Obbligo vidimazione registro volontari per gli ETS: nota 7180 del MLPS

Obbligo vidimazione registro volontari per gli ETS: nota 7180 del MLPS

Con la  nota n. 7180 del 28 maggio scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inteso fornire alcuni chiarimenti circa l’obbligo (o meno) di vidimazione del registro dei volontari, adempimento previsto per gli Enti del Terzo Settore ex articolo 17 del D. Lgs. 117/2017.

Chi è “volontario” secondo il Codice del Terzo Settore

La norma di riferimento caratterizza gli Enti del Terzo Settore, le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e le Imprese Sociali (oltre agli altri ETS che possono ambire ad iscriversi all’istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) come quelle persone giuridiche che, nell’espletamento delle attività di interesse generale, ricorrono prevalentemente all’apporto del volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati”, sottolineando come questo aspetto costituisca una delle caratteristiche qualificanti la natura stessa dell’ente.

Questo principio generale si sostanzia nell’articolo 17 del CTS, che individua la possibilità per gli ETS di avvalersi dell’opera di volontari per la promozione delle proprie attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si tratta di persone che liberamente, scelgono di svolgere “attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie”.

Tale attività deve essere espletata “in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Ai sensi dell’articolo 18 poi, “gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari sono tenuti ad assicurarli “contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”.

Obbligo vidimazione: come si compila il registro? Chi sono i volontari?

Il Decreto 14 febbraio 1992, varato dall’allora Ministro dell’industria, commercio e artigianato e “attuativo dell’articolo 4 della legge quadro sul volontariato n. 266/1991 e del relativo obbligo assicurativo”, ha istituito il registro dei volontari, specificandone le caratteristiche di compilazione.

Occorre indicare le generalità di ciascuno, comprensive di luogo e data di nascita e indirizzo di residenza, così come devono essere riportate le informazioni relative ai soggetti “che per qualunque causa cessino di far parte dell’organizzazione di volontariato”.

Come ulteriormente esplicitato dal D.M. 16 novembre 1992 di modifica del precedente provvedimento, la sua corretta tenuta prevede che le pagine siano numerate progressivamente e singolarmente vidimate, con dichiarazione apposta sull’ultima pagina da parte dell’autorità competente, volta ad attestarne il numero complessivo nonché impedirne le alterazioni.

Obbligo vidimazione registro dei volontari: cosa prevede la nota 7180 del MLPS

Posto che non si considerano “volontari” ai sensi degli adempimenti conseguenti gli associati che collaborano saltuariamente nello svolgimento delle funzioni di pertinenza degli organi sociali, gli Enti del Terzo Settore sono comunque tenuti ad iscrivere coloro che prestano la propria opera in modo “non occasionale” (senza che questa previsione, assai delicata, abbia invece ricevuto chiarimento alcuno) nell’apposito registro.

La breve nota del Ministero sottolinea quindi come “in attesa dell’emanazione del nuovo decreto ministeriale” di cui all’articolo 18 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 (relativo all’assicurazione dei volontari) il D.M. del ‘92 non sia stato “espressamente abrogato dal Codice”, circostanza questa che, secondo il Dicastero, visto l’intento di “garantire la veridicità del documento e prevenirne una alterazione dei contenuti”, conferma l’obbligo di vidimazione del registro dei volontari ancora sussistente per tutti gli Enti del Terzo Settore.

L’assenza di menzione espressa da parte del Codice non è considerata dunque rilevante, visto che la previsione dei relativi oneri è contenuta “nelle disposizioni di attuazione (concernendo la modalità di tenuta del registro dei volontari) dell’obbligo assicurativo”, tutt’ora in vigore, con una portata addirittura più estesa, applicandosi a tutti gli ETS “unitamente alla possibilità di avvalersi di volontari”.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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10 commenti

    1. Buongiorno. La vidimazione del registro rappresenta un adempimento obbligatorio, che è da ritenersi soddisfatto fintanto che sono disponibili righe/pagine compilabili dello stesso. Non è dunque richiesta una vidimazione annuale, quanto è necessario che lo stesso abbia sempre spazi a disposizione ai fini della compilazione. Cordialità, Stefano Bertoletti

  1. Chiedo scusa se approfitto della vostra disponibilità. Siamo un’APS iscritta nel registro regionale, i volontari sono regolarmente assicurati e iscritti nell’apposito registro che però non abbiamo mai fatto vidimare perché nessuno ci aveva dato questa indicazione. Come ci consiglia dì procedere? Con gratitudine.

    1. Buongiorno. Non ci sono obblighi normativi in merito alla videimazione del libro soci, mentre nell’articolo in commento trova i riferimenti relativi all’obbligo di vidimazione del registro dei volontari per gli Enti del Terzo Settore. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Buongiorno, siamo APS da settembre 2020, durante tutta la procedura di formazione come associazione, nessuno ci ha mai parlato di distinzione tra associati e volontari, anzi quest’ultima figura è stata inserita nel nostro statuto solo dopo l’adeguamento richiesto dal ministero. Noi abbiamo un registro soci e abbiamo assicurato tutti i soci. Ora non è un problema fare un registro volontari, ma i nominativi coincidono, tranne che per alcuni soci che per età non riescono più a suonare, siamo una piccola banda musicale. Avrei due domande: i soci possono comparire anche nel registro volontari? Inoltre il volontario deve presentare un’apposita domanda per essere ammesso, procedura che noi utilizziamo per i soci, dopo redazione di un verbale a opera del consiglio direttivo? Questo giusto per capire come muoverci in futuro

    1. Buongiorno. Nulla osta alla circostanza che i soci dell’Ente rientrino altresì tra coloro che prestano la propria opera a titolo volontario secondo le previsioni di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 117/2017, in base al quale “Il volontario e’ una persona che, per sua libera scelta, svolge attivita’ in favore della comunita’ e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita’ per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunita’ beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta’. L’attivita’ del volontario non puo’ essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attivita’ soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attivita’ prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo”. Ciò premesso è sicuramente consigliabile che anche i rapporti di collaborazione con i volontari vengano disciplinati in forma scritta. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Considerato che il riferimento del DM 14/02/1992 per quanto riguarda i registri dei volontari è riferito agli ODV (istituiti l’anno precedente) e non alle APS (istituite nel 2000), si potrebbe affermare che la nota del Ministero – e quindi l’applicabilità dell’art. 3 del DM 14/02/1992, sia rivolta solo alle ODV e non alle APS?

    1. Buongiorno. Ex articolo 4 del D. Lgs. 117/2017 “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale … costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale … ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”. La nota in commento, poi, muove dal dettato dell’articolo 17 del citato Codice, in base al quale “Gli enti del Terzo settore … sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”, previsione che estende l’obbligo a tutti gli Enti individuati dall’articolo 4. Cordialità, Stefano Bertoletti

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