Obbligo di green pass per lavoratori e volontari di palestre e associazioni culturali

Obbligo di green pass per lavoratori e volontari di palestre e associazioni culturali

Dopo la conversione in Legge (n. 126/2021) del Decreto che ha introdotto l’obbligo del green pass per palestre, piscine ed associazioni culturali (n. 105/2021), il Consiglio dei Ministri ha recentemente varato l’ennesimo provvedimento rivolto ai lavoratori ed ai volontari per assicurare “lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Già presentato in conferenza stampa, il D.L. n. 127/2021 allarga le maglie di applicazione dell’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, sia del settore pubblico che di quello privato, ivi inclusi pertanto tutti gli operatori a vario titolo coinvolti nelle attività di Associazioni (sportive e culturali),  Società Sportive Dilettantistiche ed Enti del Terzo Settore, dai dipendenti “tradizionali” agli istruttori sportivi dilettanti dei Centri Sportivi.

Aggiornamento del 12 ottobre 2021: sono state pubblicate sul sito del Governo le risposte alle domande frequenti sui dpcm riguardanti Green Pass in ambito lavorativo firmati dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi. QUI le FAQ complete.

Green pass obbligatorio per i lavoratori ed i volontari di centri sportivi e culturali

L’articolo 3, rubricato “disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato”, sancisce l’obbligo per chiunque eserciti “una attività lavorativa” di “possedere ed esibire, su richiesta” il green pass per accedere ai luoghi “in cui la predetta attività è svolta”.  Tale onere, in vigore dal prossimo 15 ottobre sino al 31 dicembre 2021, si applica anche a “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato […] anche sulla base di contratti esterni”, fatta eccezione per coloro che risultino esenti “dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.  La verifica del rispetto delle prescrizioni grava sui datori di lavori, i quali avranno tempo sino al 15 ottobre per definire “le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche”, da svolgersi “anche a campione” preferibilmente al momento di accesso ai luoghi di lavoro, individuando “con atto formale” gli incaricati dell’accertamento delle violazioni.

Assenza di green pass per lavoratori/volontari di palestre ed associazioni culturali: le sanzioni previste

Ai sensi dell’articolo 3 comma 6, poi, nel caso in cui i lavoratori/volontari “comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19” o qualora non l’avessero al momento di accesso ai luoghi di impiego, verranno considerati “assenti ingiustificati” fino al momento di presentazione della stessa “e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza”. Nei giorni di assenza ingiustificata, inoltre, “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”, pur restando escluse ulteriori conseguenze disciplinari e fatto salvo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Presso gli Enti nei quali siano impiegati meno di quindici dipendenti, infine, l’Associazione/Società Sportiva ha facoltà, “dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata”, di sospendere il lavoratore per un periodo “corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione” e comunque non superiore a dieci giorni, “rinnovabili per una sola volta” sino al termine del 31 dicembre (comma 7). Le violazioni sono punite con sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro, fermo restando le conseguenze disciplinari previste dai “rispettivi ordinamenti di settore” (commi 8 e 9).

Misure per lo sport nel Decreto Legge n. 127/2021

Con il decreto che ha imposto l’obbligo di green pass anche per i lavoratori/volontari di Enti privati, inoltre, sono state previste nuove misure a sostegno del mondo dello sport. In particolare l’articolo 6 ha previsto che “le somme trasferite a Sport e Salute s.p.a. per il pagamento delle indennità” agli sportivi dilettanti “connesse all’emergenza COVID-19 di cui all’art. 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” e riamaste inutilizzate, debbano essere riversate “entro il 15 ottobre 2021, all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al <<Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano>> nonché “per il restante 50 per cento al <<Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale>>”.

L’intenzione è quella di intervenire nuovamente a sostegno del comparto sportivo, come molti altri messo in ginocchio da questi 18 mesi di chiusure e restrizioni causa covid, con particolare attenzione a:
– sostenere la maternità “delle atlete non professioniste”;
– preservare il diritto allo sport “quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore”;
– incoraggiare “l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport”.

In aggiunta, così come sottolineato nel comunicato stampa del 16 settembre scorso, “le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

D.L. n. 127/2021: allo studio nuove misure di prevenzione per attività sportive e culturali

Buone notizie, infine, per quanto concerne la partecipazione del pubblico ad eventi e manifestazioni sportive, sociali e ricreative. Secondo quanto riportato dall’articolo 8, infatti, il Comitato tecnico scientifico sarà chiamato ad esprimersi entro il prossimo 30 settembre “sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative”, in previsione di “successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell’evoluzione della campagna vaccinale”.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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14 commenti

  1. Salve, vorrei capire se ci sono cambiamenti per l’accesso al luogo di associazione culturale, dall’entrata in vigore del nuovo decreto del 6 dicembre 2021. Ad oggi l’entrata era permessa anche senza green pass, purchè con mascherina, distanziamento, autodichiarazione di buona salute (no febbre) e accesso contigentato ad un numero massimo di partecipanti.
    Grazie

  2. Buon giorno
    vorrei sapere se per partecipare alla riunione del coordinamento/direttivo di un’associazione culturale è necessario il green pass?
    grazie

    1. Buongiorno. Questo il testo dell’articolo 3 del D. L. 127/2021: “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attivita’ lavorativa nel settore privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attivita’ e’ svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi’ a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita’ lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni″. Cordialità, Stefano Bertoletti

    1. Buongiorno. Questo il testo dell’art. 3 del D.L. 105 del 23 luglio 2021: “A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività: … d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; … g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione”. Dello stesso tenore la norma che impone l’obbligo di “green pass” per lavoratori e volontari (ex art. 3 del D. L. 127/2021), in base alla quale “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attivita’ lavorativa nel settore privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attivita’ e’ svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2″. La possibilità di prevedere controlli a campione (almeno sul 20% del personale) è riservata alla sola P.A. (https://www.fiscoetasse.com/files/13045/dpcm-adozione-linee-guida-greenpass-pa-11102021.pdf). Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Il decreto non distingue più attività al chiuso o attività all’aperto per cui anche la nostra ASD di equitazione con esclusivo lavoro volontario all’aperto ha bisogno di controllare il Green pass per i suoi soci volontari?

    1. Buongiorno. Confermo che l’ultimo decreto non reca distinzione tra attività al chiuso o all’aperto in merito all’obbligo dei lavoratori/volontari di avere/esibire la certificazione verde. Nel dettaglio l’articolo 3 del D. L. 127/2021 stabilisce che “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attivita’ lavorativa nel settore privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attivita’ e’ svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi’ a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita’ lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”. Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. Buongiorno. Vorrei sapere se anche i ragazzi che frequentano lezioni presso associazione culturale hanno obbligo di avere green pass per accedervi.

    1. Buongiorno. Questo il testo dell’art. 3 del D.L. 105 del 23 luglio 2021: “A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività: … g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione”, previsione che individua l’obbligo di green pass per coloro che accedono alle attività erogate dalle associazioni culturali. Segnalo in proposito nostro specifico articolo di approfondimento: https://www.tuttononprofit.com/2021/07/green-pass-obbligatorio-per-palestre-piscine-associazioni-culturali-e-sportive.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  5. Buongiorno, vorrei sapere se per le prove di canto in un coro di non professionisti è obbligatorio il green pass. Grazie
    Viola

    1. Buongiorno. Questo il testo dell’art. 3 del D.L. 105 del 23 luglio 2021: “A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività: … g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione”, previsione che individua l’obbligo di green pass per coloro che accedono alle attività erogate dalle associazioni culturali. Segnalo in proposito nostro specifico articolo di approfondimento: https://www.tuttononprofit.com/2021/07/green-pass-obbligatorio-per-palestre-piscine-associazioni-culturali-e-sportive.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  6. Buongiorno
    a proposito del vostro articolo sul green pass chiedo se una asd, recependo la normativa al riguardo, è tenuta con delibera del consiglio direttivo incaricare oltre al presidente (che magari non sempre è presente in sede) anche altri delegati per il controllo del green pass, formalizzando il tutto con delega scritta.
    La seconda domanda è sui fondi associazione/indennità istruttori. A tal proposito per una associazione costituita nell’ottobre 2020 è possibile accedere a qualche contributi

    1. Buongiorno. Il processo di verifica del Green Pass comporta un trattamento di dati personali ai sensi del GDPR e, pertanto, il Titolare del trattamento è tenuto a fornire agli interessati specifica informativa sul trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR nonché specifiche istruzioni a coloro ai quali è affidata l’attività di verifica attraverso idonea lettera di incarico volta a disciplinare l’attività di verifica della citata certificazione verde.
      Infine preciso che non si registrano, ad oggi, nuovi contributi a fondo perduto disponibili per le ASD colpite dalle conseguenze economiche della pandemia. Cordialità, Stefano Bertoletti

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