Il sistema fiscale italiano, in linea con la funzione sociale riconosciuta agli enti non lucrativi, prevede alcune agevolazioni fiscali alle persone fisiche che decidono di effettuare donazioni in favore di enti sportivi dilettantistici (ASD e SSD) oppure di Enti del Terzo Settore (ETS), comprese dunque le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato (ODV).
Tali agevolazioni si possono presentare sotto forma di detrazioni o deduzioni, a seconda della natura dell’ente destinatario e della scelta del contribuente. La disciplina non è però unitaria, dal momento che varia in base alla natura del beneficiario (Ente sportivo o del Terzo Settore) ed alla tipologia di donazione (in denaro o in natura), con effetti diversi sull’imposta finale.
Riepiloghiamo quindi le differenti agevolazioni fiscali riservate alle persone fisiche che decidono di effettuare donazioni nei confronti di ASD/SSD ed Enti del Terzo Settore, in denaro o in natura.
NB: seguirà un approfondimento nel quale analizzeremo le agevolazioni fiscali introdotte dal Legislatore per aziende e persone giuridiche che decidono di sostenere enti sportivi e del Terzo Settore tramite donazioni ed erogazioni liberali.
Detrazione e deduzione: le agevolazioni fiscali per le donazioni
Comprendere la differenza tra detrazione e deduzione è fondamentale per valutare l’effettiva portata delle agevolazioni fiscali riservate a coloro che decidono di sostenere l’attività degli Enti senza finalità di lucro. Coloro che effettuano donazioni e/o liberalità, infatti, possono scegliere se detrarre l’importo donato, riducendo l’imposta dovuta in proporzione all’importo detraibile, oppure se dedurre l’importo, riducendo il reddito imponibile su cui verrà poi calcolata l’imposta.
In altre parole, mentre le detrazioni riducono direttamente le imposte, le deduzioni riducono il reddito sul quale poi verranno calcolate le imposte stesse.
Esempio comparativo: contribuente con reddito imponibile di 30.000 euro ed aliquota media del 23%. Qualora effettuasse una donazione di 1.000 euro otterrebbe:
→ un beneficio di 300 euro qualora optasse per la detrazione del 30%;
→ un beneficio di 230 euro qualora optasse per la deduzione del 10%.
Agevolazioni fiscali per donazioni ad ETS: detrazione e deduzione
La norma di riferimento, in esito alle novità introdotte con l’arcinota “riforma del Terzo Settore“, è l’articolo 83 del CTS (D. Lgs. 117/2017), che riconosce a coloro che effettuano “erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore” la possibilità di:
– detrarre il 30% (per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro), o il 35% in caso di ODV (iscritta nell’apposita sezione del RUNTS), ex comma 1 dell’art. 83;
– dedurre dal reddito complessivo dichiarato fino al 10%, con la possibilità di riportare l’eventuale eccedenza nei quattro anni successivi, ex comma 2 dell’art. 83.
NB: le due misure sono alternative, motivo per il quale per ogni donazione il contribuente dovrà scegliere se detrarre o dedurre, non potendo cumulare i benefici.
Per consentire al donatore di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, inoltre, l’Ente del Terzo Settore dovrà ovviamente risultare regolarmente iscritto al RUNTS, non avere finalità lucrative, e perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e le donazioni (in denaro) dovranno sempre essere eseguite con strumenti tracciabili “tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241“.
Donazioni a ASD/SSD: detrazione IRPEF per le persone fisiche
Per quanto riguarda il mondo sportivo, invece, le agevolazioni fiscali per le donazioni a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche sono regolate dall’articolo 15, comma 1, lettera i-ter) del TUIR, che riconosce esclusivamente una detrazione IRPEF del 19% sulle erogazioni effettuate da persone fisiche.
Il beneficio è riservato al sostegno “in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche“, con un tetto massimo detraibile pari a 1.500 euro annui (che si può tradurre in un risparmio fiscale massimo di 285 euro).
Affinché la detrazione sia legittimamente fruibile, anche in questo caso, occorre il soddisfacimento di talune condizioni, in particolare:
– l’ASD/SSD deve essere in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, con affiliazione ad un ente di promozione sportiva, disciplina associata o federazione sportiva riconosciuta dal CONI;
– le somme ricevute devono essere destinate esclusivamente allo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica;
– i versamenti, anche in questo caso, devono essere eseguiti “tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze“.
Esempio operativo. Una persona fisica dona tramite bonifico 1.200 euro a una ASD regolarmente affiliata ed iscritta al RASD:
→ il donatore potrà detrarre 228 euro nella dichiarazione IRPEF (pari a 1.200 x 19%).
Donazioni in natura: cosa cambia tra ETS, ASD e SSD
Un discorso a parte meritano le donazioni in natura, ossia le cessioni gratuite, in luogo del denaro, di beni mobili (come ad esempio attrezzature, strumenti, prodotti, …). Se l’articolo 83 comma 2 del Codice del Terzo Settore prevede che anche queste possano essere dedotte fino al 10% del reddito o, in alternativa, detratte nella misura del 30% (35% per le ODV) al pari delle donazioni in denaro, è però necessario che il valore del bene sia determinato secondo le previsioni dell’articolo 9 del TUIR, che impone l’utilizzo del “valore normale” come criterio, con una documentazione che deve attestare:
– l’oggetto ed il valore della donazione;
– la tracciabilità dell’operazione;
– la ricezione da parte dell’ente (doverosamente iscritto nella sezione di competenza del RUNTS).
Per quanto riguarda ASD e SSD, invece, non esiste alcuna previsione normativa specifica che consenta l’applicazione di agevolazioni ad hoc per le donazioni in natura, motivo per il quale queste operazioni, per quanto ovviamente lecite e legittime, non danno diritto a detrazioni o deduzioni per i donatori (il che non significa che possano essere trascurate le formalità necessarie alla base delle erogazioni liberali in natura).
Requisiti per il riconoscimento del beneficio
Indipendentemente dal tipo di agevolazione o dal soggetto beneficiario, per godere delle agevolazioni fiscali sulle donazioni effettuate ad ASD/SSD ed Enti del Terzo Settore (di ogni tipo) le persone fisiche devono quindi:
– effettuare il versamento tramite mezzi di pagamento tracciabili;
– conservare la ricevuta di versamento o la dichiarazione dell’ente;
– indicare correttamente l’importo donato nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF);
– verificare la qualifica giuridica dell’ente ed il relativo rispetto dei requisiti formali (iscrizione RUNTS o RASD, finalità statutaria coerente, ecc.).
E se le donazioni vengono effettuate dalle Aziende?
Il sistema delle agevolazioni fiscali sulle donazioni effettuate nei confronti di Enti sportivi e del Terzo Settore rappresenta un importante incentivo alla solidarietà civile e sportiva, offrendo a chi sceglie di sostenere gli enti non profit la possibilità di ottenere un risparmio fiscale concreto, con un duplice beneficio:
– premiare chi sostiene con generosità le realtà sociali e sportive del territorio;
– garantire un meccanismo di controllo e trasparenza.
In questo contributo ci siamo soffermati sui benefici riservati dal Legislatore alle persone fisiche che donano ad ASD/SSD/ETS; in un prossimo approfondimento, invece, ci soffermeremo sulle agevolazioni fiscali previste per le aziende e le persone giuridiche che donano ad enti sportivi e del Terzo Settore.
Stay tuned 🙂

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