IVA, sport e Terzo Settore: proroga al 2036 del regime di esclusione

La riforma del regime IVA che riguarda le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore slitta ancora, questa volta addirittura al 2036. Il Consiglio dei Ministri n. 149 di ieri, infatti, ha approvato tra gli altri un decreto sul Terzo Settore, nel quale, oltre al resto, spicca questo ampio rinvio, a testimonianza di quanto il tema sia delicato e quanto la sua applicazione richieda un equilibrio tra esigenze europee, sostenibilità amministrativa e tutela del Non Profit (italiano).

Fino al 2036, quindi, tutto rimane com’è oggi, con le attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti dei soci sempre nel regime di esclusione IVA  ex art. 4 D.P.R. 633/1972.
NB: indipendentemente dalla proroga, dal 1° gennaio 2026 le Associazioni non iscritte al RUNTS potranno beneficiare di limitate agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette. Ecco quali!

ATTENZIONE, NOVITÀ DEL 13 DICEMBRE 2025: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. n. 186/2025, diventano ufficiali le misure fiscali di cui avevamo anticipato i contenuti. 

In primo luogo, viene ufficializzato il rinvio al 1° gennaio 2036 del passaggio dal regime di esclusione IVA a quello di esenzione IVA per gli Enti Non Commerciali associativi, attraverso la modifica dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972. NB: la proroga non incide sull’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, della nuova fiscalità degli Enti del Terzo settore prevista dagli articoli 79 e seguenti del D. Lgs. 117/2017.

Sul versante delle imposte dirette, viene introdotto il nuovo art. 79-bis del Codice del Terzo settore, che disciplina il trattamento delle plusvalenze relative ai beni strumentali degli ETS. consentendo la sospensione dell’imposizione a condizione che i beni restino destinati allo svolgimento delle attività di interesse generale.

Per Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) viene rivisto il regime forfetario di cui all’art. 86 del Codice del Terzo Settore, con soglia di accesso allineata a 85.000 euro (in luogo dei 130.000 euro originariamente previsti), con coordinamento delle semplificazioni fiscali e contabili collegate. La soglia di 85.000 euro assume rilievo anche ai fini IVA, in coerenza con il regime transitorio applicabile a ODV e APS ai sensi dell’art. 5, comma 15-quinquies, del D.L. 146/2021.

Il decreto interviene inoltre sulla disciplina IVA delle prestazioni socio-assistenziali, estendendo espressamente l’applicazione dell’aliquota agevolata del 5% anche alle imprese sociali, comprese quelle costituite in forma societaria, mediante modifica dell’art. 10, n. 27-ter, del D.P.R. 633/1972. Contestualmente, in più disposizioni IVA, viene sostituito il termine “ONLUS” con “Enti del Terzo Settore“, in un’ottica di coordinamento normativo.

Infine, sul versante sportivo, viene aggiornato il perimetro applicativo della legge 398/1991, inapplicabile per gli ETS dal 1° gennaio 2026, coordinandolo con il D. Lgs. 36/2021 e l’assetto fiscale post-riforma, in coerenza tra la disciplina sportiva ed il regime tributario agevolato.

Perché la riforma nasce: la procedura di infrazione europea

La questione affonda le radici nella procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea ormai molti anni fa (n. 2008/2010). Bruxelles contesta infatti all’Italia che numerose attività svolte da enti associativi — soprattutto quando prevedono un corrispettivo specifico dai soci — siano “fuori campo IVA” (da lì il regime di esclusione), mentre la direttiva comunitaria 2006/112/CE le considera operazioni rilevanti ai fini dell’imposta.

Da qui l’esigenza di passare, almeno, ad un regime di esenzione: non quindi un’imposta applicata con aliquota ordinaria, ma comunque un’operazione da assoggettarsi ad IVA, con tutti gli obblighi del caso.

IVA prorogata al 2036: le scadenze precedenti

La portata del cambiamento da un regime di esclusione a quello di esenzione IVA ha fatto sì che negli ultimi anni siano letteralmente “piovuti” i rinvii:

– prima al 1° gennaio 2024;
– poi al 1° luglio 2024;
– poi al 1° gennaio 2025;
– successivamente al 1° gennaio 2026;
– ora al 2036.

Come si vede si tratta del rinvio più ampio mai adottato in materia: un vero e proprio periodo di “congelamento”, si pensa funzionale a ridurre l’impatto sugli Enti potenzialmente interessati (e dunque Associazioni Sportive, di Promozione Sociale e di Volontariato, e tutti gli Enti del Terzo Settore).

Cosa sarebbe cambiato senza proroga dell’esclusione IVA al 2036

La riforma, se fosse entrata in vigore, avrebbe trasformato in operazioni esenti, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72, le prestazioni oggi escluse (fuori campo IVA) ai sensi dell’art. 4, comma 4, D.P.R. 633/72. Questo avrebbe comportato:

– l’obbligo di partita IVA, per gli enti che avrebbero posto in essere operazioni qualificabili come esenti;
– l’obbligo di rispettare tutti gli adempimenti e le scadenze ad essa collegati;
– l’obbligo di predisposizione annuale delle relative dichiarazioni;
– l’obbligo di fatturazione elettronica, fatti salvi i casi di esonero.

Per realtà come ASD, Enti del Terzo Settore (APS e ODV) e tutte le organizzazioni di piccole dimensioni ciò avrebbe indubbiamente rappresentato un aggravio amministrativo, con rischi di appesantimento gestionale, anche se alcuni regimi di favore (su tutti si pensi L. 398/91, applicabile dal 1° gennaio 2026 alle sole ASD/SSD visto che per gli Enti iscritti al RUNTS entrerà da quella data in vigore il loro nuovo regime fiscale, con buona pace degli Enti che ne resteranno fuori, volutamente o meno) ne avrebbero in qualche modo calmierato l’effettiva portata.

Perché il rinvio dell’IVA 2036: le ragioni politiche e pratiche

Il Governo, raccogliendo le preoccupazioni degli operatori e del Terzo Settore in generale, confrontandosi con la Commissione europea, ha scelto/ottenuto un ampio rinvio, per:

  • evitare un impatto immediato su enti spesso privi di strutture amministrative adeguate;

  • consentire un dialogo articolato con Bruxelles per individuare una soluzione stabile e sostenibile;

  • dare alle organizzazioni ulteriore tempo per comprendere e pianificare gli adempimenti.

Il risultato è un orizzonte temporale lungo, che di fatto mette al riparo il settore per oltre un decennio.

Cosa devono fare oggi gli enti del Terzo Settore

La proroga non impone dunque alcun (nuovo) adempimento immediato, ferme le novità fiscali che attendono il Terzo Settore dal 2026, ma è prudente iniziare una valutazione interna, soprattutto per chi svolge attività dietro corrispettivo, verificando:

Tempo guadagnato, non questione chiusa

La proroga del regime di esclusione IVA al 2036 dà respiro a tutte le Associazioni Sportive e gli Enti del Terzo Settore che, in taluni casi esageratamente, attendevano con terrore questo cambiamento, garantendo loro (salvo stravolgimenti) oltre un decennio di operatività secondo le regole attuali.

La questione resta però ancora aperta, ed il futuro regime IVA dovrà essere definito in modo chiaro, coerente e sostenibile per tutte le ASD e gli ETS, piccoli o grandi che siano.

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