Violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti per le Associazioni: ecco cosa si rischia!

Nei diversi gradi di giudizio pendono controversie concernenti la violazione da parte della Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti previsto dall’art. 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133 e l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 4, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473. A seguito della violazione di detto obbligo gli uffici, oltre a disconoscere in capo all’ASD i benefici di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, procedono, ai sensi del citato art. 4, comma 3:
a) nel caso di pagamenti effettuati dall’ASD nei confronti degli atleti e dirigenti sportivi, al disconoscimento in capo ai suddetti soggetti del beneficio dell’esenzione dall’IRPEF previsto dall’art. 69, comma 23, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per i compensi, fino all’importo di 7.500,00 euro, corrisposti agli stessi dall’associazione;
b) nel caso di somme percepite dall’ASD (a titolo di sponsorizzazione), al disconoscimento della deducibilità del relativo costo in capo al soggetto erogante“.Inizia così la risoluzione 45/E pubblicata ieri da Agenzia Entrate ed intitolata “Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche – Vigenza dell’art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999” (QUI il testo completo), arricchendo così il filone di risoluzioni pubblicate da Agenzia sul tema (dell’ultima, la 102/E del novembre scorso ne avevamo parlato QUI).L’obiettivo della risoluzione è quello di definire in maniera certa le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di tracciabilità delle movimentazioni economiche che la legge ha posto in capo alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (prima fissato a 516,46 euro, dal primo gennaio 2015 innalzato a 1.000 euro, come Vi avevamo precisato QUI), invitando i vari uffici territoriali a riesaminare le controversie pendenti alla luce delle determinazioni della risoluzione.

Ebbene, senza dilungarci sul susseguirsi di norme e modificazioni che hanno condotto al confusionario panorama odierno, precisiamo a quali conseguenze vada incontro l’Ente sportivo che effettui pagamenti in contanti superiori al tetto previsto dalla legge alla luce degli esiti della risoluzione di Agenzia Entrate:
– la decadenza in capo all’Ente delle agevolazioni previste dalla legge 398/1991 (della quale avevamo chiarito i vantaggi in QUESTO nostro precedente approfondimento);
– l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11 del D. Lgs. 471/1997, e dunque di una sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro.
In altre parole secondo Agenzia in caso di inosservanza dell’obbligo di tracciabilità non sarebbe più possibile “procedere al disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti, né del regime di esenzione dall’Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dall’ASD ” ribadendo comunque infine la necessità che “in caso di erogazioni liberali alle ASD, resta ferma la regola … della necessaria tracciabilità del
versamento (a prescindere dall’importo) ai fini della fruizione, in capo al soggetto erogante, del beneficio fiscale ad esso riconosciuto
“, così come stabilito dalla risoluzione 199/E dell’agosto 2009.

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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