Decreto Sostegni bis: nuovi aiuti per Enti sportivi e del Terzo Settore

Decreto Sostegni bis: nuovi aiuti per Enti sportivi e del Terzo Settore

È stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 123 del 25 maggio 2021 il Decreto Legge n. 73/2021, meglio noto come “Decreto Sostegni Bis“, contenente “misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 in favore di imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali, con misure di sostegno economico anche per Associazioni, Società Sportive, Enti del Terzo Settore (alle prese con la scadenza del prossimo 31 maggio per gli adeguamenti statutari al Codice con le maggioranze del “regime alleggerito”) e rispettivi collaboratori.

Il testo del Decreto Sostegni Bis risulta particolarmente ampio e corposo: non è pensabile analizzarlo interamente in un solo articolo, motivo per il quale abbiamo selezionato le misure di maggior interesse per gli Enti Sportivi e del Terzo Settore.

Decreto Sostegni Bis: contributo a fondo perduto confermato per Enti con partita IVA

Come sottolineato nel Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri, viene previsto “un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto” per i titolari di partita IVAche svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore”, senza limitazioni di carattere settoriale, attraverso una triplice linea di intervento.

Nuovo contributo a fondo perduto così come previsto dal primo “Decreto Sostegni

Ai sensi dell’articolo 1, l’importo ammonta al 100% di quanto già riconosciuto dal Decreto Sostegni relativamente al calo sull’attività commerciale, che verrà corrisposto da Agenzia delle Entrate automaticamente attraverso “accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo”, oppure tramite credito d’imposta, nel caso in cui il beneficiario avesse scelto tale opzione.

Contributo a fondo perduto sul calo medio mensile di fatturato dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021

Chi ha presentato istanza per ottenere il contributo previsto dal primo “Sostegni”, potrà “ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato” ai sensi del comma 5 del citato articolo 1.

In tal caso, ai fini della corresponsione del maggior valore del contributo a fondo perduto, sarà necessario che “l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi” riferiti al periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 risulti “inferiore almeno del 30 per cento” rispetto allo stesso intervallo di tempo in relazione agli anni precedenti, e dunque 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Per la determinazione sarà necessario riferirsi “alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi”, tenuto conto che l’ammontare non potrà superare i centocinquantamila euro e che, come di consueto, detta somma non concorrerà alla formazione del reddito imponibile per l’Ente.

In tal caso l’istanza dovrà essere presentata ad Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro “sessanta giorni dalla data di avvio” della relativa procedura telematica, secondo le modalità individuate “con provvedimento del direttore” dell’Agenzia.

Contributo a fondo perduto legato al risultato economico

Viene ammesso, ex comma 16 del citato articolo 1, “a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”, pari o superiore ad una percentuale che sarà oggetto di definizione con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
In tal caso l’ammontare sarà calcolato applicando la percentuale “alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al […] 2020” rispetto al 2019, “al  netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate” precedentemente.

Decreto Sostegni Bis: nuove misure di sostegno economico per Enti Sportivi (ASD e SSD)

Estensione del credito d’imposta per investimenti pubblicitari a favore di ASD/SSD
L’articolo 10 prevede che le disposizioni contenute nell’art. 81 del D.L. n. 104/2020, e dunque il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, si applichino “anche per le spese sostenute durante l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021”.

Fondo per il ristoro delle spese sanitarie per i test di individuazione del coronavirus
È istituito un fondo “al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19” a favore di società professionistiche che nel 2020 “non  hanno  superato il valore della produzione di 100 milioni di euro” ed Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche “iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici”.
Entro 60 giorni dalla conversione del provvedimento, saranno definiti con “decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’autorità politica delegata in materia di sport” le modalità, i termini di presentazione delle richieste, i criteri di ammissione e di erogazione, nonché le procedure di controllo.

Fondo per il sostegno di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
La relativa dotazione “è incrementata di 180 milioni di euro per l’anno 2021” ed è riservata a contributi a fondo perduto verso ASD/SSD “che hanno sospeso l’attività sportiva”. Il Decreto Sostegni Bis conferma poi che modalità e termini per la presentazione delle richieste saranno oggetto di definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre su proposta “dell’Autorità politica delegata in materia di sport”, ragionevolmente secondo le “vecchie” logiche che abbiamo imparato a conoscere da parte del Dipartimento per lo Sport.

Estensione della garanzia per i finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo
Fino al termine dell’anno opera la garanzia per i finanziamenti elargiti al fine di fronteggiare le “esigenze di liquidità” delle “leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche” nonché “delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019”.

Decreto Sostegni Bis: nuova indennità per sportivi dilettanti per i mesi di aprile e maggio 2021

Con la Riforma dello Sport in alto mare, il Decreto Sostegni Bis interviene nuovamente in favore dei lavoratori “impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti […], le società e associazioni sportive dilettantistiche”, che hanno sospeso o ridotto la loro attività a causa dell’emergenza sanitaria, prevedendo un nuovo sostegno economico per il tramite di Sport e Salute. La somma, come le precedenti, “non concorre alla formazione del reddito”, non potrà essere riconosciuta ai percettori di altra forma reddituale, pensionistica e di invalidità e sarà determinata facendo riferimento all’ammontare dei compensi relativi all’attività sportiva “nell’anno di imposta 2019”, secondo parametri differenti rispetto le bozze circolate nei giorni scorsi (segno che attendere la pubblicazione in GU è sempre saggio), in particolare:
a) per compensi superiori a 10.000,00 euro annui, “spetta la somma complessiva di euro 2.400”;
b) per compensi compresi tra i 4.000,00 euro e i 10.000,00 euro annui, “spetta la somma complessiva di euro 1.600”;
c) in caso di compensi inferiori a 4.000,00 euro annui, “spetta la somma complessiva di euro 800”.

Sport e Salute acquisirà da Agenzia Entrate i dati dei beneficiari, i quali “autocertificano la persistenza dei presupposti e delle condizioni” per l’erogazione.

Sbloccato infine dal Decreto Sostegni Bis l’impasse generatosi per coloro i quali avevano inoltrato richiesta “sia a Sport e Salute S.p.A. sia all’INPS” ed ai quali siano state riconosciute le indennità precedenti o altre misure di sostegno, dal momento che:
“fermo restando il divieto di cumulo“, Sport e Salute S.p.A. acquisirà dall’INPS le informazioni concernenti i “pagamenti effettuati dall’Istituto” e, dopo aver accertato la “sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità” ne verificherà l’ammontare, liquidando “l’importo spettante” e “detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport  e Salute o dall’INPS”;
– per l’accertamento dei presupposti, gli interessati dovranno inoltrare “sulla piattaforma informatica prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport” un’autocertificazione “che prende luogo della dichiarazione resa all’atto della presentazione” delle precedenti domande.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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2 commenti

  1. E quindi le a.s.d. senza partita IVA possono anche morire. Anche queste associazioni hanno subito danni notevoli e senza sostegni non potranno riaprire.

    1. Buongiorno. Le segnalo il comunicato del Dipartimento per lo Sport relativo ai “Contributi a fondo perduto per ASD e SSD”: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/scadenza-novembre-2020/notizie/contributi-a-fondo-perduto-per-asd-e-ssd-in-pagamento-la-prima-tranche-di-contributi/. In esso troverà le indicazioni fornite dalle Istituzioni relative agli Enti Sportivi (ASD/SSD) indipendentemente dalla loro tiolarità o meno di partita IVA. Cordialità, Stefano Bertoletti

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