DPCM 18 ottobre: quali novità per enti sportivi, palestre e piscine?

DPCM 18 ottobre: quali novità per enti sportivi, palestre e piscine?

A seguito della presentazione in conferenza stampa, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 18 ottobre 2020, ultimo provvedimento in ordine di tempo messo in campo per fronteggiare il diffondersi del contagio da coronavirus, contenente ulteriori disposizioni attuative dei D. L. n. 19 del 25 marzo 2020 e n. 33 del 16 maggio 2020.

Il testo inasprisce le restrizioni già introdotte con il Decreto del 13 ottobre scorso, che avevamo analizzato qui, con tanto di elenco di tutti gli sport di contatto, integrandolo ed ampliandone la portata in ottica di contenimento del virus, sull’intero territorio nazionale.

AGGIORNAMENTO DEL 20 OTTOBRE 2020: il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti specifici relativamente all’esercizio delle attività sportive presso palestre e piscine (ASD e SSD) oltrechè indicazioni relativamente alle riunioni private (tra le quali rientrano anche quelle relative all’approvazione dei rendiconti per le Associazioni, prorogate al 31 ottobre, così come per le modifiche statutarie, alla luce della prossima operatività del Codice del Terzo Settore).

DPCM 18 ottobre: possibile chiusura di strade o piazze dei centri urbani

Articolo 1 lettera a): Fermo restando quanto già stabilito circa l’obbligo di mascherina anche all’aperto e di distanziamento interpersonale, “ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19” viene precisato che delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.

Nuove disposizioni per Associazioni e Società Sportive nel DPCM del 18 ottobre

Articolo 1 lettera d), n. 1: Sostituendo quanto enunciato nell’art. 1, co. 6 lett. e) del DPCM del 13 ottobre, la disposizione precisa che “sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali”.

“Per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi” limitatamente agli impianti sportivi in cui sia possibile assicurare la sicurezza, “nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori”:
“prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente”;
– “obbligo di misurazione della temperatura all’accesso”;
– “utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie”.

È facoltà delle Regioni e delle Province autonome stabilire “in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori” e “d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza.

Per quanto concerne “le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra” esse “sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali”.

Articolo 1 lettera d), n. 2: “Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e)”, ovvero solo se riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni e discipline sportive associate.

“L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni“.

“Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale”.

Da quando si applicano le nuove disposizioni?

Ai sensi dell’articolo 2, le disposizioni del nuovo DPCM si applicano a partire dal 19 ottobre “e sono efficaci fino al 13 novembre 2020”, in aggiunta alle precedenti.

Rispettare i protocolli nello sport: mai così importante!

La tutela della salute rappresenta l’ovvio obiettivo della strategia di contrasto all’epidemia di Covid-19.

Se molte realtà hanno, con fatica, ripreso le attività sportive nel rigido rispetto dei protocolli di sicurezza, non solo per la loro sopravvivenza ma anche perchè lo sport è salute, è evidente che un’altra chiusura generalizzata dell’intero comparto sportivo vanificherebbe tutti i sacrifici dei mesi passati, rischiando di mettere talune Associazioni e Società Sportive nella condizione di non poter più riaprire. È quindi indispensabile rispettare le regole ed i protocolli di riferimento, perchè sarebbe inaccettabile che le consapevoli e reiterate mancanze di pochi comportino un danno per tutti i centri sportivi.

Della stessa opinione il Ministro Spadafora, che oltre a farsi portatore di iniziative specifiche, ha sottolineato: È un momento davvero critico, non abbiamo ancora vinto la nostra guerra contro il coronavirus […]. Dobbiamo essere tutti consapevoli del momento difficile per il Paese, che ci deve obbligare ad un rispetto rigoroso dei protocolli.

Facciamoci guidare dal giusto senso di responsabilità: #iorispettoilprotocollo

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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4 commenti

  1. Buonasera
    Sono Massimo Spinoccia, titolare di una palestra in provincia di Milano. Desidero avere un vostro parere su come muoverci rispetto alle minacce di ADUC riguardo al rimborso in contanti che gli iscritti possono chiedere tramite PEC. Vorrei capire se i termini di questa richiesta sono sempre validi o sono scaduti e, secondo voi, quanto è giusto rimborsare.
    Vi ringrazio anticipatamente

  2. Buonasera,
    riguardo l’ultimo DPCM e il problema che ha creato la Pandemia alla nostra Associazione se possibile avrei alcune domande da chiedere.
    1. Come Consiglio Direttivo visto il susseguirsi della Pandemia abbiamo deciso di lasciare l’Associazione in stand by per tutto l’anno sportivo 2020/2021. L’idea è di riaprire il 01 settembre 2021.
    Possiamo farlo?
    2. Abbiamo indetto l’Assemblea dei Soci per il 31 Ottobre 2020 per discuterlo con tutti i soci in regola con la quota associativa fino a fine Agosto 2020. E’ corretto? I Soci possono votare anche se ad ora l’Associazione risulta senza nessun associato e senza nessuna quota associativa pagata compresi noi del Consiglio Direttivo?
    3. Se ho capito bene con l’ultimo DPCM è possibile fare l’Assemblea dei Soci soltanto in video conferenza. E’ esatto? Se è corretto noi a Statuto non abbiamo la possibilità di farla. Possiamo farla comunque visto il DPCM?
    4. Non avendo rinnovato l’affiliazione al nostro EPS (CSEN) visto che l’associazione è in stand by, dal 01 Gennaio 2021 non avremo l’Iscrizione al Registro CONI.
    Possiamo rifare affiliazione allo CSEN e Iscrizione al CONI con la nuova stagione sportiva (2021/2022) dal 01 Settembre 2021 oppure anche se l’associazione è in stand by dobbiamo riaffiliarci già da subito allo CSEN per non perdere l’Iscrizione al CONI?
    Ringrazio fin da subito per un’eventuale risposta e porgo distinti saluti.

    1. Buongiorno. Rispondo per punti.
      1 – Nulla osta ad una sospensione delle attività dell’Ente, posta la necessità di verificare eventuali attività amministrative obbligatorie: verificate sullo statuto l’organo competente a deliberare sul punto, ragionevolmente l’assemblea trattandosi di amministrazione straordinaria dell’Ente;
      2 – all’assemblea sociale devono poter partecipare tutti i soci in regola con l’iscrizone al sodalizio, così come da previsioni statutarie;
      3 – non è possibile “soltanto” in video conferenza, ma è “fortemente raccomandato ” che le riunioni private avvengano con modalità a distanza, così come consentito dai DPCM emanati nel periodo emergenziale in esito al primo lockdown;
      4 – se intendete ripartire nel 2021 è necessario che per l’anno in questione l’Ente sia regolarmente iscritto al registro CONI, pena (tra l’altro) la perdita delle agevolazioni fiscali derivanti da detta mancata iscrizione (https://www.tuttononprofit.com/category/registro-coni).
      Cordialità, Stefano Bertoletti

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