Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025 del Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025, il sistema dei controlli sugli Enti del Terzo Settore (ETS) è entrato in una fase nuova. Il provvedimento, attuativo degli articoli 93 e 96 del CTS (D. Lgs. 117/2017), ha infatti individuato “forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e monitoraggio sugli enti del Terzo Settore” iscritti al RUNTS.
Ambito di applicazione del decreto
Il decreto interessa la gran parte degli ETS iscritti al Registro Unico, inclusi quelli in scioglimento volontario o in procedure concorsuali, ma non:
- le imprese sociali, già sottoposte a un regime di vigilanza dedicato;
- le società di mutuo soccorso, soggette al D. Lgs. 220/2002.
A tutti gli altri ETS, e cioè quelli “iscritti nelle sezioni a), b), c) e) e g) del RUNTS” (e dunque ODV, APS, Enti filantropici, reti associative ed ETS “semplici”), si applicheranno quindi i controlli individuati dal Decreto Ministeriale.
Controlli ETS: ordinari e straordinari
La disciplina introdotta dall’art. 3 del D. M. 7 agosto 2025 prevede sia controlli ordinari, da effettuarsi con cadenza triennale, che controlli straordinari, attivabili dall’Ufficio RUNTS in presenza di segnalazioni, esiti di verifiche precedenti o altre circostanze rilevanti.
Le finalità principali, in ogni caso, sono tendenzialmente le medesime, ex art. 11 e 15 del decreto:
– accertare la permanenza dei requisiti di iscrizione al RUNTS (ed alla relativa sezione);
– verificare l’effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale individuate in statuto,
– monitorare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti connessi all’iscrizione al RUNTS.
Regole operative e tempistiche
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, ex art. 5, saranno approvati “i modelli di verbale dei controlli ordinari e straordinari“, sui quali dovranno tassativamente essere riportate “le risultanze delle attività di controllo“.
In ogni caso, è stato disposto che in caso di irregolarità sanabili, all’Ente verranno concessi da trenta a novanta giorni per adeguarsi (ex art. 13); al contrario, in caso di mancata regolarizzazione nei termini e/o per violazioni gravi/non sanabili potranno essere richieste eventuali osservazioni nel termine di quindici giorni, decorsi i quali il soggetto incaricato dei controlli dell’ETS potrà proporre agli uffici RUNTS provvedimenti più incisivi, compresa la cancellazione dal Registro stesso.
Inoltre, ex art. 1 co. 3, le risultanze dei controlli agli ETS “sono acquisite ai fini della revisione periodica del RUNTS” ai sensi dell’articolo 51 del D. Lgs. 117/2017.
Conseguenze pratiche per gli ETS soggetti ai controlli
La pubblicazione del decreto che individua le modalità di esercizio dei controlli e delle funzioni di vigilanza sugli ETS conferma una volta di più la necessità che detti Enti siano dotati di assetti organizzativi, amministrativi e contabili costantemente corretti, nella forma e nella sostanza.
Statuti e atti dovranno essere sempre coerenti e conformi al Codice, la contabilità aggiornata e trasparente, gli obblighi di pubblicità rispettati senza eccezioni. Particolare attenzione andrà rivolta alla gestione dei volontari, agli adempimenti assicurativi e alla distinzione tra attività di interesse generale e diverse.
Prepararsi ai controlli non significa solo “mettere in ordine le carte”, ma dimostrare coerenza tra finalità dichiarate ed attività effettivamente svolte, il tutto alle soglie dell’epocale rivoluzione che dal 1° gennaio 2026 vedrà debuttare il nuovo regime fiscale, con le novità da esso introdotte.
Un passaggio decisivo per la trasparenza del Terzo Settore
Il D. M. 7 agosto 2025 segna un ulteriore cambio di passo nella gestione degli Enti del Terzo Settore, già alle prese con le novità del nuovo regime fiscale: dopo anni di incertezza, infatti, sono stati resi noti i criteri e le modalità delle verifiche, ordinarie e straordinarie, uniformando gli strumenti a disposizione degli uffici per le attività di vigilanza e controllo.
È un passaggio che rafforza la credibilità del Terzo Settore, ma che impone un ulteriore livello di attenzione negli standard gestionali.
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