Controlli sugli ETS: decreto del 7 agosto 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Controlli sugli ETS: pubblicato in GU il decreto del 7/8/2025

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025 del Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025, il sistema dei controlli sugli Enti del Terzo Settore (ETS) è entrato in una fase nuova. Il provvedimento, attuativo degli articoli 93 e 96 del CTS (D. Lgs. 117/2017), ha infatti individuato “forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e monitoraggio sugli enti del Terzo Settoreiscritti al RUNTS.

Ambito di applicazione del decreto

Il decreto interessa la gran parte degli ETS iscritti al Registro Unico, inclusi quelli in scioglimento volontario o in procedure concorsuali, ma non:

  • le imprese sociali, già sottoposte a un regime di vigilanza dedicato;
  • le società di mutuo soccorso, soggette al D. Lgs. 220/2002.

A tutti gli altri ETS, e cioè quelli “iscritti nelle sezioni a), b), c) e) e g) del RUNTS” (e dunque ODV, APS, Enti filantropici, reti associative ed ETS “semplici”), si applicheranno quindi i controlli individuati dal Decreto Ministeriale.

Controlli ETS: ordinari e straordinari

La disciplina introdotta dall’art. 3 del D. M. 7 agosto 2025 prevede sia controlli ordinari, da effettuarsi con cadenza triennale, che controlli straordinari, attivabili dall’Ufficio RUNTS in presenza di segnalazioni, esiti di verifiche precedenti o altre circostanze rilevanti.

Le finalità principali, in ogni caso, sono tendenzialmente le medesime, ex art. 11 e 15 del decreto:

– accertare la permanenza dei requisiti di iscrizione al RUNTS (ed alla relativa sezione);
– verificare l’effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale individuate in statuto,
– monitorare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti connessi all’iscrizione al RUNTS.

Regole operative e tempistiche

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, ex art. 5, saranno approvati “i modelli di verbale dei controlli ordinari e straordinari“, sui quali dovranno tassativamente essere riportate “le risultanze delle attività di controllo“.

In ogni caso, è stato disposto che in caso di irregolarità sanabili, all’Ente verranno concessi da trenta a novanta giorni per adeguarsi (ex art. 13); al contrario, in caso di mancata regolarizzazione nei termini e/o per violazioni gravi/non sanabili potranno essere richieste eventuali osservazioni nel termine di quindici giorni, decorsi i quali il soggetto incaricato dei controlli dell’ETS potrà proporre agli uffici RUNTS provvedimenti più incisivi, compresa la cancellazione dal Registro stesso.
Inoltre, ex art. 1 co. 3, le risultanze dei controlli agli ETS “sono acquisite ai fini della revisione periodica del RUNTS” ai sensi dell’articolo 51 del D. Lgs. 117/2017.

Conseguenze pratiche per gli ETS soggetti ai controlli

La pubblicazione del decreto che individua le modalità di esercizio dei controlli e delle funzioni di vigilanza sugli ETS conferma una volta di più la necessità che detti Enti siano dotati di assetti organizzativi, amministrativi e contabili costantemente corretti, nella forma e nella sostanza.

Statuti e atti dovranno essere sempre coerenti e conformi al Codice, la contabilità aggiornata e trasparente, gli obblighi di pubblicità rispettati senza eccezioni. Particolare attenzione andrà rivolta alla gestione dei volontari, agli adempimenti assicurativi e alla distinzione tra attività di interesse generale e diverse.

Prepararsi ai controlli non significa solo “mettere in ordine le carte”, ma dimostrare coerenza tra finalità dichiarate ed attività effettivamente svolte, il tutto alle soglie dell’epocale rivoluzione che dal 1° gennaio 2026 vedrà debuttare il nuovo regime fiscale, con le novità da esso introdotte.

Un passaggio decisivo per la trasparenza del Terzo Settore

Il D. M. 7 agosto 2025 segna un ulteriore cambio di passo nella gestione degli Enti del Terzo Settore, già alle prese con le novità del nuovo regime fiscale: dopo anni di incertezza, infatti, sono stati resi noti i criteri e le modalità delle verifiche, ordinarie e straordinarie, uniformando gli strumenti a disposizione degli uffici per le attività di vigilanza e controllo.

È un passaggio che rafforza la credibilità del Terzo Settore, ma che impone un ulteriore livello di attenzione negli standard gestionali.

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