucrative, con un’attenzione particolare ai loro requisiti costitutivi ed ai loro pro/contro gestionali.
La norma sulle Società Sportive Dilettantistiche Lucrative
I commi 353 e 354 dell’art. 1 della citata legge hanno previsto che “Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile” e che “A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:
a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;
b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie“.
Le agevolazioni (più) rilevanti
– Art. 1 co. 355 legge 205/2017: “L’imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)“, con deducibilità secondo le normative fiscali vigenti dei costi inerenti le attività;
– Art. 1 co. 357: si applica un’aliquota IVA agevolata al 10% ai “servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società“, con detraibilità della stessa sui costi inerenti l’attività (e tanti cari saluti al regime disciplinato dalla L. 398/91, non più applicabile);
– Art. 1 co. 360: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore“.
Le conseguenze
Non può non balzare agli occhi che tutte le agevolazioni previste dalla norma vengano riservate alle “società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)“. Se ai più tale precisazione sembra banale, non saranno sfuggite agli addetti al lavoro le conseguenze di tale previsione: fintanto che il CONI, e con lui gli Enti di Promozione Sportiva e le Federazioni Sportive Nazionali, non permetteranno il riconoscimento/affiliazione di un Ente profit (novità assoluta per il mondo sportivo legato al CONI, che fino al 31 dicembre 2017 si componeva di sole Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche entrambe senza finalità di lucro e con espresso divieto di distribuzione di utili), queste nuove SSDL (come sono già state ribattezzate), pur già costituibili (alcuni l’hanno fatto), non godranno di alcuna agevolazione fiscale (che in soldoni si traduce in IRES piena ed IVA al 22%)!
Detto che le numerose aspettative sul tema riposte nelle riunioni CONI che si sono succedute nelle ultime settimane (una il 12 marzo e l’altra il 9 aprile scorso) sono state puntualmente disattese, non resta a tutti (operatori del settore e consulenti) che attendere in fiduciosa attesa, magari sperando perlomeno che si muova qualcosa prima che i cinque anni di “contributi alla metà” volino via …
Nonostante la nascita di questa nuova figura giuridica sia stata salutata da pareri ed opinioni contrastanti, come Studio non possiamo che accoglierla con favore (anche perché già di legge dello Stato si tratta, che “nulla toglie” a ciò che già esisteva), precisando però che si potrà parlare di novità “vera” (ed eventualmente, per alcuni, utile) solo nel momento in cui questa soluzione diventerà praticabile (con l’iscrizione al Registro CONI) e non mera ipotesi virtuale e teorica.
Sono passati più di tre mesi dalla nascita formale delle Società Sportive Dilettantistiche Lucrative ed ancora oggi tutto tace: fino a quando? Chi lo sa …
Quel che è certo è che “la pazienza è la virtù dei forti” … ed anche di chi non ha alternative.
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