DPCM 2 marzo 2021: stop alle attività di palestre, piscine e centri culturali

DPCM 2 marzo 2021: stop alle attività di palestre, piscine e centri culturali

A poche settimane dall’inizio del suo mandato, il Premier Draghi ha firmato il DPCM 2 marzo 2021 per fronteggiare l’emergenza sanitaria del coronavirus, contenente le misure in vigore dal prossimo 6 marzo “in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021.

Già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n. 17, il DPCM 2 marzo 2021 (che differisce di molto nello “stile” rispetto ai precedenti) dapprima individua (e di fatto conferma) le regole generali, poi precisa quelle particolari, confermando la suddivisione della penisola in aree di rischio (area gialla, arancione e rossa, cui si è aggiunta la zona bianca) a seconda del livello di diffusione e trasmissione del virus.

Sono in fase di aggiornamento le FAQ del Governo in seguito all’entrata in vigore del DPCM 2 marzo 2021, mentre QUI potete consultare le FAQ del Dipartimento per lo Sport già aggiornate al citato Decreto.

DPCM 2 marzo 2021: confermate le misure di carattere nazionale

Seguendo il filone dei provvedimenti che lo hanno preceduto, il testo preserva le regole generali concernenti l’obbligo di mascherina anche all’aperto (con le consuete eccezioni) e di distanziamento interpersonale, “derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, cui si aggiunge il divieto di spostamenti tra regioni (salvo che per motivi di lavoro, salute e situazioni di necessità), previsto “fino al 27 marzo 2021”.

DPCM 2 marzo 2021: attività sportive (al chiuso) ancora sospese

Fermo restando la possibilità di svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, ai sensi dell’articolo 17 continua lo stop delle attività al chiuso di “palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali”, ad accezione “delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche”  oltre alle attività “dei centri di riabilitazione”.

Per quanto concerne “l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati” esse “sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli”.

Ancora sospesi gli sport di contatto e “l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività” a questi connesse, anche di “carattere ludico-amatoriale”.

Consentiti eventi e competizioni di carattere agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP “riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”.

Gli allenamenti di atleti professionisti e non “degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica” (e relativo certificato medico) continuano a svolgersi a porte chiuse “nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva”.

Impianti sciistici: prolungato lo stop (stagione finita?)

L’articolo 19 conferma la chiusura degli impianti sciistici, consentendone l’utilizzo “solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci”.

Nulla da fare anche per le attività culturali

Ai sensi dell’articolo 16, “le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi” restano sospese, mentre ad oggi è confermata la prossima scadenza del 31 marzo per gli adeguamenti statutari al D. Lgs. 117/2017, in vista della prossima iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

DPCM 2 marzo 2021: sport e cultura ripartono solo nelle zone bianche

Nelle regioni connotate da “uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso”, cessano “di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate”.

Attività sportive e culturali dunque, potranno ripartire nel rispetto delle “misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi”, anche se resta esclusa “la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive”.

Fino a quanto si applicano le disposizioni del DPCM 2 marzo 2021?

A partire da sabato 6 marzo, ad eccezione delle misure concernenti la zona bianca, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto resterà in vigore sino al prossimo 6 aprile.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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