Decreto Ristori: quali aiuti per ASD, SSD e lavoratori dello sport

Decreto Ristori: quali aiuti per ASD, SSD e lavoratori dello sport

Già nella conferenza stampa di domenica scorsa di presentazione del DPCM del 24 ottobre erano state annunciate dal Premier Conte le misure di sostegno economico che a stretto giro sarebbero state approvate per sostenere i settori colpiti dalle nuove chiusure imposte per contenere l’emergenza epidemiologica da coronavirus: il “Decreto Ristori” (D.L. 137/2020, pubblicato in G.U. n. 269 dello stesso giorno) ne è la diretta conseguenza, con l’intento di garantire un “po’ di ossigeno” a palestre, piscine, lavoratori dello sport e centri culturali, le cui attività sono state nuovamente sospese, salvo rarissime eccezioni, fino al prossimo 24 novembre.

Nella stessa direzione poi, il 27 ottobre il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha presentato in una diretta facebook dedicata le misure di sostegno per il comparto sportivo previste dal Decreto Ristori: vediamo quindi nel dettaglio criteri e modalità di assegnazione delle indennità e dei contributi previsti da questo ultimo provvedimento.

Il Decreto Ristori si compone di 35 articoli, suddivisi per 4 titoli principali:
“sostegno alle imprese e all’economia”;
“disposizioni in materia di lavoro”;
“misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti”;
“disposizioni finali”.

Decreto Ristori: quali aiuti per ASD, SSD e centri sportivi?

Art. 1 – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.
Nell’intento, più volte dichiarato, di supportare gli operatori dei settori economici maggiormente colpiti dai provvedimenti adottati per la lotta al Covid-19, “è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato uno al presente decreto”.

Ne potranno dunque beneficiare palestre, piscine, centri e impianti sportivi, secondo le due modalità individuate dalla norma:
accredito automatico in favore dei beneficiari delle indennità precedenti: ai sensi del comma 5 “per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo”;
presentazione di nuove domande: “per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza”.

Per il settore sportivo, l’ammontare del ristoro previsto è pari al 200% di quanto stabilito in precedenza, con l’ulteriore precisazione che tale somma “non può essere superiore a euro 150.000,00” (comma 8).

Spetta al Direttore dell’Agenzia delle entrate definire con provvedimento “i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze” e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 2 – Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
Viene rifinanziato il Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, con l’obiettivo di predisporre risorse attraverso la “concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti” ai sensi dell’art. 14, comma 2 del Decreto Liquidità dell’aprile scorso.

Per le finalità di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l’apposito comparto del Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l’anno 2020″.

Art. 3 – “Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Si introduce un sostegno economico a favore di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, prevedendo il rifinanziamento degli interventi di sostegno adottati negli scorsi mesi (a seguito di procedure di evidenza pubblica)”, in considerazione “del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani”.

“Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport”.

Tale fondo “è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive”.

Sarà dunque onere del Capo del Dipartimento per lo Sport stabilire con provvedimento “i criteri di ripartizione delle risorse”, disponendo l’erogazione dei 50 milioni di euro assegnati per il 2020.

Decreto Ristori: sostegni a favore dei lavoratori sportivi

Art. 17 – Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi.
Estesa al mese di novembre l’indennità già riconosciuta a favore degli sportivi dilettanti dal “Cura Italia” e dal Decreto Rilancio, per un ammontare pari a 800,00 euro. QUI le FAQ specifiche rese disponibili da Sport e Salute.

“Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività”.

Come le erogazioni precedenti, la somma non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro (comprese forme pensionistiche), reddito di cittadinanza, reddito di emergenza “e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 e dal presente decreto-legge”.

Procedura per le nuove domande: “Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute s.p.a.”, che provvede ad istruirle secondo “l’ordine cronologico di presentazione”. QUI le FAQ di Sport e Salute, mentre in questo nostro approfondimento potrete leggere la procedura di richiesta per le nuove indennità.

Accredito automatico ai beneficiari delle indennità precedenti: il comma 3 specifica infine che l’erogazione da parte di Sport e Salute sarà automatica “senza necessità di ulteriore domanda o accertamenti” a favore dei “soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell’indennità di cui all’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all’articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, per i quali permangano i requisiti”.
Nel comma 5 si aggiunge che “ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità prevista dall’articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati”.

Misure generali di sostegno, anche a favore dello sport

Art. 8 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.
Confermato dal Decreto Ristori anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili.

“Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’allegato 1 annesso al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre”.

Art. 9 – Cancellazione della seconda rata IMU”.
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 78 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 circa le “esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo”, il Decreto Ristori stabilisce che “per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU)” sugli immobili (e relative pertinenze) nei quali “si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 annesso al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”.

Art. 12 – Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione”.
“I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste al comma 2”.
“Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19”.

Ai sensi del comma 2 le sei settimane di trattamenti “sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Art. 13 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive”.
Per i datori di lavoro privati “appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020”, sono sospesi “i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020”.
La regolarizzazione è prevista “senza applicazione di sanzioni e interessi”, attraverso un unico pagamento entro il 16 marzo 2021 oppure “mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021”.
Viene ulteriormente specificato che “il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione”.

Va da sé che in caso di ulteriori sviluppi e/o nuove misure che proseguano gli aiuti previsti dal Decreto Ristori in esito alle nuove chiusure e/o sospensioni imposte ve ne daremo tempestiva notizia!

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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6 commenti

    1. Buongiorno. Siamo in attesa che il nuovo governo possa individuare le misure di sostegno in favore degli Enti sportivi e dei relativi collaboratori, alla luce dell’attuale continua sospensione delle attività in forza delle previsioni dell’ultimo DPCM. Cordialità, Stefano Bertoletti

    1. Buongiorno. Le segnalo quanto dichiarato dal Ministro dello Sport pochi minuti fa sui propri canali social: “A partire dalle ore 10 del giorno 10 novembre e fino alle ore 14 del 17 novembre le SSD e ASD titolari di un contratto di locazione potranno collegarsi al sito http://www.sport.governo.it per presentare istanza di rimborso per le spese di affitto, e per un contributo per le spese di utenze e eventuali costi sostenuti per le sanificazioni. Chi ha già ricevuto il fondo perduto la scorsa volta NON deve ripresentare la domanda perché lo riceverà automaticamente”. Qui il post: https://www.facebook.com/movidastudio/posts/3729200010466071. Cordialità, Stefano Bertoletti

  1. Buongiorno sono Agostino Viotto legale rappresentante della ASA AGO E GABRI GDSD. Ho fato domanda per il fondo perduto del PDCM di maggio e risultato? la nostra associazione non risulta in nessun elenco ( ne tra quelle scartate ne tra quelle accettate. come posso fare pe fare nuova domanta che rientri ni questo decreto (RISTORO). Perchè non inserite la possibilità anche adesso la possibilità di concordare la riduzione dell’affitto. Cordialità

    1. Buongiorno. Le segnalo le dichiarazioni del Ministro dello Sport Spadafora sul tema risalenti a meno di due ora fa: “A partire dalle ore 10 del giorno 10 novembre e fino alle ore 14 del 17 novembre le SSD e ASD titolari di un contratto di locazione potranno collegarsi al sito http://www.sport.governo.it per presentare istanza di rimborso per le spese di affitto, e per un contributo per le spese di utenze e eventuali costi sostenuti per le sanificazioni. Chi ha già ricevuto il fondo perduto la scorsa volta NON deve ripresentare la domanda perché lo riceverà automaticamente.”. Trova il link qui: https://www.facebook.com/vincenzospadaforaufficiale/posts/2707720299472727. Cordialità, Stefano Bertoletti

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