Nota MLPS 5941/22: chiarimenti per il bilancio degli Enti del Terzo Settore

Nota MLPS 5941/22: chiarimenti per il bilancio degli Enti del Terzo Settore

A seguito dell’avvio di operatività del RUNTS a partire dal 23 novembre scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inteso rendere ulteriori “chiarimenti e indicazioni operative relativamente ad alcune questioni applicative in ordine all’articolo 13 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)” con la nota 5941 del 5 aprile 2022, con un approfondimento dedicato agli adempimenti di questi Enti in tema di bilancio.

Nello specifico, il documento ministeriale prende in considerazione le problematiche attinenti sia “agli enti che conseguono ex novo l’iscrizione al RUNTS, sia “alle ODV e alle APS, attualmente coinvolte nel procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS medesimo, successivo al processo di trasmigrazione”, con esclusione delle imprese sociali, cui si applicano le disposizioni contenute nell’art. 9, co. 1 del D. Lgs. 112/2017, in aggiunta a cooperative sociali e società di mutuo soccorso, soggette a disposizioni specifiche.

Nota MLPS n. 5941/22 e ordinamento contabile degli ETS

Richiamando quanto evidenziato nella nota 19740/21 in tema di estensibilità alle ONLUS dei modelli di bilancio di cui al D.M. n. 39/2020, si sottolinea la valenza degli “elementi caratterizzanti l’ordinamento contabile degli ETS”, sotto un duplice profilo:
soggettivo: i modelli di bilancio sono vincolanti per gli Enti del Terzo Settore “che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale”;
temporale: le organizzazioni interessate sono tenute ad utilizzare i relativi modelli “a partire dal bilancio dell’esercizio 2021, in quanto “primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto” di disciplina.

Nota MLPS n. 5941/22: obbligo di bilancio per gli Enti del Terzo Settore neocostituiti e di nuova iscrizione

Considerato il disposto dell’art. 4, comma 1 del Codice del Terzo Settore, si ribadisce il valore costitutivo derivante dall’iscrizione al RUNTS, tale per cui deve ritenersi che per i neoiscritti al Registro (quindi diversi da ODV, APS ed ONLUS inserite nei rispettivi registri), “l’obbligo di adozione dei modelli di bilancio” contenuti nel D.M. n. 39/20 si configuri a registrazione avvenuta.

Lo svolgimento della propria attività da uno o più esercizi, implica  l’onere di allegare all’istanza “l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenti la delibera di approvazione”, restando fermo l’assunto che, in quanto antecedenti al conseguimento della qualifica di ETS ed all’assoggettamento alle relative disposizioni, essi non necessitano di conformità alla disciplina del D.M. n. 39/20, essendo rimesso a scelta discrezionale dell’ente la decisione di adottarli precedentemente all’iscrizione al Registro Unico.

Si può quindi assumere come regola generale che in riferimento agli enti di nuova iscrizione, “l’obbligo di attenersi agli schemi ministeriali sorge soltanto a partire dall’esercizio finanziario nel quale l’ente medesimo ha conseguito l’iscrizione al RUNTS, anche con riferimento a tutti i casi in cui tale iscrizione sia avvenuta in corso d’anno”.

Quali sono le deroghe ai sensi della Nota n. 5941/22?

Una possibile eccezione è configurabile nel caso di iscrizione conseguita nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario (coincidente con l’ultimo trimestre dell’anno solare, nel caso in cui l’esercizio finanziario si identifichi con l’anno solare)”, vista la necessità di non gravare l’ente con oneri amministrativi sproporzionati (come quelli che deriverebbero dall’applicazione retroattiva degli schemi di bilancio alla parte prevalente dell’esercizio finanziario, nella quale l’ente non era qualificabile come ETS).

Per gli stessi motivi, le nuove organizzazioni che non svolgevano attività precedentemente all’iscrizione al RUNTS e la cui costituzione avvenga durante l’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario, hanno facoltà di redigere un unico bilancio, “comprendente il periodo temporale delle operazioni che intercorrono tra la data dell’iscrizione e la chiusura dell’esercizio finanziario e le operazioni dell’esercizio finanziario annuale successivo”, fermo restando la libertà di utilizzo dei modelli del D.M. n. 39/20, prima dell’iscrizione.

Enti del Terzo Settore: bilancio d’esercizio in caso di non coincidenza tra esercizio finanziario e anno solare

In questa ipotesi “(come ad esempio avviene per gli enti il cui esercizio decorre dal 1° settembre)”, si precisa la necessità di predisporre il bilancio conforme “al 31 agosto 2021, poiché l’inizio del proprio esercizio (1° settembre 2020) è successivo alla data di pubblicazione del D.M. n. 39/2020”.

Nota n. 5941/22 e obbligo di bilancio per ODV e APS coinvolte nel processo di trasmigrazione: entro quando provvedere?

Sebbene tali organizzazioni siano chiamate a depositare presso il RUNTS il bilancio o il rendiconto per cassa entro il 30 giugno di ogni anno, è necessario considerare come l’inizio, “a partire dalla scorso 22 febbraio, dei procedimenti di verifica post trasmigrazione” sia destinato “ad impattare sull’effettiva agibilità” del relativo obbligo.

Tenuto conto della probabilità che il perfezionamento dell’iscrizione si realizzi successivamente, è da escludersi in questa prima fase “l’esigibilità di tale adempimento entro la data del 30 giugno 2022”.

Le ODV e le APS interessate sono tenute al deposito successivamente all’iscrizione al RUNTS “con l’opportuna sollecitudine, entro 90 giorni dalla predetta iscrizione”, vista l’importanza del documento contabile per le “informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della verifica della sussistenza di talune condizioni poste dal Codice, ed in considerazione del contributo che il deposito del bilancio fornisce alla concreta applicazione del principio di trasparenza”.

In caso di mancata consegna, l’Ufficio competente potrà avviare “il procedimento di cui all’articolo 48, comma 4 del Codice”, assegnando un termine perentorio entro il quale provvedere, pena la cancellazione dal Registro.

Quando devono depositare il bilancio le ONLUS secondo la Nota n. 5941/22?

In ossequio al principio di trasparenza, le ONLUS che hanno conseguito l’iscrizione al RUNTS secondo “la procedura declinata nell’articolo 34 del D.M. n. 106/2020”, tenuto conto dell’avvenuta pubblicazione dell’elenco iscritti all’Anagrafe, devono depositare il bilancio 2021 entro 90 giorni dall’iscrizione, salvo il caso in cui rientri “tra quelli allegati alla domanda di iscrizione presentata entro il corrente anno”: in questo caso, “la pubblicazione sarà effettuata direttamente dall’ufficio”.

Escluso il bilancio comparato anche per Enti del Terzo Settore tenuti al rendiconto per cassa

Vista la graduazione degli obblighi di rendicontazione sulla base della dimensione economica dell’attività svolta (derivante dall’art. 4, co. 1, lett. g) della L. n. 106/2016), si ritiene di poter estendere agli ETS obbligati al rendiconto per cassa “la semplificazione discendente dalla possibilità di non presentare il bilancio comparato 2020”, già prevista dal principio contabile OIC n. 35 per gli enti chiamati alla redazione del bilancio comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e relazione di missione, “così da evitare gli oneri amministrativi connessi alle operazioni di riclassificazione ex post delle voci di bilancio”.

Nota n. 5491/22 ed Enti del Terzo Settore: indicazioni per il deposito del bilancio sociale

Deve considerarsi già obbligatoria la “pubblicazione del bilancio sociale 2021 sul sito internet dell’ETS” (o, in alternativa, in quello della rete associativa cui aderisce) “entro la prescritta data del 30 giugno 2022”.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

Tutto Non Profit © riproduzione riservata, MOVIDA SRL

Per approfondire consultate i nostri E-Book, le Guide ed iscrivetevi alla newsletter (che tratta di temi fiscali, gestionali, amministrativi e giuridici per SSD, ASD, ETS, ODV ed APS). Account social: Facebook (Movida Studio), Twitter (Movida Studio), Instagram (Movida Studio), Linkedin (MOVIDA SRL) e YouTube (MOVIDA SRL).

Condividi su:

(Visto 734 volte, 1 visite oggi)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *