Certificato medico sportivo: obblighi e responsabilità per ASD, SSD ed enti sportivi del Terzo Settore

Certificato medico sportivo: obblighi e responsabilità per ASD, SSD ed enti sportivi del Terzo Settore

Parlare oggi di certificato medico per la pratica sportiva significa affrontare un tema che, pur regolamentato da oltre quarant’anni, continua in alcuni a generare dubbi interpretativi (a volte pretestuosi) e problemi applicativi nella gestione quotidiana delle associazioni e società sportive dilettantistiche, oltreché degli Enti del Terzo Settore sportivi iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. E questo non è un caso. Le norme, dai D.M. del 1982/1983 fino al Decreto Balduzzi del 2013, hanno infatti sì introdotto obblighi chiari, ma la delicatezza del tema ed i documenti di prassi che ne sono seguiti, con eccezioni in base all’età, alla disciplina svolta ed in alcuni casi anche in funzione della modalità di svolgimento della stessa attività, hanno contribuito a rendere più nebulosa una materia che tutto dovrebbe essere, tranne che di difficile comprensione, visti gli interessi che tutela.

Non si tratta quindi soltanto di stabilire chi debba presentare un certificato medico e chi no. In gioco ci sono la salute degli sportivi, le responsabilità dei dirigenti e l’efficacia delle coperture assicurative degli enti. Comprendere in quali casi il certificato sia necessario, quali eccezioni siano previste e quali rischi si corrano in caso di omissione è, per ogni ASD/SSD o ETS/APS/ODV sportivi, un obbligo imprescindibile.

Certificato medico sportivo: tutte le norme di riferimento

La genesi normativa dell’obbligo muove da due decreti che hanno fatto la storia della materia:

  • il D.M. 18 febbraio 1982, che ha introdotto l’obbligo di certificato per l’attività sportiva agonistica;

  • il D.M. 28 febbraio 1983, che ha disciplinato la certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica(dilettantistica), individuando anche gli obblighi per scuole, Federazioni ed Enti sportivi.

Questa struttura si è mantenuta nel tempo, fino al cosiddetto Decreto Balduzzi (D.L. 158/2012, convertito in L. 189/2012), che ha aggiornato e razionalizzato il sistema, richiamando l’obbligo di certificato medico in base alle diverse tipologie di attività sportiva. Il D.M. 24 aprile 2013 ha rappresentato quindi un ulteriore step, dal momento che ha nuovamente circostanziato i confini dell’obbligo in funzione dell’attività (agonistica, dilettantistica e ludico-motoria), individuando i soggetti certificatori, le modalità ed alcune eccezioni. A questo ha fatto poi seguito il D.M. 8 agosto 2014, nel quale, oltre al resto, è stato reso disponibile un format di “Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico“.

Tra i soggetti attivi nell’individuazione del perimetro dell’obbligo di certificato medico non possiamo dimenticare il CONI, il quale nel giugno 2016, con la circolare prot. 6897, ha individuato le discipline che non comportano impegno fisico, mentre nel 2017, con il D.M. del 26 giugno, il Ministero della Salute, di concerto con quello dello Sport, hanno disposto che anche ad ASD e SSD venisse esteso l’obbligo di dotazione di defibrillatori semiautomatici (DAE) e di personale formato BLSD, a conferma che la certificazione medica debba essere interpretata come parte di un più ampio sistema di sicurezza sanitaria nello sport.

Certificato medico sportivo: obbligatorio per attività agonistiche, dilettantistiche e amatoriali?

Come  anticipato, uno dei discrimen per individuare l’obbligatorietà o meno del certificato medico consiste nelle modalità di esercizio di un’attività sportiva, sia essa agonistica, dilettantistica o ludico-motoria/amatoriale. Vediamo in quali termini:

  • gli atleti che svolgono attività agonistiche sono da sempre soggetti a certificazione obbligatoria. Su questo tema il D.M. 18 febbraio 1982 ha fissato le regole tuttora valide, alle quali rimandiamo, posto che in assenza di idoneo certificato medico, tesseramento e partecipazione alle gare sono esclusi;
  • il D.M. 28 febbraio 1983, poi integrato dal D.M. 24 aprile 2013, ha confermato l’obbligo di certificazione anche per i praticanti le attività dilettantistiche, ossia i tesserati a Federazioni, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, inclusi i partecipanti ai Giochi sportivi studenteschi;
  • il D.L. 69/2013, infine, nel solco della distinzione tra attività sportive organizzate da ASD/SSD ed ETS sportivi, siano esse agonistiche o dilettantistiche, e attività ludico-motorie e/o amatoriali, intese come pratica libera, non organizzate o riconducibili ad enti sportivi, ha abrogato l’obbligo di certificazione per queste ultime, precisando che, solo per esse, non debba essere richiesto un certificato medico di idoneità, ferma restando l’assoluta opportunità di una valutazione clinica preventiva, a prescindere.

Le eccezioni per i bambini e le attività a basso impatto

Dato per acquisito l’obbligo di certificazione medica per tutti i partecipanti alle attività sportive organizzate da ASD/SSD ed ETS sportivi, esistono però talune eccezioni, che per dovere di completezza vanno inserite in questa analisi, ma che non possono essere interpretate con la leggerezza con cui spesso ci viene chiesto di approfondire il tema.

Infatti, per i bambini della fascia di età 0-6 anni che svolgano attività sportive in età prescolare, un decreto interministeriale del 2018 ha disposto l’esonero dall’obbligo di certificazione medica. Non intendiamo dilungarci di nuovo sulla portata di questa norma (lo abbiamo già fatto QUI), ma invitiamo a non banalizzare un tema di rilevanza assoluta come la salute delle persone, dei più piccoli su tutti.

La circolare CONI del 10 giugno 2016 ha invece individuato in maniera espressa le “attività sportive che non comportano impegno fisico“, i cui tesserati “non sono tenuti all’obbligo di certificazione sanitaria“, ma a cui “si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva“.

Infine, per gli sportivi con disabilità, la valutazione dell’idoneità deve sempre essere individualizzata, nel rispetto delle condizioni cliniche personali e delle attività sportive praticate, con particolare attenzione alla funzione inclusiva dello sport.

Le responsabilità degli Enti/Amministratori/Presidenti in caso di mancanza del certificato medico

La mancata richiesta, acquisizione e conservazione (corretta!) dei certificati medici non può quindi essere derubricata a semplice dimenticanza amministrativa, dal momento può avere conseguenze assai rilevanti, sotto il profilo delle responsabilità civili, penali ed (in alcune casi) anche amministrative e/o assicurative.
Sul piano civile, infatti, i dirigenti degli Enti possono essere chiamati a rispondere dei danni subiti da un atleta qualora la mancanza della certificazione sia ritenuta causa o concausa dell’evento, mentre sul piano penale l’omissione può integrare responsabilità in caso di infortuni o malori verificatisi in assenza del preventivo accertamento dell’idoneità sportiva necessaria per l’esercizio dell’attività in questione.
Vi è poi il profilo assicurativo, in relazione al quale l’assenza di certificazione può causare la decadenza della copertura, lasciando l’atleta prima e l’Ente poi privi delle tutele economiche previste in caso di sinistro.

Per questo è indispensabile che gli Enti ed i loro dirigenti/rappresentanti legali adottino procedure rigorose per la richiesta, la raccolta e l’archiviazione dei certificati medici, così da garantire in primis la sicurezza degli atleti ed in second’ordine tutelare loro stessi e gli Enti che amministrano.

Attenzione: il certificato non è solo un “pezzo di carta”

L’obbligo di certificato medico sportivo, introdotto nei primi anni ’80 ed evolutosi con le norme più recenti, rappresenta oggi un “must have” tra gli adempimenti che caratterizzano i gestori degli Enti sportivi. Per atleti e famiglie significa sicurezza, per ASD/SSD ed Enti del Terzo Settore sportivi rappresenta invece una responsabilità giuridica e gestionale da non sottovalutare.
Conoscere le regole, applicarle correttamente e distinguere un’attività agonistica da una dilettantistica organizzata ed un’amatoriale, casi particolari esclusi, è la condizione necessaria per garantire che lo sport rimanga un’esperienza sicura, inclusiva e sostenibile, senza fermarsi alla formalità dell’italico “pezzo di carta”.

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4 commenti

  1. buongiorno,
    anche io mi permetto di fare una domanda,essendo un dirigente di una asd e dunque interessato dalle gravi responsabilità di cui sopra.
    il certificato medico non agonistico è necessario per diventare o restare socio della asd ,all’interno della quale ovviamente i soci fanno normalmente attività sportiva ,sia pure non agonistica ?

    1. Buongiorno. Ai fini dell’iscrizione ad un Ente, sia esso sportivo “puro” o del Terzo Settore ed anche sportivo, non occorre la presentazione di un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (o agonistica). Lo stesso risulta invece indispensabile per tutti coloro che praticano l’attività in commento presso l’Ente, e ciò al fine di tutelare gli interessi che sono garantiti dal certificato medico, e dunque la salute/idoneità sportiva dell’atleta su tutti ed a seguire le responsabilità dell’Ente che organizza e promuove l’attività. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Approfitto di questo puntuale articolo per porvi una domanda: il “certificato medico pertinente ad una licenza di paracadutismo” è valido come certificato medico sportivo non agonistico?

    1. Buongiorno. Il quesito è particolare, e merita approfondimenti distinti in funzione delle esigenze da tutelare. Infatti, se ai fini assicurativi potrebbe in via teorica essere anche ritenuto valido, ai fini di tutela e di rispetto degli obblighi di ASD e SSD non si ritiene che possa assolvere allo scopo individuato dal quesito, e ciò in ragione del fatto che si discosta dal format reso disponibile con il D.M. 8 agosto 2014 (https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=49865&parte=1%20&serie=null), il quale espressamente prevede l’indicazione che “Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data ____ non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica”. Cordialità, Stefano Bertoletti

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