Le nuove misure "post covid19" per lo sport e le associazioni del Terzo Settore del D.L. 24/2022

Le nuove misure “post covid19” per lo sport e le associazioni del Terzo Settore del D.L. 24/2022

Superare la fase emergenziale all’insegna di un graduale ritorno alla normalità, anche per associazioni e società sportive, inclusi gli Enti del Terzo Settore (già alle prese con gli ultimi mesi disponibili per modificare gli statuti in base alle previsioni del D. Lgs. 117/2017): è questo il principio ispiratore del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, contenente “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID19.

Il testo normativo varato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Premier Draghi e dei Ministri Speranza, Guerini e Bianchi individua un graduale percorso a tappe per il ripristino dell’ordinario, con eliminazione del sistema a colori per le Regioni, accantonamento progressivo del green pass e cancellazione delle quarantene a scopo precauzionale.

D.L. 24/2022: nuove misure anti Covid19 per isolamento e autosorveglianza

Attraverso l’inserimento dell’articolo 10-ter nel D.L. 52/2021, in vigore da oggi (1° aprile), l’articolo 4 sancisce il divieto di mobilità “dalla propria abitazione o dimora” per le persone sottoposte ad isolamento “per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-COV-2, fino all’accertamento della guarigione”.

La cessazione del regime di isolamento resta subordinata all’esito negativo di un tampone rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati, da trasmettere, in tal caso, “al dipartimento di prevenzione territorialmente competente”.

I contatti stretti con soggetti positivi al coronavirus sono ora tenuti all’autosorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 al chiuso e in presenza di assembramenti, “fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-COV-2” con effettuazione di un tampone rapido o molecolare in caso di comparsa dei sintomi e, “se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.

Misure post emergenza covid19: quali obblighi per associazioni sportive e culturali del Terzo Settore?

Dal 1° al 30 aprile 2022, “è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi”:
– accesso e utilizzo di mezzi di trasporto (aeromobili adibiti al traporto di persone, navi e traghetti interregionali, treni, autobus (anche a noleggio), mezzi di trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico);
– accesso a funivie, cabinovie e seggiovie “qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale” o ubicate in comprensori sciistici;
– spettacoli aperti al pubblico, sia al chiuso che all’aperto nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

In aggiunta, il comma 2 dell’articolo 5 stabilisce che “fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso” diversi da quelli elencati precedentemente “e con esclusione delle abitazioni private”, vige l’obbligo di indossare “sull’intero territorio nazionale” i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Stesso vincolo anche per “sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso”, con esclusione “del momento del ballo”.

Restano ferme le consuete eccezioni, ammesse per bambini con meno di sei anni, disabili, praticanti attività sportiva e in tutti casi in cui “per le caratteristiche dei luoghi o per le circostante di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi”.

Fino al 30 aprile inoltre, “per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale […] le mascherine chirurgiche”, tenuto conto che spetta a titolari e gestori delle attività verificare il rispetto delle prescrizioni”.

Graduale eliminazione del green pass per attività sportive e culturali ai sensi del D.L. n. 24/2022

Tra le misure post emergenza covid19, l’articolo 6 dispone che “dal 1° al 30 aprile 2022”, i soggetti “muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base possono avere accesso alle seguenti attività:
– mense e catering;
– servizi di ristorazione “svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio”, eccetto i servizi di ristorazione svolti da alberghi e stretture ricettive verso i propri clienti;
– concorsi pubblici;
– corsi di formazione pubblici e privati;
– colloqui in presenza con i detenuti e gli internati “all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori”;
– spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

Ai sensi del successivo articolo 7, poi, solo i possessori del super green pass (conseguito a seguito di vaccino o guarigione) potranno accedere a:
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, esclusi gli accompagnatori di persone non autosufficienti o disabili;
“convegni e congressi”;
centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
– feste conseguenti o meno a cerimonie civili e religiose “nonché eventi assimilati che si svolgono al chiuso”;
– sale gioco e sale scommesse;
– sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

D.L. 24/2022 e obbligo di green pass per lavoratori e volontari post Covid19

Come anticipato nel Comunicato stampa n. 67, a partire dall’entrata in vigore del provvedimento “sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base.

L’obbligo vaccinale resta in vigore fino al prossimo 31 dicembre per “gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA”.

D.L. n. 24/2022: aggiornamento protocolli e linee guida per attività sportive e culturali post Covid-19

Sempre dal 1° aprile e sino al 31 dicembre 2022, “in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico” è riconosciuto al Ministro della Salute il potere di adottare e aggiornare con propria ordinanza, “di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome”, le linee guida e i protocolli “volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali”.

Non a caso il Dipartimento per lo sport ha dichiarato che “sono in corso di aggiornamento le FAQ, che avranno validità a partire dal 1° aprile“.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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