DPCM 3 novembre: area gialla, arancione e rossa. Novità per il Enti sportivi e non

DPCM 3 novembre: area gialla, arancione e rossa. Novità per Enti sportivi e non

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore domani, con efficacia sino al prossimo 3 dicembre, l’ultimo DPCM (quello del 3 novembre, il 23° dall’inizio del periodo emergenziale), contenente la preannunciata suddivisione dell’Italia in aree (gialla, arancione e rossa) in correlazione al livello di rischio causato dalla diffusione e dalla velocità di trasmissione del coronavirus.

Il DPCM del 3 novembre introduce una sorta di nuovo lockdown caratterizzato da misure di intensità sempre crescente a seconda della gravità del contagio registrato in ambito territoriale di ciascuna Regione, con limitazioni più soft per le regioni gialle, maggiormente restrittive per quelle arancioni e decisamente stringenti per le aree rosse, come chiarito nell’infografica dedicata.

L’elenco regionale verrà aggiornato periodicamente da parte del Ministero della Salute, in subordine alla continua attività di monitoraggio sull’andamento epidemiologico.

DPCM 3 novembre: le misure applicabili alla zona gialla per le attività sportive e culturali

Art. 1 – “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”.
Regioni attualmente interessate: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.
Disposizioni:
– uso di mascherina anche all’aperto (fatte salve le già note eccezioni);
– distanza interpersonale di almeno un metro;
– coprifuoco dalle ore 22.00 sino alle ore 5.00 del giorno successivo, salvi eventuali spostamenti “motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute” (da autocertificare) e con raccomandazione di limitare agli stessi motivi, oltre che per ragioni di studio “o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”, i movimenti nell’arco della giornata;
– consentito lo svolgimento di “attività sportiva o attività motoria all’aperto”, rispettando la distanza interpersonale “di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”;
– permessi “gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive   nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva”;
– sospese “le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere,  centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi”;
– consentita l’attività sportiva e motoria all’aperto presso centri e circoli sportivi, sia pubblici che privati, nel rispetto “delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI)”  e senza l’uso degli spogliatoi interni;
– sospeso lo sport di contatto, l’attività sportiva dilettantistica di base, “le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto” e tutte le gare e le competizioni annesse.

DPCM 3 novembre: quali misure per la zona arancione?

Art. 2 – “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”.
Regioni attualmente interessate: Puglia e Sicilia.
Disposizioni in aggiunta :
– il divieto di “ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori”, al di fuori di quelli motivati “da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessitò ovvero per motivi di salute“, nuovamente da autocertificare;
– il divieto di “ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”; viene dunque espressamente stabilita l’estensione delle misure di cui agli altri articoli del DPCM (ad eccezione dell’art. 3 riguardante le aree con massimo grado di allerta), ivi comprese le disposizioni di cui all’art. 1:
– consentiti gli eventi e le competizioni “riconosciuti di interesse nazionale” dal CONI e dal CIP e riguardanti “gli sport individuali e di squadra” organizzati da Federazioni, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva;
– sospesa l’attività di palestre e piscine;
– sospesa l’attività di centri culturali, sociali e ricreativi;
– consentita l’attività sportiva e motoria presso centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto nonché nel rispetto di tutte le misure di prevenzione ed anti-contagio previste dagli Enti competenti;
– sospesa l’attività sportiva di contatto.

Quali misure per gli enti sportivi nella zona rossa del DPCM del 3 novembre?

Art. 3 – “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”.
Regioni attualmente interessate: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.
Disposizioni:
– divieto di “ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori” e “all’interno dei medesimi”, fatti salvi gli “spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”, per i quali torna dunque l’obbligo di modulo di autocertificazione;
– sospese le attività sportive “anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
– sospesi “tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva”;
– consentito lo svolgimento in forma individuale di “attività motoria in prossimità della propria abitazione” e nel rispetto del distanziamento interpersonale “di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie”;
– consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto, sempre in forma individuale.
Restano valide le altre disposizioni del Decreto (e già elencate precedentemente), “ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose”.

Già annunciati gli aiuti economici del “Decreto Ristori bis”

In considerazione delle nuove limitazioni introdotte per il contenimento del contagio da Covid-19, il Premier Giuseppe Conte ha poi già annunciato in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’ultimo DPCM che è in discussione un ulteriore provvedimento, il cosiddetto “Decreto Ristori bis”, in aiuto ai settori colpiti dalle nuove restrizioni successive al DPCM del 24 ottobre, che si aggiunge al “Decreto Ristori” approvato pochi giorni prima.

Per scoprire se ci saranno ulteriori sostegni per il comparto sportivo, i criteri di assegnazione dei 50 milioni di euro attribuiti dal Decreto Ristori al Ministero dello Sport e come il Terzo Settore verrà aiutato in questo tragico momento non ci resta che attendere … fiduciosi!

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

Tutto Non Profit © riproduzione riservata, MOVIDA SRL

Per approfondire consultate i nostri E-Book, le Guide ed iscrivetevi alla newsletter (che tratta di temi fiscali, gestionali, amministrativi e giuridici per SSD, ASD, ETS, ODV ed APS). Account social: Facebook (Movida Studio), Twitter (Movida Studio), Instagram (Movida Studio), Linkedin (MOVIDA SRL) e YouTube (MOVIDA SRL).

Condividi su:

(Visto 5.713 volte, 1 visite oggi)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *