DPCM 14 gennaio 2021: quali novità per attività sportive e culturali?

DPCM 14 gennaio 2021: quali novità per attività sportive e culturali?

Obbligo di mascherina anche all’aperto, distanziamento sociale e coprifuoco dalle 22.00 alle 05.00: anno nuovo, regole vecchie! Permangono infatti (almeno per ora) le prescrizioni che abbiamo imparato a rispettare per il contenimento del contagio da Covid-19, confermate nel DPCM varato il 14 gennaio 2021 ed entrato in vigore due giorni dopo, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 11 del 15-01-2021 – Suppl. Ordinario n. 2).

Dal 16 gennaio infatti e fino al prossimo 5 marzo (fatte salve alcune previsioni in scadenza il 15 febbraio), le disposizioni contenute nel nuovo provvedimento firmato dal Premier Conte trovano applicazione sul territorio nazionale, “in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020”, in correlazione poi con la proroga al 30 aprile dello stato di emergenza, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 2/2021.

DPCM 14 gennaio 2021: confermata un’Italia suddivisa in zone rosse, arancioni e gialle

In aggiunta alle misure adottate per limitare la diffusione del coronavirus ed alle consuete eccezioni agli obblighi generali, trova conferma nel DPCM la suddivisione della penisola in in aree di rischio a seconda del livello di propagazione del virus, con parametri di classificazione ancora più stringenti. Sul punto confermiamo che sono in fase di aggiornamento le FAQ governative alla luce del citato DPCM del 14 gennaio scorso.

Fatte salve le consuete eccezioni (da autocertificare) motivate da ragioni di salute, lavoro e necessità, gli spostamenti tra regioni o province autonome restano vietati sino al 15 febbraio.

DPCM 14 gennaio 2021: cosa cambia per le attività sportive di ASD e SSD e le associazioni culturali?

Ai sensi dell’articolo 1, comma 10, lettera f), continua la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi”. Al di là di ciò, “ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli“.

Nelle aree di massima gravità, invece, ex articolo 3 comma 4 lettera d) “tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 10, lettere f) e g) (di palestre, piscine, centri natatori e centri culturali n.d.r.) anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese“, mentre resta consentito esclusivamente lo svolgimento di attività motoria nei pressi della propria abitazione nonché nel rispetto del distanziamento sociale oltreché la pratica di “attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale“.

Ancora rinviata la riapertura degli impianti sciistici

Ulteriormente posticipata la rimessa in funzione dei comprensori sciistici, con possibilità di utilizzo “solo da parte di atleti professionisti e non professionisti” riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, al fine di consentirne la preparazione alle competizioni sportive nazionali ed internazionali “nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di mastro di sci”.
Gli sciatori amatoriali dovranno attendere il 15 febbraio 2021, in subordine “all’adozione di apposite linee guida” , per la ripresa delle attività.

DPCM 14 gennaio: la nuova area bianca

Il Decreto prevede la possibilità che siano individuate con ordinanza del Ministro della salute, regioni collocabili in uno scenario di tipo 1, quindi con un basso livello di rischio, “ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” (articolo 1, comma 11). Nelle aree in questione, “cessano di applicarsi le misure di cui al presente articolo relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate”, incluse quelle concernenti centri sportivi e culturali, “alle quali si applicano le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi”.

Adempimenti per il Terso Settore: quali le proroghe?

In vista dell’annunciato prolungamento dello stato di emergenza, il Decreto Legge “Mille Proroghe” (n. 183 del 31 dicembre 2020), ha inoltre stabilito all’articolo 19 e con riferimento alle disposizioni legislative dell’allegato 1, la “proroga dei termini correlati”, fissandone la nuova scadenza “non oltre il 31 marzo 2021, termine ultimo anche per agli adeguamenti statutari alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, con regime alleggerito.

Confermata, quindi, la possibilità per gli organi collegiali di riunirsi in remoto (meglio se con strumenti professionali e performanti), anche in assenza di espressa previsione al riguardo, nel rispetto della necessaria trasparenza e previo uso di sistemi “che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute”, secondo il disposto dell’articolo 73, comma 4, del Decreto Cura Italia, menzionato al punto 10 del suddetto allegato, motivo per il quale abbiamo deciso di accelerare con KAMZAN.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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