Il Presidente di un’Associazione è sempre e comunque responsabile?

In queste ultime settimane ci siamo sentiti più volte porre il quesito che titola questo post, motivo per il quale abbiamo deciso di approfondire la tematica in argomento forti anche di un recentissimo pronunciamento della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza risalente al novembre scorso che ha, una volta di più, definito i confini in tema di responsabilità di coloro che rivestono una carica all’interno di un’Associazione (sia essa sportiva dilettantistica, culturale e ricreativa, di promozione sociale, di volontariato oppure una ONLUS).
Ebbene, tralasciando le ragioni che hanno spinto il ricorrente ad adire il citato giudice (in quanto non rilevanti per i profili di interesse di questo nostro approfondimento), vediamo come siano stati definiti i confini della responsabilità dell’organo direttivo di un’Associazione non riconosciuta dall’organo giudicante interpellato.”Alle ASD che operano senza essere dotate di personalità giuridica, la legge riconosce loro una certa soggettività facendone dei centri di interesse superindividuali. In quanto tali, sono caratterizzate da un’autonomia amministrativa, riconosciuta loro dal Codice Civile all’articolo 36 … L’Associazione non riconosciuta ha quindi piena capacità di intrattenere rapporti giuridici con soggetti terzi e, per mezzo delle persone che la rappresentano, di assumere di fronte ad essi obbligazioni di cui sarà responsabile e in relazione alle quali i terzi potranno far valere i loro diritti sul fondo comune (art. 38 c.c.). I rappresentanti operano sulla base di un rapporto di immedesimazione organica che li lega all’associazione, in modo tale che ogni atto da loro compiuto in nome e per conto dell’associazione viene ad essa immediatamente imputato. D’altra parte, ai sensi dello stesso articolo 38, delle obbligazioni assunte sono responsabili solidalmente ed illimitatamente con l’associazione anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione. Con la sentenza n. 19486 del 10/09/2009, la Corte di Cassazione approfondisce il tema della responsabilità personale degli amministratori prevista dall’art. 38 del codice civile … Secondo la Cassazione, per aversi responsabilità solidale, è necessario agire in nome e per conto dell’ente. Deve rispondere delle obbligazioni dell’Associazione chi ha agito concretamente di fronte ai terzi. La responsabilità personale stabilita dall’art. 38 c.c. quindi non è collegata alla titolarità della rappresentanza, bensì all’attività effettivamente svolta per l’Associazione“.

Prosegue poi la sentenza chiarendo che “tutti gli associati … sono responsabili senza limiti per le obbligazioni che assumo per conto della società” e che “la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’Associazione ma all’attività negoziale (o extragiudiziale) concretamente svolta“, circostanza che implica come tale responsabilità non possa gravare “su tutti coloro che successivamente ne assumono la rappresentanza, ma riguarda esclusivamente le persone … che hanno concretamente negoziato … Sicchè il semplice avvicendarsi nelle cariche sociali dell’Associazione non comporta alcun fenomeno di successione nel debito“.

Avevamo mesi orsono già trattato la tematica della responsabilità (QUI l’articolo dedicato), e questo pronunciamento (n. 788/9/14) non fa altro che corroborare la medesima conclusione: “chi intende avvalersi della responsabilità solidale di chi ha agito deve provare l’attività svolta, non bastando il semplice titolo di rappresentante legale“.

Volete invece sapere quale responsabilità abbia un Ente non profit nel caso di danno cagionato da un collaboratore del Centro ad un socio/iscritto/tesserato/frequentatore? Si?! Allora leggete QUI.

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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20 commenti

  1. Buongiorno.
    Sono stato Presidente di un’associazione fino al novembre 2017.
    Ho contratto e rateizzato un debito lungo con Enel ad ottobre 2017. Rate fino ad aprile 2018. A dir la verità le rate le ha concordate il vicepresidente, con la sua casella personale di posta elettronica.
    Chi è subentrato ha chiuso l’associazione a gennaio 2018, e non ha più pagato nulla (Enel compresa):
    Chi deve rispondere di questo debito (e degli altri contratti prima e dopo la mia carica presidenziale? Soprattutto per l’Enel: del rateizzo ulteriore non pagato ne rispondo io? Ed è il mio nome che si sporca con l’Ente ai fini di successivi contratti di fornitura?
    (L’associazione non è riconosciuta).
    Grazie.

    1. Buongiorno. Trattandosi di associazione non riconosciuta, costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, i profili di responsabilità sulle obbligazioni sono disciplinati dall’articolo 38 del codice civile, in base al quale “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. Alla luce di quanto indicato nonché della relativa norma, pertanto, posto che la posizione debitoria è dell’Ente, è ragionevole ritenere che si dovrebbe far riferimento alla spendita del nome che ha concordato la rateizzazione, anche se potrebbe emergere (o non emergere) la responsabilità personale del presidente o di altro socio che abbia agito. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Salve.
    Pongo il seguente quesito. Associazione di volontariato ONLUS. Il presidente e l’intero direttivo (quest’ultimo di fatto inesistente) come da disposizioni statutarie sono decaduti per termine mandato tre anni orsono. Nonostante diverse sollecitazioni verbali e anche messe a verbale il Presidente (ultraottuagenario) non intende convocare l’assemblea per le nuove elezioni poichè ritiene che essendo il fondatore dell’Associazione lui comanda e decide sul futuro dell’associazione e degli organi di direzione.
    Può in qualità di presidente decaduto da tre anni assumere impegni finanziari, presentare progetti che comportano elargizioni, anche consistenti, di finanziamenti pubblici, decidere sul futuro dell’associazione e degli associati?
    Quali strumenti hanno i soci per destituirlo definitivamente senza ricorrere anche alla Giustizia Penale per accertare violazioni commesse ?
    Grazie per la risposta

    1. Buongiorno. Uno statuto ben predisposto, dovrebbe contenere al suo interno l’indicazione delle modalità, riservate ai soci, per convocare un’assemblea sociale, in casi di necessità ed urgenza, ponendo all’attenzione degli intervenuti le questioni delle quali si rende necessaria la trattazione (e, da quanto leggo, nel caso di specie ve ne sarebbero parecchie). Il suggerimento è dunque quello di verificare le previsioni statutarie vigenti, per verificare in esse quali strumenti siano nella disponibilità dei soci dell’Ente per ripristainare una gestione dello stesso coerente con il dettato normativo. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. salve,
    faccio di un’associzione ciclistica, ultimamente ci sono stati dissapori fra soci fondatori e l’associazione si sta spaccando in due.
    Ognuno dei due fronti si ritiene “proprietaria dell’associazione” da una parte un socio fondatore che dice di aver dato lui il nome all’associazione e dall’altra il presidente in carica che dice di rappresentare lui l’associazione e quindi solo lui con la sua parte di soci a poter continuare l’attivatà con lo stesso nome.
    Chi ha ragione dei due fronti?

    1. Buongiorno. Un’associazione senza fine di lucro, quale ente di tipo associativo, non è di proprietà di nessuno: né del Presidente né dei soci fondatori. E’ un Ente di tutti i soci, e come tale va gestito ed amministrato. In ogni caso se dovessero esistere marchi registrati di proprietà concessi in uso all’Ente, va da sé che qualora il proprietario non ritenesse più di volerli conceder all’Ente il legittimo proprietario sarà legittimato a ritirarne la concessione, ma a quanto leggo non mi pare sia questo il caso di specie. Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. ​Salve,
    vorrei sottoporre una domanda che da tempo mi sta togliendo il sonno.
    Ho fatto parte per qualche anno di un’associazione hobbystica senza scopo di lucro
    Praticavamo il nostro hobby su un area concessa dall’allora responsabile del municipio,
    L’accordo tra municipio e associazione sanciva che si poteva praticare il nostro hobby sull’area assegnata semplicemente tenendone cura e pulizia, l’associazione si impegnava a lasciare libera l’area nel momento in cui sarebbero iniziati i lavori di riqualificazione a cui comunque era destinata l’area.
    Fu cosi che l’associazione, a proprie spese, bonifico l’area che al momento in cui ci fu consegnata era pressoche’ una discarica e la mantenne pulita, sempre a proprie spese, come da accordi presi con il municipio.
    Oltre alla pulizia l’associazione posiziono sull’area un telo, tipo quelli che si usano in campagna per la pacciamatura, telo fissato in terra con chiodi ma completamente rimovibile in caso di richiesta, nessuna struttura fissa fu mai posizionata sull’area assegnata.
    Alcuni anni dopo il municipio decise di iniziare i lavori di riqualificazione dell’area, l’associazione fu fatta sgomberare ma le venne contestato il reato di occupazione di suolo pubblico con conseguenti multe per tutti gli anni per cui l’associazione era stata presente sull’area.
    La motivazione fu che il permesso dato all’epoca, una memoria di giunta, non aveva seguito alcuna procedura di assegnazione dell’area all’associazione.
    Mi chiedo, quanto un semplice socio che partecipava solo con versando le quote associative annue destinate alla manutenzione dell’area, possa essere ritenuto responsabile delle multe comminate all’associazione.
    Attualmente e’ in corso un procedimento legale di contestazione delle multe tra il municipio e il presidente dell’associazione.

    1. Buongiorno. Nelle Associazioni non riconosciute costituite ai sensi degli articoli 36 e seguenti del c.c. i profili di responsabilità vengono disciplinati dall’articolo 38 del condice civile, il quale stabilisce che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”: ciò significa che potrà essere solidalmente chiamato a rispondere di eventuali obbligazioni dell’Ente nell’ipotesi in cui abbia agito in nome e per conto dello stesso. Cordialità, Stefano Bertoletti

  5. Buongiorno a tutti . Sono il
    Segretario di un associazione culturale non riconosciuta . Tempo fa , a causa di un affissione abusiva di manifesti , ci arrivò una multa molto salata che non e’ mai stata pagata . La domanda a questo punto e’ ; non essendo mai stato d ‘
    Accordo con questo
    Tipo di affissioni , nel
    Caso di una cartella da pagare da parte dell ente preposto , che responsabilità ho ? Deve pagare il presidente o possono rifarsi anche su di me ?ringrazio anticipatamente per la
    Risposta .

    1. Buongiorno. Ai sensi dell’art. 38 c.c. (qualora trattasi di associazione non riconosciuta costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del codice civile) è stabilito che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. Ciò significa che, esperita la richiesta sul fondo comune, la pretesa potrà essere avanzata nei confronti di coloro che si sono esposti spendendo il nome dell’Ente per la realizzazione di quanto fatto. Segnalo in proposito un nostro specifico articolo di approfondimento: http://www.tuttononprofit.com/2016/06/enti-non-profit-senza-personalita-giuridica-quali-responsabilita-consiglio-direttivo-presidente.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  6. Salve,
    a seguito di una causa per danni ad un associato, l’associazione di cui sono direttore è stata condannata al pagamento di una cifra rilevante. Il creditore non potendosi rivalere sul fondo comune dell’associazione ha pignorato l’immobile del direttore in carica nel periodo in cui si sono svolti i fatti. Non essendo il direttore un rappresentante legale dell’associazione, nelle motivazioni del pignoramento è stato inserito “in qualità di soggetto che agisce in nome e per conto…..”. Specifico che il danno è stato causato da un collaboratore dell’associazione che agiva autonomamente e che il direttore protempore non aveva nessun rapporto con il danneggiato.
    Chiedo se il pignoramento potrebbe essere annulato.

    1. Buongiorno. Premesso il dettato dell’art. 38 cc, in forza del quale “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”, vista l’esistenza già di un atto giudiziario, il suggerimento è di richiedere l’assistenza professionale di un avvocato sul tema. Se lo ritiene, con piacere, possiamo fornirLe il contatto di uno dei nostri legali. Cordialità, Stefano Bertoletti

  7. Salve, avrei un quesito per la situazione in cui sono venuto a trovarmi.
    Ho fatto parte per alcuni anni di una Associazione Culturale senza fini di lucro a titolo gratuito nella posizione di Segretario.
    All’epoca l’Associazione intentò una causa contro la proprietà dell’immobile presso la quale venivano svolte le varie attività.
    Oggi a distanza di anni la proprietà dell’immobile ha presentato un’ingiunzione alla Associazione per il pagamento di quanto stabilito dal Tribunale nella causa.
    Sono anche io tenuto a “partecipare” anche io alle spese? Anche se in debito vero e proprio si è concretizzato quando non facevo più parte della Associazione?
    In caso debbe pagare in quale misura, (la struttura è Presidente, Vicepresidente, e consiglieri.
    Da tener presente che al momento in cui fu intentata la causa le finanze della Associazione erano piuttosto floride, poi in mia assenza, sono state praticamente annullate con la conseguenza di non essere sufficiente ad onorare il debito, da qui la richiesta di contribuzione con fondi del patrimonio personale.
    Ringrazio sin da ora della risposta che mi fornirete.
    Saluti.

    1. Buongiorno. Le Associazioni non risconosciute sono discplinate dagli art. 36 e seguenti del codice civile. In tema di responsabilità l’art. 38 stabilisce che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. Ciò posto occorrerà verificare concretamente chi abbia agito in nome e per conto dell’Ente, precisato che non Le potranno in nessun caso essere addossate responsabilità per eventi successivi alla sua uscita dall’organo direttivo dell’Associazione. Segnalo in proposito un nostro articolo di approfondimento: http://www.tuttononprofit.com/2016/06/enti-non-profit-senza-personalita-giuridica-quali-responsabilita-consiglio-direttivo-presidente.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  8. Salve, mio figlio 11 enne è stato iscritto dal 2015 in una associazione sportiva dilettantistica di jujitzu affiliata al csen. Ho corrisposto per 3 anni regolare contributo d’iscrizione comprensivo di assicurazione, mio figlio per 3 anni ha regolarmente sostenuto gare stage e partecipato a manifestazioni. Oggi vengo a scoprire dalla federazione di jujitzu al quale la palestra è affiliata e dallo stesso Csen che in questi 3 anni mio figlio non risulta essere mai stato assicurato ne tanto meno iscritto alla federazione, nonostante da parte mia siano stati sostenuti anche i costi per gli esami relativi all’assegnazione delle varie cinture. Sa indicarmi quale reato si configura e qualipassi posso intraprendere nei confronti del presidente dell’associazione per richiedere i danni e il ristoro delle spese? Si prefigura un reato penale nell’aver fatto partecipare mio figlio a gare ufficiali senza copertura assicurativa? Ringrazio anticipatamente se vorrà rispondere ai miei quesiti.
    Saluto cordialmente.

  9. SALVE,SONO SOCIO DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANCHE CONSIGLIERE DEL COMITATO DIRETTIVO,MI SERVONO ALCUNE INDICAZIONI.
    HO NOTATO CHE IL PRESIDENTE DELLA MIA ASSOCIAZIONE HA PRESENTATO UN PROGETTO ALL REGIONE PUGLIA (POI FINANZIATO) SENZA CHE NESSUN ASSOCIATO NE ERA A CONOSCENZA,NEANCHE IL DIRETTIVO,POICHE HO IL SOSPETTO CHE IL PRESIDENTE ABBIA ILLECITAMENTE SOTTRATTE LE SOMME,COME MI DEVO COMPORTARE E QUALI SONO GLI ARTICOLI CIVILI O PENALI PER IL REATO SVOLTO.
    GRAZIE

    1. Buongiorno. Il suggerimento è quello di verificare le disposizioni dello statuto sociale al fine di individuare quelle che consentano la convocazione di un’assemblea sociale straordinaria ponendo all’ordine del giorno la disamina di quanto da Lei rilevato. Cordialità, Stefano Bertoletti

  10. Salve, avrei un quesito per una situazione nella quale sarei coinvolto.
    Ho partecipato dal 2004 al 2008 come consigliere a titolo gratuito, alla vita di uno Sci Club configurante al tempo come Associazione Dilettantistica (con partita iva, non riconosciuta).
    Lo Sci Club aveva molti anni prima, stipulato un contratto di affitto per il locale della sede, di proprietà dello stato, pagando una cifra irrisoria però con la clausola “salvo conguaglio”.
    Il conguaglio è arrivato poche settimane fa (28.000 euro ridimensionati a 7.000 euro), per i quali sono stato chiamato dal consiglio attuale dello sci club, a partecipare al pagamento per la mia quota parte e senza specificare come questa sia stata determinata.
    La domanda è, anzi sono:
    – Nel caso in cui sia dimostrata la ma responsabilità, esiste un termine di prescrizione o possono richiamarmi anche dopo 9 anni?
    – Nel caso in cui sia tenuto a pagare, devo pagare il conguaglio di 30 anni di affitto, quindi precedente alla mia entrata nel consiglio e successivo alla mia uscita, o pago solo nella misura degli anni in cui sono stato effettivamente in carica?
    Grazie anticipatamente.

    1. Buongiorno. Ai sensi dell’art. 38 del codice civile “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. In altre parole la Sua responsabilità, qualora venisse ravvisata e fatta salva la prescrizione di legge, non potrà che essere legata esclusivamente al periodo nel quale ha rivestito un ruolo “operativo” all’intertno dell’Ente, non essendo possibile addossarLe responsabilità collegate ad annualità nelle quali non rivestiva una carica all’interno dell’Associazione. Cordialità, Stefano Bertoletti

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