DPCM 3 dicembre: nessuna novità per l'attività sportiva ed i centri culturali

DPCM 3 dicembre: nessuna novità per l’attività sportiva ed i centri culturali

Illustrato in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte, entra in vigore oggi il DPCM del 3 dicembre 2020 (GU Serie Generale n. 301), contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sempre nel solco della massima prudenza funzionale a scongiurare una terza ondata, probabilmente catastrofica anche sotto il profilo economico, il testo conferma la suddivisione del territorio italiano in aree in correlazione al livello di rischio, con misure di maggior rigore dovute alle imminenti festività natalizie, secondo il disposto del Decreto Legge n. 158/2020 (c.d. Decreto Natale).

DPCM 3 dicembre: misure generali per il contenimento del contagio

Ai sensi dell’articolo 1 vengono confermati:

  • l’obbligo di mascherina anche all’aperto e il distanziamento interpersonale;
  • le raccomandazioni inerenti le limitazioni di spostamenti;
  • il coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00, esteso alle 7.00 del giorno successivo per il 31 gennaio, salve le consuete eccezioni ammesse (esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, da autocertificare).

Divieto di spostamento: “Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni”. Restano comunque consentiti:

  • “gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute” :
  • gli spostamenti per “il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro comune”.

Nessuna buona nuova per attività sportive e culturali

COSA È CONSENTITO COSA NON È CONSENTITO
ZONA GIALLA
Attività sportiva o attività motoria all’aperto.

Eventi e competizioni “di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti “gli sport individuali e di squadra” organizzati da “federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”. Gli allenamenti degli atleti “professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse”, fermo restando il rispetto dei protocolli.

Attività sportiva di base e attività motoria “svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati” con distanziamento sociale e senza assembramenti e “in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli”.

Attività presso i centri di riabilitazione.

Attività di “palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche”.

Attività di “centri culturali, centri sociali e centri ricreativi”.

Lo svolgimento degli sport di contatto, individuati “con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport”.

“L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale”.

ZONA ARANCIONE
Attività sportiva e motoria presso centri sportivi all’aperto.

Eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti sport individuali e di squadra organizzati da Federazioni, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

Attività di palestre e piscine.

Attività di centri culturali, sociali e ricreativi.

Svolgimento di sport di contatto.

ZONA ROSSA
Attività motoria “in prossimità della propria abitazione” e attività sportiva all’aperto, in forma individuale, nel rispetto della distanza di un metro e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Attività sportive anche nei centri all’aperto.

Eventi e competizioni “organizzati dagli enti di promozione sportiva”.

DPCM 3 dicembre: quando riaprono gli impianti sciistici?

Il comma 10, lett. oo) dell’art. 1 ribadisce la chiusura dei comprensori sciistici, specificando che “gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni”.  “A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti”.

Fino a quando si applicano le disposizioni del DPCM 3 dicembre?

Le misure stabilite resteranno in vigore sino al 15 gennaio 2021.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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6 commenti

  1. Buongiorno,
    e consentito svolgere le lezioni individuali di musica (strumento musicale) di presenza nelle associazioni culturali?

  2. Buona sera, vorrei sapere se in zona rossa una società sportiva può fare le proprie lezioni all’aperto e nel rispetto di tutte le normative? Non si tratta di uno sport da contatto. Inoltre chiedo se un allievo può cambiare comune per venire a seguire le lezioni? Grazie,
    Soili Zanardo

  3. Salve, sono il Presidente di un Associazione Culturale dove si svolgono attività didattiche e musicali. Desideravo sapere se, anche il nuovo DPCM, obbliga alla chiusura totale non consentendo neanche le lezioni frontali di strumento nel rispetto delle norme. Grazie!

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