Bilancio Enti Terzo Settore: gli schemi da utilizzare già per il 2021

Bilancio Enti Terzo Settore: gli schemi da utilizzare già per il 2021

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 e l’avvio dell’iter di trasmigrazione al RUNTS, con iscrizioni aperte a tutti gli interessati a partire dal 24 novembre 2021, devono ritenersi operativi i nuovi schemi di bilancio riguardanti gli Enti del Terzo Settore.

Come chiarito dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19740 del 29 dicembre 2021, a partire “dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di pubblicazione” del Decreto (avvenuta il 18 aprile 2020), le organizzazioni interessate, “il cui anno finanziario coincide con l’anno solare”, devono adeguarsi ai nuovi adempimenti, predisponendo il bilancio d’esercizio secondo la modulistica pubblicata.

Schemi di bilancio: quali Enti del Terzo Settore sono obbligati? E come?

L’articolo 13 del D. Lgs. 117/17 stabilisce l’onere per gli Enti del Terzo Settore di redigere il bilancio d’esercizio costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, precisando che in caso di “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro” sia possibile avvalersi della forma “del rendiconto per cassa”.

Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, ONLUS e soggetti che risultino già iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovranno pertanto approvare il bilancio 2021, presumibilmente entro la fine di aprile 2022, in conformità con i nuovi schemi forniti.

Bilancio ETS 2021: secondo quali criteri?

Come evidenziato dal Decreto di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli Enti del Terzo Settore che non svolgano in via esclusiva o principale attività di carattere commerciale, hanno facoltà di predisporre il bilancio secondo due differenti modalità, determinate dall’ammontare di ricavi e proventi risultanti dall’esercizio precedente, tenuto conto che in riferimento ai documenti approvati secondo il principio di cassa, è necessario escludere le seguenti tipologie di entrate:
quelle “relative a disinvestimenti”, ovvero “le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto entrate non afferenti alla gestione corrente dell’ente”;
“quelle relative al reperimento di fonti finanziarie”.

Qualora il totale delle entrate risulti inferiore ad € 220.000,00 è consentito l’utilizzo del rendiconto per cassa (modello D), fermo restando che nel caso in cui l’ammontare dei ricavi sia pari o superiore a tale cifra, vige l’obbligo di redazione del bilancio secondo il principio di competenza economica, predisponendo stato patrimoniale (modello A, con tabella riassuntiva realizzata da Cantiere Terzo Settore), rendiconto gestionale (modello B) e relazione di missione (modello C, con tabella riassuntiva realizzata da Cantiere Terzo Settore).

Enti del Terzo Settore: come predisporre il bilancio 2021

Sebbene i prototipi contenuti del Decreto debbano considerarsi come “schemi fissi”, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva le organizzazioni possono:
– aggiungere singole voci, debitamente “precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto”;
– suddividere ulteriormente le voci, sempre anteponendo un numero arabo o una lettera dell’alfabeto e senza “eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente”. Se queste voci presentano importi nulli “per due esercizi consecutivi” invece, è possibile cancellarle;
– raggruppare le voci “quando il raggruppamento è irrilevante”.

Eventuali raggruppamenti o eliminazioni, poi, dovranno essere esplicitati nella relazione di missione.

Relazione di missione e ulteriori elementi di cui tener conto per il bilancio ETS

Riprendendo le previsioni del Codice del Terzo Settore, il D.M. precisa l’obbligo per l’organo di amministrazione di documentare, ai sensi dell’art. 13 comma 6, “il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’art. 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio”.

Nella relazione di missione inoltre, vanno riportati sia la descrizione “dell’attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto gestionale” che il rendiconto specifico di cui all’art. 87, comma 6, dal quale devono risultare “anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione” svolte.

Chiarendo “le poste di bilancio”, “l’andamento economico e finanziario dell’ente” nonché le “modalità di perseguimento delle finalità statutarie”, dando atto “dei principi e criteri di redazione adottati”, vi è la possibilità di inserivi “ulteriori informazioni rispetto a quelle specificatamente previste, quando queste siano rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive gestionali”.

Schemi di bilancio per gli Enti del Terzo Settore: si applicano anche alle Onlus?

Nonostante si sia ancora in attesa di informazioni circa le modalità di comunicazione dei dati ai fini della loro iscrizione al RUNTS, coerentemente a quanto già espresso nella Nota n. 11029/21 in tema di bilancio sociale, anche nei confronti delle ONLUS deve ritenersi applicabile l’art. 13 del Codice del Terzo Settore, considerato che l’art. 101, co. 2 e 3 consente loro di beneficiare non soltanto delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 460/97, ma di ulteriori previsioni contenute nel D. Lgs. 117/17, in virtù del rapporto di continuità tra le due discipline.

Resta dunque valido l’utilizzo di schemi omogenei “funzionali all’adempimento di uno degli obblighi previsti dalla legge per il mantenimento della qualifica fiscale di ONLUS e conseguenzialmente di quella sostanziale di ETS nel periodo transitorio”.

Per quanto concerne la corretta compilazione dei format, appare opportuno precisare quanto segue:
– nella voce “attività di interesse generale” occorre indicare durante il periodo transitorio, “le attività istituzionali di cui all’articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997”;
– le attività diverse si riferiscono “alle attività connesse di cui all’articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 460/1997”.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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