Ufficiale: dal 1° gennaio 2026 scatta il nuovo regime fiscale per gli Enti del Terzo Settore

La lunga attesa è terminata: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 84 del 17 giugno 2025 (G.U. n. 139 del 17 giugno 2025), anticipato da un comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, dal 1° gennaio 2026 entrerà ufficialmente in vigore il nuovo regime fiscale per gli Enti del Terzo Settore.

ATTENZIONE, NOVITÀ DEL 13 DICEMBRE 2025: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. n. 186/2025, diventano ufficiali le misure fiscali di cui avevamo anticipato i contenuti. 

In primo luogo, viene ufficializzato il rinvio al 1° gennaio 2036 del passaggio dal regime di esclusione IVA a quello di esenzione IVA per gli Enti Non Commerciali associativi, attraverso la modifica dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972. NB: la proroga non incide sull’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, della nuova fiscalità degli Enti del Terzo settore prevista dagli articoli 79 e seguenti del D. Lgs. 117/2017.

Sul versante delle imposte dirette, viene introdotto il nuovo art. 79-bis del Codice del Terzo settore, che disciplina il trattamento delle plusvalenze relative ai beni strumentali degli ETS. consentendo la sospensione dell’imposizione a condizione che i beni restino destinati allo svolgimento delle attività di interesse generale.

Per Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) viene rivisto il regime forfetario di cui all’art. 86 del Codice del Terzo Settore, con soglia di accesso allineata a 85.000 euro (in luogo dei 130.000 euro originariamente previsti), con coordinamento delle semplificazioni fiscali e contabili collegate. La soglia di 85.000 euro assume rilievo anche ai fini IVA, in coerenza con il regime transitorio applicabile a ODV e APS ai sensi dell’art. 5, comma 15-quinquies, del D.L. 146/2021.

Il decreto interviene inoltre sulla disciplina IVA delle prestazioni socio-assistenziali, estendendo espressamente l’applicazione dell’aliquota agevolata del 5% anche alle imprese sociali, comprese quelle costituite in forma societaria, mediante modifica dell’art. 10, n. 27-ter, del D.P.R. 633/1972. Contestualmente, in più disposizioni IVA, viene sostituito il termine “ONLUS” con “Enti del Terzo Settore“, in un’ottica di coordinamento normativo.

Infine, sul versante sportivo, viene aggiornato il perimetro applicativo della legge 398/1991, inapplicabile per gli ETS dal 1° gennaio 2026, coordinandolo con il D. Lgs. 36/2021 e l’assetto fiscale post-riforma, in coerenza tra la disciplina sportiva ed il regime tributario agevolato.

Nuova fiscalità per il Terzo Settore: addio all’autorizzazione europea (ma non ai titoli di solidarietà)

Questa novità si era resa possibile dal momento che il decreto è intervenuto in modo puntuale sull’assetto del D. Lgs. 117/2017, eliminando il vincolo del Codice del Terzo Settore che finora aveva messo in stand-by l’applicazione delle norme fiscali del Titolo X. Infatti, l’articolo 8 del D. L. 84 recita:

Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: … all’articolo 104, comma 2, le parole: «all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in corso al 31 dicembre 2025».

Non occorre quindi più alcuna autorizzazione della Commissione Europea per l’entrata in vigore del regime fiscale degli ETS (mentre si attende quella prevista per i titoli di solidarietà” dell’art. 77), e ciò a seguito della “comfort letter” del marzo scorso, nella quale non si ravvisavano incompatibilità tra le previsioni fiscali introdotte del CTS ed il diritto comunitario, in particolare relativamente al delicato tema degli aiuti di Stato.

Medesima sorte tocca anche alle imprese sociali, in relazione alle quali l’articolo 14 recita:

All’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: … è aggiunto, in  fine, il seguente periodo: «Salvo quanto previsto dal primo periodo, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025».

Da qui la svolta: il nuovo regime fiscale introdotto dal Titolo X del Codice del Terzo Settore entrerà in vigore, senza più pendenti condizioni o autorizzazioni ministeriali, dal primo gennaio 2026.

NB: vista la formulazione dell’articolo 8 che fa decorrere le disposizioni fiscali del Titolo X del CTS dal primo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, gli Enti con esercizio finanziario non solare (settembre – agosto, ad esempio) dovranno applicare le nuove regole dal 1° settembre 2026.

Cosa cambierà per gli Enti del Terzo Settore con il nuovo regime fiscale dal 2026?

Nei mesi passati abbiamo già analizzato i principali cambiamenti per gli Enti iscritti al RUNTS alla luce del loro nuovo regime fiscale: dalle regole sulla decommercializzazione dei corrispettivi incassati alla fine del regime 398/1991 per tutti gli ETS, passando per i regimi forfettari (per ETS e dedicati ad APS e ODV), fino alle novità ai fini IVA (sempre dal 2026).

Insomma: il 2026 si annuncia come un anno di vera rivoluzione per tutti gli operatori del Terzo Settore.

Il tempo dell’attesa è finito, quello dell’adeguamento (consapevole) è appena cominciato.

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