Green pass obbligatorio per palestre, piscine ed associazioni (culturali e sportive)

Green pass obbligatorio per palestre, piscine ed associazioni (culturali e sportive)

Su proposta del Premier Draghi e del Ministro della Salute Speranza, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 23 luglio il Decreto Legge n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 dello stesso giorno, contenente l’obbligo di green pass nel novero delle “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche“, con l’obiettivo di scongiurare nuove chiusure, molto probabilmente dalle conseguenze irrimediabili per i settori che ne potrebbero venir interessati.

Il testo di legge proroga lo stato di emergenza sino al prossimo 31 dicembre, definendo le modalità di utilizzo della “certificazione verde“, più conosciuta come “green pass“, ed introducendo altresì nuovi criteri per la determinazione delle zone di rischio, nel solco della suddivisione delle regioni per colore in base al rischio.

D.L. n. 105/2021: criteri rinnovati per la zona bianca, gialla, arancione e rossa

Sostituendo il comma 16-septies dell’articolo 1 del D. L. n. 33/2020, l’articolo 2 modifica i termini di classificazione delle aree regionali, dal momento che l’incidenza dei contagi, pur restando in vigore, “non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni”, ma si affiancherà ai due parametri individuati ora come principali, in particolare:
“il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19;
“il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva”.

D.L. n. 105/2021: green pass per l’accesso ai servizi di associazioni culturali e centri sportivi (ASD e SSD)

L’articolo 3 stabilisce che dal prossimo 6 agosto, l’accesso ai servizi di talune attività sarà consentito “in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19”.
Nello specifico, si tratta di:
a) “servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso”;
b) “spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5”;
c) “musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis”;
d)piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
e) “sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7”;
f) “centri termali, parchi tematici e di divertimento”;
g)centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) “attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter”;
i) “concorsi pubblici”.

L’obbligo di green pass è esteso alla zona gialla, arancione e rossa, sempre che le attività in questione siano permesse “e alle condizioni” per esse stabilite; non si applicano invece, ai soggetti esclusi o esentati dal vaccino “sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.  Grava su titolari e gestori l’onere di verificare il green pass secondo quanto prescritto, verificando le certificazioni in conformità a quanto indicato “dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10” del Decreto “Riaperture” (D.L. n. 52/2021).

Eventi sportivi e green pass: le novità del Decreto Legge n. 105/2021

La partecipazione del pubblico ad eventi e competizioni di carattere agonistico “riconosciuti di preminente interesse nazionale” dal CONI e CIP “riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali” nonché ad altri eventi e competizioni è assoggettata a precisa regolamentazione. Oltre a posti a sedere preassegnati ed al rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, l’ingresso è consentito entro determinati limiti di capienza:

– in zona bianca, non superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso;
in zona gialla, non superiore al 25% di quella massima, tenuto conto che “comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso”.

Lo svolgimento delle attività resta subordinato al rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico”.

Va pertanto da sé, dunque, che nel caso in cui questo non sia possibile, “gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico”.

Decreto Legge n. 105/2021: le sanzioni previste

Secondo quanto preannunciato nel Comunicato Stampa n. 30, infine, le violazioni all’obbligo di presentazione del green pass potranno essere punite con una sanzione pecuniaria compresa tra 400,00 e 1000,00 euro, applicata sia nei confronti dell’esercente/titolare (sul quale gravano pertanto gli oneri di controllo, nel rispetto degli adempimenti privacy) che del fruitore del servizio. Inoltre, “qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni”.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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14 commenti

  1. Buongiorno. Un’associazione culturale che vuole proporre attività per famiglie esclusivamente all’aperto deve chiedere il green pass ai genitori che partecipano alle attività? Grazie mille.

    1. Buongiorno. Questo il testo dell’art. 3 del D.L. 105 del 23 luglio 2021: “A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività: … g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione”. Dello stesso tenore la norma che impone l’obbligo di “green pass” per lavoratori e volontari (ex art. 3 del D. L. 127/2021), in base alla quale “1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attivita’ lavorativa nel settore privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attivita’ e’ svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. … 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi’ a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita’ lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni″. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Buongiorno, sono il presidente di un’associazione culturale onlus, che si occupa di organizzare piccoli eventi. Il green pass è d’obbligo per i partecipanti, ed inoltre, c’è l’obbligo di controllo e di farlo esibire oppure basta la dichiarazione verbale del partecipante? Grazie…

    1. Buongiorno. Questo il testo dell’art. 3 del D.L. 105 del 23 luglio 2021: “A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività: … g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione”, previsione che individua l’obbligo di green pass per coloro che accedono alle attività erogate dalle associazioni culturali. A questo si aggiunge l’obbligo per i lavoratori/volontari, di possederlo ed esibirlo a far data dal 15 ottobre scorso. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Salve, sono un atleta agonista di un’asd, pratico canoa. Dal 15 ottobre mi è stato comunicato che non avrei potuto continuare a praticare la mia attivitá agonistica individuale anche se limitata all’aperto. Vorrei sapere se un asd puó prendere tali decisioni..ho anche letto in rete che sarebbe eventualmente possibile autocertificarsi limitatamente per chi pratica attivitá all’esterni dichiarando di non accedere ai luoghi al chiuso per i quali la normativa prevede il certificato verde.

    1. Buongiorno. Questo il testo dell’articolo 3 del D. L. 105/2021: “A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività: … d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso“. L’obbligo per l’accesso ai servizi ed alle attività dei centri sportivi e natatori con “green pass” in zona bianca è tale dal 6 agosto scorso, mentre a far data dal 15 ottobre scorso tale obbligo è stato esteso ai lavoratori/volontari anche di ASD/SSD. Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. Salve,mio figlio fa sport in una a.s.d a cui accede con regolare green pass…per pagare il mensile la segreteria non mi ha fatto accedere nell ufficio perche non avevano il green pass..è in regola ?

    1. Buongiorno. Le segnalo le FAQ del Dipartimenot per lo Sport. Nel merito, al quesito 26 “Per ottenere informazioni alla reception è necessario avere la Certificazione Verde?” è fornita la seguente replica: “La Certificazione Verde non è richiesta per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive”. Qui potrà consultare tutte le FAQ: https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/. Cordialità, Stefano Bertoletti

  5. siamo una A.S.D. con circa 1800 soci. l’accesso alla nostra struttura è regolata con tessera magnetica, per il rispetto della normativa per il controllo del covid, possiamo registrare su questa tessera il green pass dei nostri associati non avendo personale volontario a sufficienza per il controllo fisico ?

    1. Buongiorno. Sul tema in oggetto si è espresso il Garante per la privacy, il quale ha precisato che il green pass deve “essere semplicemente esibito all’ingresso e … letto dagli incaricati esclusivamente attraverso l’apposita App Verifica Covid-19 … che consente al verificatore di accedere solo a un’informazione binaria: il titolare del documento ha o non ha un Green Pass valido senza alcun riferimento né alla condizione – vaccino, guarigione dal Covid19 o tampone – che ha portato al rilascio del Green Pass né alla data di scadenza del documento medesimo. La richiesta … di copia del documento e di indicazione della data di scadenza e la successiva conservazione di tali elementi, pertanto, rappresentano una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali“. Cordialità, Stefano Bertoletti

  6. L’Associazione:SOCIETA’ SPORTIVA PALLAVOLO GIBA asd si è regolarmente iscritta al webinar del 02-09-2021 sull’uso del greenpass (ha regolarmente pagato l’iscrizione di 19 e.come stabilito) ma per motivi tecnici non ha potuto partecipare alla videoconferenza.Ritenendo di notevole importanza il contenuto della videoconferenza chiede di poterne ricevere anche via mail il contenuto.Grazie ,saluti Nello Pennisi dirigente Pallavolo Giba asd

  7. sono il presidente di una A.S.D. di circa 120soci. Io non posso essere sempre li a controllare i green pass e non ho neanche la possibilità di mettere dei soci a controllare perchè, giustamente, nessuno lo vuole fare. Se entra qualche socio senza il green pass, chi è il responsabile? Tra l’altro, io sono il presidente, ma sono un socio come gli altri, non sono pagato anzi, ci rimetto anche, sia come soldi che come tempo. Se dò le dimissioni chiudiamo la Società perchè non c’è nessuno disponibile a farlo. Che devo fare, devo chiudere la Società o ogni socio che entra nella sede è responsabile per conto suo. Io ho messo avvisi in ogni dove, appesi alla bacheca, alle porte, alle finestre e tutti sono informati. Vi sarei grato se mi rispondeste. Grazie

    1. Buongiorno. Questo l’estratto del Decreto che ha inserito la misura del “green pass” in relazione al quesito in oggetto, articolo 3 comma 4: “I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita’ di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attivita’ avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita’ indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10”. Dello stesso tenore le FAQ del Dipartimento per lo sport, consultabili qui http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/, le quali alla domanda “A chi spetta il controllo sulla validità della Certificazione Verde?” precisano che “In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi, in base all’art. 3, comma 4, del DL 23 luglio 2021, n.105, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell’art. 3 del DL 23 luglio 2021, n.105”. Cordialità, Stefano Bertoletti

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