Kurash, Gushtingiri, Yoga, Droni FPV, Dodgeball, Speed Down, Tchoukball e Padbol: sono queste le otto nuove discipline sportive che entrano nel RASD per effetto del decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 7 luglio 2026, con il quale è stato approvato il primo elenco di attività alle quali è formalmente riconosciuta la natura sportiva ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39.
Il provvedimento, pubblicato dal Dipartimento per lo Sport nella seconda metà di settembre 2026, rappresenta il primo esito concreto della procedura di riconoscimento delle attività sportive “residuali”, ossia non ricomprese tra quelle svolte nell’ambito di Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti, ed amplia di conseguenza il novero delle attività che gli Enti sportivi dilettantistici possono indicare ai fini dell’iscrizione al Registro, senza incidere sugli elenchi delle discipline approvati dal CONI e dal CIP.
Il quadro normativo: il riconoscimento della natura sportiva ex art. 5 del D. Lgs. 39/2021
L’art. 4 del D. Lgs. 39/2021 ha istituito presso il Dipartimento per lo Sport il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), al quale sono iscritte, ai sensi del successivo art. 5, comma 1, le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, nell’ambito di una FSN, di una DSA o di un EPS riconosciuti. Il medesimo art. 5, comma 1, stabilisce inoltre che “il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell’attività nei casi in cui l’attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP“.
La rilevanza della disposizione discende dal successivo comma 2, in forza del quale “l’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica“: in assenza di un’attività riconosciuta come sportiva, l’Ente non può accedere al RASD e, conseguentemente, ai regimi agevolativi riservati agli Enti sportivi dilettantistici.
La disciplina procedimentale è contenuta nell’art. 6, comma 2, del regolamento concernente la gestione, conservazione e tenuta del RASD, pubblicato dal Dipartimento per lo Sport il 29 gennaio 2024 (adottato ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 39/2021): l’istanza di riconoscimento è trasmessa a mezzo PEC al Dipartimento, che ne cura l’istruttoria, sentito il CONI o il CIP per l’eventuale valutazione dei profili di carattere tecnico; in caso di esito positivo, l’istanza è quindi sottoposta all’Autorità politica delegata in materia di sport, ai fini dell’aggiornamento, con cadenza annuale, dell’elenco delle attività sportive ulteriori rispetto a quelle già riconosciute dal CONI e dal CIP.
Il decreto del 7 luglio 2026 e le otto nuove discipline sportive
Il decreto si compone di due articoli. L’art. 1 approva l’elenco delle attività – che si affianca, senza modificarli, agli elenchi delle discipline riconosciute dal CONI e dal CIP – alle quali è riconosciuta la natura sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 39/2021:
L’art. 2, invece, incarica il Dipartimento per lo Sport di inserire le nuove discipline nel RASD e di pubblicare sul proprio sito istituzionale il decreto e i regolamenti tecnici di ciascuna disciplina. L’elenco è, per sua natura, aperto: ulteriori attività potranno essere riconosciute con successivi provvedimenti, all’esito della medesima procedura.
Profili operativi: l’iscrizione al RASD degli Enti che praticano le nuove discipline sportive
Le nuove discipline sportive, alle quali sono attribuiti specifici codici identificativi, risultano quindi ora selezionabili ai fini dell’iscrizione al RASD, che continua ad avvenire secondo le modalità ordinarie, per il tramite dell’organismo affiliante (art. 6, comma 1, D. Lgs. 39/2021), ma con alcune precisazioni necessarie:
- Il decreto riconosce la natura sportiva delle attività, non la qualifica del soggetto che le esercita. Restano quindi necessari a monte tutti i requisiti soggettivi previsti dalla disciplina di settore, tra cui la costituzione in una delle forme giuridiche di cui all’art. 6 del D. Lgs. 36/2021, la conformità dello statuto all’art. 7 del medesimo decreto nonché l’affiliazione e l’iscrizione al RASD o l’aggiornamento della relativa posizione.
- I regolamenti tecnici pubblicati dal Dipartimento definiscono le caratteristiche di ciascuna attività ufficialmente riconosciuta, rappresentando il parametro rispetto al quale verrà valutata la coerenza di quanto concretamente svolto dall’Ente (si pensi allo yoga, ove il confine tra pratica sportiva ed attività olistica richiede un’attenta verifica delle modalità di erogazione).
- Solo all’esito dell’iscrizione l’Ente potrà accedere alle agevolazioni che l’ordinamento riserva agli Enti sportivi dilettantistici, tra cui la decommercializzazione dei corrispettivi specifici ex art. 148, comma 3, TUIR, l’opzione per il regime forfetario di cui alla L. 398/1991, il regime dei compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo e dei rimborsi ai volontari di cui agli artt. 25 e ss. del D. Lgs. 36/2021, fermo restando il possesso dei requisiti specificamente richiesti da ciascuna norma.
Cosa fare: indicazioni per ASD e SSD
Alle ASD e SSD che svolgono, o intendono svolgere, una o più delle nuove discipline sportive riconosciute si suggerisce quindi di:
- verificare con il proprio organismo affiliante tempi e modalità per l’inserimento delle nuove attività nella propria posizione RASD, anche per l’assegnazione delle coperture assicurative per tesserati e tecnici;
- attendere le istruzioni operative del proprio organismo affiliante prima di intervenire, se necessario, su statuti, tesseramenti ed inquadramenti contrattuali dei collaboratori;
- confrontare l’attività concretamente svolta con il regolamento tecnico della disciplina pubblicato dal Dipartimento per lo Sport.
Il decreto del 7 luglio 2026 rappresenta, in definitiva, il primo passo di un percorso destinato a proseguire: l’elenco delle attività sportive ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal CONI e dal CIP è infatti soggetto ad aggiornamento annuale, e gli Enti che praticano attività non ancora ricomprese potranno attivare la procedura di cui all’art. 6, comma 2, del regolamento RASD in vista dei prossimi provvedimenti. Per le discipline già riconosciute, invece, il riconoscimento apre sì la strada all’iscrizione al RASD, ma non esonera dalla verifica puntuale dei requisiti soggettivi e della coerenza tra attività svolta e regolamento tecnico, da cui dipende, in concreto, la piena fruibilità dello status giuridico e fiscale di un Ente sportivo dilettantistico.
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