Credito d'imposta canoni di locazione: cos'è e come funziona per Associazioni e SSD

Credito d’imposta canoni di locazione: cos’è e come funziona per Associazioni e SSD

Tra le misure economiche messe in campo per contrastare gli effetti negativi del lockdown da coronavirus, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio scorso (meglio noto come Decreto Rilancio), ha introdotto all’articolo 28, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”.

Si tratta di credito nei confronti dello Stato, concesso ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso”, ivi inclusi gli enti non commerciali “compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Credito d’imposta canoni di locazione: condizioni per Enti non commerciali e del Terzo Settore

Secondo quanto specificato da Agenzia delle Entrate nella circolare 14/E del 6 giugno 2020, le organizzazioni Non Profit hanno facoltà di godere del beneficio in relazione ai canoni di locazione, leasing e concessione di immobili destinati ad uso non abitativo, individuati come sede per lo “svolgimento dell’attività istituzionale da atto costitutivo e statuto, posto che “l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività”.

Qualora infatti, all’interno dello stesso immobile siano previste accanto alle attività istituzionali anche attività di carattere commerciale, il credito d’imposta verrà comunque riconosciuto ”in relazione al canone di locazione afferente alle due sfere (istituzionale e commerciale) e nel rispetto dei differenti requisiti individuati dalla norma”.

Canone corrisposto per la sola parte relativa all’attività commerciale: oltre al limite massimo dei ricavi 2019, non superiore ai 5 milioni di euro, l’Ente sarà tenuto a dimostrare un calo del fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese di riferimento dell’anno precedente.

Contratto di locazione unico, per immobile destinato sia ad attività istituzionale che commerciale: occorre individuare secondo criteri oggettivi in caso di controllo “la quota parte di canone relativo ai locali destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale rispetto a quella dei locali in cui viene svolta l’attività commerciale”.

Immobile utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionale: per usufruire del credito d’imposta non occorre la “verifica del calo dei flussi reddituali delle attività poste in essere nel mese di riferimento”, fermo restando il citato limite massimo di 5 milioni di euro per i ricavi conseguiti nel 2019.

Credito d’imposta locazione: necessario il pagamento dei canoni

Il godimento del credito d’imposta è subordinato al versamento effettivo dei canoni di locazione cui si è tenuti in virtù del contratto, in mancanza del quale la facoltà resta sospesa sino ad avvenuta regolarizzazione, fatta salva la cessione al locatore “a titolo di pagamento”, con necessità in tale ipotesi, di corrispondere l’eventuale differenza tra quanto dovuto a titolo di locazione “ed il credito di imposta”.

Nel caso in cui si sia provveduto con anticipo, è necessario individuare “le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto”.

Va infine da sé che l’eventuale riduzione della quota canone concordata, anche in virtù delle previsioni introdotte dal Decreto Rilancio sul punto, implica la determinazione del credito d’imposta in relazione alle somme “effettivamente versate”.

Credito d’imposta canoni di locazione di Associazioni, ETS e Società Sportive: come utilizzarlo? Fino a quando?

L’Ente può avvalersi dell’agevolazione fiscale:
“in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, tramite modello F24 da inoltrare telematicamente ad Agenzia delle Entrate, con codice tributo 6920;
“nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa”;
– per espressa previsione dell’art. 122 del D.L. Rilancio, tramite cessione al locatore/concedente o “ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito” e “fino al 31 dicembre 2021“.

Modalità di cessione del credito d’imposta: come e da quando

Al fine di dare attuazione a quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 122 del Decreto Legge n. 34, il 1° luglio è stato pubblicato a cura del direttore dell’Agenzia delle Entrate, il provvedimento contenente le indicazioni relative alla cessione dei crediti d’imposta introdotti “per fronteggiare l’emergenza per fronteggiare l’emergenza da Covid–19”.

I soggetti titolari del credito hanno facoltà di cederne la quota non usufruita, compilando l’apposito modello on line, a partire dal prossimo 13 luglio e sino al 31 dicembre 2021, esclusivamente tramite “le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate” e avendo cura di indicare:

– il codice fiscale del cedente, titolare del credito;
– la tipologia di credito ceduto e il contratto cui è collegato;
– l’ammontare del credito maturato e i mesi di riferimento;
– l’ammontare del credito ceduto;
– “gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta”;
– il codice fiscale del cessionario, con indicazione dell’importo ceduto (in caso di cessione plurima, occorre specificare la quota di credito assegnata a ciascuno);
– la data di avvenuta cessione.

I cessionari, loro volta, hanno la possibilità di avvalersi dei crediti “con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente”, compresa la facoltà di ulteriore successiva cessione.

Responsabilità e accertamenti

In linea con le altre agevolazioni introdotte (dal “Cura Italia” in avanti), viene espressamente attribuito alle strutture dell’amministrazione finanziaria il potere di controllo sulla spettanza dei crediti d’imposta, di accertamento e di irrogazione delle sanzioninei confronti dei beneficiari originari”, “anche in caso di cessione dei crediti d’imposta”, fermo restando la responsabilità dei cessionari, in caso di utilizzo irregolare o in misura maggiore rispetto alla somma acquisita, del credito d’imposta sulla locazione.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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