Super Green Pass: novità per palestre, piscine ed associazioni culturali?

Super Green Pass: novità per palestre, piscine ed associazioni culturali?

Con il comunicato stampa n. 48 del 24 novembre scorso, il Consiglio dei Ministri ha annunciato l’adozione del Decreto Legge contenente ulteriori misure “per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, noto per l’introduzione del “super green pass” (o green pass rafforzato).

Prevedendo una serie di cautele specifiche, il D. L. 172 del 26 novembre 2021, già pubblicato in Gazzetta ufficiale, è intervenuto su quattro fronti ai fini del contenimento del contagio da covid19, in particolare:
“obbligo vaccinale e terza dose”;
“estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie”;
“istituzione del Green Pass rafforzato (cosiddetto “super green pass”);
“rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione”.

AGGIORNAMENTO DEL 3 DICEMBRE 2021: sono state pubblicate le linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere aggiornate sulla base delle previsioni del D.L. in commento. QUI il Comunicato del Dipartimento per lo Sport. Inoltre, per facilitare la comprensione di cosa si possa/non si possa fare alla luce dell’introduzione del super green pass sono state rese disponibili dal governo alcune tabelle illustrative di semplice consultazione, scaricabili QUI.

Super green pass (o green pass rafforzato): cos’è? Come si ottiene?

Esclusivamente i vaccinati e coloro che siano guariti dall’infezione da covid19 avranno la possibilità di ottenere il super green pass (in luogo di quello “base“), indispensabile per “accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla”.

Restando dunque esclusa la possibilità di ottenere la certificazione verde rafforzata tramite tampone, il super green pass sarà necessario per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristoranti al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche, mentre nulla cambia (ad oggi) per i lavoratori/volontari degli Enti sportivi e/o culturali, tenuti al green pass “base”.

ATTENZIONE: chi possiede già una certificazione verde per vaccinazione o guarigione non dovrà scaricarne una nuova, dal momento che sarà la stessa App di “VerificaC19” a riconoscere il super green pass, come confermato nelle FAQ.

In quali zone si applica il green pass rafforzato?

Fermo restando quanto sopra specificato, “in caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano”, con facoltà di accesso alle attività esclusivamente ai titolari di super green pass.

Ad ogni modo, nel tentativo di contrastare la quarta ondata, “Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca”.

Nulla cambia invece, in caso di passaggio in zona rossa, con le ben note restrizioni per tutti indiscriminatamente, vaccinati, guariti, titolari di green pass, super o base che sia.

Super green pass: serve anche per accedere a palestre, piscine e attività culturali?

Fermo quanto sopra, per l’accesso a queste attività continua ad essere sufficiente il possesso del green pass nella versione base (ottenuto quindi, anche a seguito di tampone negativo, molecolare o antigenico che sia), la cui titolarità verrà però richiesta anche per gli “spazi adibiti a spogliatoi e docce” (a differenza di quanto accadeva in precedenza), restando esclusi dall’obbligo “gli accompagnatori delle persone non autosufficienti” a causa dell’età o perché disabili e i soggetti non sottoposti a campagna vaccinale.

Qual è l’attuale durata delle certificazioni verdi?

Il testo normativo approvato abbassa da dodici a nove mesi la validità del green pass, fermo restando la diversa durata in caso di green pass derivante da tampone negativo (72 ore da molecolare, 48 da antigenico).

Green pass: stretta sui controlli?

Stando a quanto previsto dall’articolo 7 co. 1, entro cinque giorni dall’entrata in vigore del provvedimento e sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto competente “adotta un piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021”.

È previsto inoltre l’invio, con cadenza settimanale, di una relazione al Ministro dell’interno, avente ad oggetto gli accertamenti eseguiti nel territorio di propria competenza.

Nuove procedure di controllo del green pass da parte di gestori di palestre, piscine e attività culturali

La conversione in Legge (L. n. 165/21) del D.L. n. 127/21, ha introdotto la possibilità che lavoratori e volontari di centri sportivi e culturali possano chiedere di consegnare al gestore copia del proprio certificato verde, con l’obiettivo di semplificare le procedure di controllo, dal momento che le verifiche, come confermato nelle FAQ del Dipartimento per lo Sport, devono essere effettuate ad ogni accesso.

Occorre però tenere presente che tale modalità, pur rappresentando la risposta ad un’esigenza di semplificazione, implica inevitabilmente gravosi risvolti in punto privacy, comportando la conservazione di dati che richiedono adeguata protezione e tutala con cautele aggiuntive rispetto a quelle normalmente in uso, motivo per il quale occorre valutare con attenzione quali ulteriori adempimenti siano dovuti in caso di conservazione dei green pass.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

Tutto Non Profit © riproduzione riservata, MOVIDA SRL

Per approfondire consultate i nostri E-Book, le Guide ed iscrivetevi alla newsletter (che tratta di temi fiscali, gestionali, amministrativi e giuridici per SSD, ASD, ETS, ODV ed APS). Account social: Facebook (Movida Studio), Twitter (Movida Studio), Instagram (Movida Studio), Linkedin (MOVIDA SRL) e YouTube (MOVIDA SRL).

Condividi su:

(Visto 8.828 volte, 1 visite oggi)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *