Erogazioni liberali ETS: chi deve trasmettere i dati? E come?

Erogazioni liberali ETS: chi deve trasmettere i dati? E come?

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 febbraio scorso, sono state definite le modalità per la “trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”.

Facendo seguito al D.M. del 30 gennaio 2018, disciplinante “in via sperimentale” l’inoltro in relazione al triennio “2017, 2018 e 2019″, viene ora dettata la regolamentazione “a partire dall’anno d’imposta 2020”.

Erogazioni liberali ETS: quali enti devono comunicare i dati?

L’articolo 1 comma 1 del testo normativo dispone che Onlus, Associazioni di Promozione Sociale, Fondazioni e Associazioni riconosciute “aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico” nonché “lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica” hanno facoltà di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate “una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti”.

Ai sensi del comma 2, la comunicazione è obbligatoria per le erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante” secondo il seguente scadenzario:
“a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021”, nel caso in cui dal bilancio di fine esercizio emergano “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro”;
“a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2022” se dallo stesso bilancio ricavi e proventi appaiono di ammontare superiore “a 220.000 euro”.

Costituiscono oggetto di comunicazione solo i dati delle erogazioni “effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, con esclusione delle elargizioni “effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti” (commi 4 e 5).

Dati erogazioni liberali ETS: come trasmetterli?

Il provvedimento del Direttore di Agenzia delle Entrate n. 49889/2021, disciplinante la “comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021” precisa che la trasmissione deve essere effettuata “con le stesse modalità” di cui al provvedimento n. 34431 del 9 febbraio 2018 “e secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al medesimo provvedimento”.

Vengono fatte salve le disposizioni a tutela della privacy dei contribuenti “che non intendono far conoscere al soggetto dichiarante le proprie spese”, confermando i diritti di opposizione, conservazione e cancellazione dei dati.

Entro quando trasmettere i dati relativi al periodo d’imposta 2020?

Fermo restando la facoltatività, i dati devono essere inviati entro il prossimo 16 marzo.

“Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 1”, in relazione alle quali non vige obbligatorietà, resta esclusa l’applicazione delle sanzioni “di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata” (comma 6).

Erogazioni liberali post riforma: cosa cambia per i futuri ETS?

Il comma 7 preannuncia un’estensione dell’obbligo: a partire “dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea […] ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo all’autorizzazione, le disposizioni del presente decreto si applicano agli Enti del Terzo settore destinatari delle erogazioni liberali di cui all’art. 83 dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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