Nuove misure anti covid19 per ASD, SSD, associazioni culturali ed eventi

Nuove misure anti covid19 per ASD, SSD, associazioni culturali ed eventi

Con i comunicati stampa n. 52, n. 54 e n. 55, è stata annunciata l’adozione da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Premier Draghi e del Ministro della Salute Speranza, di tre nuovi Decreti Legge, contenenti nuove misure anti covid19 anche per palestre, associazioni culturali del terzo settore ed eventi sportivi, volti ad arginare la quarta ondata del coronavirus:
– il D.L. 221/21, comprendente la proroga dello stato di emergenza sino al 31 marzo 2022 e ulteriori misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività economico-sociali, noto come “Decreto Festività”;
– il D.L. 229/21, contenente provvedimenti urgenti e “disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”;
– la L. n. 1/22, con previsioni aggiuntive per fronteggiare l’emergenza “in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole”.

A seguito della loro entrata in vigore risulta quindi notevolmente allargata la portata della certificazione verde, sia in versione base che in versione rafforzata (cd. super green pass, ora necessario per accedere a palestre, piscine, impianti sportivi e attività culturali), in aggiunta alla modifica delle regole per i periodi di quarantena ed all’introduzione dell’obbligo vaccinale per i soggetti con età superiore ai 50 anni, con l’auspicio che le nuove misure anti covid19 introdotte possano rallentare la circolazione del virus.

Le nuove norme hanno portato all’aggiornamento delle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, così come quelle per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive, insieme alle FAQ.

D.L. n. 221/21: quali misure per eventi e competizioni sportive?

Oltre all’obbligo generale relativo all’uso “dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie” anche all’aperto in zona bianca, l’art. 4, comma 2 sancisce:
– il vincolo “per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto” di indossare “i dispositivi di protezione delle vie respiratore di tipo FFP2”, estesi anche ai mezzi di trasporto;
– il divieto di consumare in tali luoghi “cibi e bevande al chiuso”.

Le misure anti covid19 dei D.L. n. 221/21, n. 229/21 e n. 1/22: uso del green pass ed estensione della certificazione verde rafforzata per l’accesso a palestre, piscine ed attività culturali

Ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 221/21, dal 10 gennaio e sino alla “cessazione dello stato di emergenza epidemiologica”, l’accesso ai servizi ed alle attività di cui all’art. 9-bis, co. 1, lett. c), d), f), g) ed h) del D.L. n. 52/21 “è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19” previste dall’art. 9, co. 2, lett. a), b) e c-bis) del D.L. n. 52/21, “nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo” dello stesso decreto. Secondo quanto disposto, solo i titolari del green pass in versione rafforzata e gli esenti da campagna vaccinale potranno frequentare:
– musei, luoghi di cultura e mostre;
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive […] limitatamente alle attività al chiuso, ivi compresi gli spazi adibiti a spogliatoi e docce(fanno eccezione gli accompagnatori di persone non autosufficienti per età o disabilità);
– centri termali, “salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento”;
centri culturali, centri sociali e ricreativi […] limitatamente alle attività al chiuso ed esclusi i “centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione”;
– sale gioco e sale scommesse.

Tra le misure anti covid19, poi, l’articolo 1 commi 1 e 4 del D.L. n. 229/21 integra le attività sottoposte a super green pass, includendovi:
“alberghi e altre strutture recettive”;
“sagre e fiere, convegni e congressi”;
“feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose”;
“impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici”;
“servizi di ristorazione all’aperto”;
“piscine, centri natatorie, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto”;
“centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto”.

Nell’ambito di alcune eccezioni “individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”, viene allargata anche l’applicazione del green pass “base”, ora necessario per usufruire di:
“servizi alla persona”;
“pubblici uffici”;
“servizi postali, bancari e finanziari”;
“attività commerciali”.

Super green pass per accedere ad eventi sportivi ai sensi del D.L. n. 229/21

Sostituendo quanto stabilito dall’articolo 5 co. 2 del D.L. n. 52/2021, il comma 6 condiziona l’accesso in zona bianca agli eventi ed alle competizioni “di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale” dal CONI e dal Cip “riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali” nonché ad altri eventi e competizioni sportivi, alla certificazione verde rafforzata, limitando la capienza consentita al 50% per gli impianti all’aperto ed al 35% per quelli al chiuso.

Misure anti covid19: nuove disposizioni per la quarantena nel D.L. n. 229/21

Per quanto concerne poi la quarantena precauzionale, l’articolo 2 ne sancisce la non applicazione nei confronti di coloro che “nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo” abbiano avuto contatti stretti con un positivo. Questi saranno tenuti ad una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare la mascherina FFP2 “fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto” nonché di effettuare “un test antigenico rapido o molecolare” in caso di “comparsa dei sintomi” e, qualora ancora sintomatici, “al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.

In assenza di sintomi, il periodo di auto-sorveglianza termina al 5° giorno, secondo quanto chiarito dalla Circolare del Ministro della Salute n. 0060136 del 30/12/2021.

Riduzione della validità del green pass e obbligo vaccinale

In base alle previsioni del Decreto Legge “Festività”, a partire dal 10 gennaio, il periodo di tempo minimo per sottoporsi alla somministrazione della terza dose passa “da 5 a 4 mesi” intercorrenti “dal completamento del ciclo vaccinale primario”, mentre nell’ottica di incentivare la vaccinazione come primaria tra le misure anti covid19, dal 1° febbraio la validità della certificazione verde viene diminuita a 6 mesi, rispetto ai 9 mesi attuali, in aggiunta all’obbligo vaccinale disposto dal D.L. n. 1/22 per gli ultra cinquantenni.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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