31 marzo 2021 nuova proroga per gli adeguamenti statutari al Codice del Terzo Settore

31 marzo 2021: nuova proroga per gli adeguamenti statutari al Codice del Terzo Settore

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 159 del 27 novembre scorso, di conversione del Decreto Legge n. 125/2020, in correlazione con la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, trova conferma l’ennesima proroga del termine per l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, da parte dei futuri ETS, al prossimo 31 marzo.

Superando la scadenza posticipata al 31 ottobre 2020 dal Decreto Cura Italia, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, ONLUS ed Imprese sociali avranno dunque la possibilità di procedere con le modifiche obbligatorie degli statuti sino al prossimo 31 marzo utilizzando “le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”.

Modifica statuti degli Enti del Terzo Settore: come organizzare l’assemblea?

Il deciso aumento dei contagi da Covid-19, le inevitabili restrizioni e la conseguente difficoltà di pianificare riunioni in presenza hanno dato impulso ad un ulteriore rinvio dei termini per gli opportuni adeguamenti, parallelamente alla messa in atto di metodi gestionali alternativi (da cui il nostro “Sport Digital Regeneration“), costituenti oggi parte integrante della realtà di molte organizzazioni, anche non profit.

Il Decreto Legge n. 125/2020 (art. 1, co. 3, lettera a) ha infatti esteso sino al 31 dicembre la possibilità di organizzare le riunioni degli organi sociali secondo “modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza”, anche in assenza di esplicita regolamentazione statutaria, fermo restando la necessità di garantire:
– il “rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati”;
– l’individuazione di “sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.

Sebbene dunque, le adunanze in presenza non risultino espressamente escluse dai DPCM emanati negli ultimi mesi (ovviamente nel rispetto di tutte le prescrizioni anti-Covid), resta la forte raccomandazione alle sedute da remoto, tenuto conto che tale eventualità viene fatta salva, in mancanza di specifiche previsioni in tal senso, fino a fine anno.

31 marzo 2021: sarà l’ultima proroga per la modifica degli statuti degli Enti del Terzo Settore?

In correlazione alla prossimità del nuovo anno, durante il quale il processo di operatività del RUNTS dovrebbe giungere a compimento (vista anche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale contenente le regole per l’iscrizione e la tenuta del Registro) è bene sottolineare che il termine del 31 marzo non costituisce limite invalicabile per gli adeguamenti ai dettami della Riforma.

Come chiarito dalla Circolare n. 13/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tale scadenza trova espressa applicazione in riferimento ad APS, ODV ed ONLUS iscritte nei rispettivi registri che vogliano procedere utilizzando “il regime cosiddetto alleggerito” proprio dell’assemblea ordinaria, tenuto conto del permanere della “potestà modificativa dello statuto”  fino “allo spirare del termine di 24 mesi legislativamente fissato” (ad oggi, 31 marzo 2021), “sicché un eventuale adeguamento statutario già intervenuto non consuma la potestà di apportare, nell’arco temporale sopra considerato, ulteriori modifiche allo statuto”, continuando a beneficiare del regime alleggerito.

La Circolare specifica che “gli enti costituiti ai sensi delle normative di settore (preesistenti al D. Lgs. n. 117/2017) ma non ancora iscritti ai relativi registri, qualora intendano apportare modifiche per allineare gli statuti al Codice del Terzo settore dovranno farlo con gli strumenti previsti dallo statuto medesimo (normalmente sulla base di regole e maggioranze rinforzate, abitualmente impiegate in tali casi) senza beneficiare del regime alleggerito previsto solo per gli enti già provvisti della qualifica derivante dall’iscrizione”.

Conseguentemente, la scadenza del prossimo 31 marzo implica una doppia serie di conseguenze:
– le modifiche statutarie deliberate entro tale termine da parte di APS, ODV ed ONLUS potranno essere approvate con il regime alleggerito di cui sopra e le relative maggioranze previste per le assemblee ordinarie;
– oltre tale termine, la procedura di modifica implicherà il rispetto dei più gravosi quorum, costitutivi e deliberativi, propri delle assemblee straordinarie, in assenza comunque di “sanzioni” per l’adempimento oltre il termine.

In materia di regime transitorio, resta fermo quanto stabilito dall’articolo 101, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, secondo il quale “fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore” e della trasmigrazione al suo interno delle Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato, ONLUS ed Imprese sociali, “continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione” di tali enti nei rispettivi registri.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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