DPCM 13 ottobre 2020: novità per ASD, SSD e associazioni culturali (ETS)

È stato firmato nella notte il DPCM 13 ottobre contenente ulteriori disposizioni attuative e misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, recante misure valide da domani, 14 ottobre, e per i prossimi 30 giorni, fino al 13 novembre 2020.

Queste le novità più rilevanti per il mondo dello sport di base, promosso da Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche, e per quello di tutti gli Enti Non Profit di natura culturale, già alle prese con la scadenza del 31 ottobre per gli adeguamenti statutari al Codice del Terzo Settore, anche alla luce del recente decreto che ha istituito il Registro Unico Nazionale.

ATTENZIONE: è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sport contenente l’elenco degli sport di contatto, articolati nelle rispettive discipline (130). Per alcune, pertanto, lo svolgimento della disciplina resta consentito solamente in forma individuale.

DPCM 13 ottobre: obbligo di mascherina anche all’aperto?

Articolo 1, n. 1: “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”.

Sul punto non si sono fatti attendere i chiarimenti del Ministero dell’Interno relativi alle previsioni dell’ultimo D. L. 125 del 7 ottobre 2020: “Con riferimento all’obbligo di indossare la mascherina nel corso dello svolgimento di attività motoria, il ministero dell’Interno precisa che, per tale attività, deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva. Quindi jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina“.

Attività di Associazioni e Società Sportive: le novità del DPCM 13 ottobre

Articolo 1, n. 6:
e) Per gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ‒ è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori;
f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;
g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport al presente decreto, è consentito, da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale”.

Attività culturali: cosa cambia con l’ultimo DPCM?

Articolo 1, n. 6 lettera z: “le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato10”.

Tralasciando le novità relative a tutte le altre attività, risulta evidente la ratio del decreto (da prendere sempre come riferimento in caso di “dubbio”), dal momento che è oltremodo chiaro l’intento di limitare le occasioni di assembramento, sospendendo (tra l’altro) le attività sportive non praticate da enti riconosciuti dal CONI che dunque non possano garantire il rispetto dei protocolli anti Covid-19 previsti da ciascun Organismo affiliante.

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14 commenti

  1. Buongiorno, Faccio parte di un Circolo Filatelico, ci ritroviamo alla Domenica Mattina all’interno di un Centro Sociale non più di 5 persone. Vorrei chiedere se lo possiamo fare??

  2. Buongiorno,vorrei gentilmente sapere se è permesso riunire il Consiglio direttivo della nostra Associazione per programmare le “attività”(se si sbloccherà la situazione per il contagio) e la discussione sul bilancio per il prossimo anno.
    Grazie

  3. Buongiorno,
    vorrei sapere se associazione APS puo effettuare attività all’aperto in zona che consente adeguato distanziamento tra i partecipanti

    grazie
    M.

    1. Buonasera. Le segnalo il nostro ultimo approfondimento sul tema https://www.tuttononprofit.com/2020/11/dpcm-3-novembre-area-gialla-arancione-e-rossa-novita-per-il-enti-sportivi-e-non.html oltreché le FAQ sull’ultimo decreto http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638, posto che ai sensi dell’articolo 1 n.9 lettera f) del dpcm del 3 novembre scorso “sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi”. Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. Salve,
    è possibile allo stato attuale convocare l’assemblea dei soci presso la sede dell’associazione (sfruttando anche il giradino esterno) per l’approvazione del rediconto 2019-2020 entro il 31/12/2020?
    Grazie

    1. Buongiorno. Premesso che la proroga concessa dal “Cura Italia” per l’adempimento in questione era fino al 31 ottobre scorso, in via generale, tenuto conto delle previsioni nazionali e della suddivisone per aree gialle, arancioni e rosse, occorre verificare eventuali disposizioni regionali specifiche, sempre nel rispetto delle norme anticontagio, posto cher ai sensi dell’articolo 1 n. 9 lettera o) “è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”. Cordialità, Stefano Bertoletti

  5. Salve, io avrei bisogno di sapere se per un’associazione culturale è possibile, nel rispetto delle norme anti contagio, praticare lezioni individuali di strumento in zona rossa. Grazie del supporto

  6. Buonasera, a proposito del DPCM 13/10/2020 la domanda è la seguente: “ gestore (Srl) di impianto comunale con palestra e campo da calcetto si pone il dubbio sulla possibilità di affidare lo spazio”calcetto” al gruppo di amici che si riunisce settimanalmente per giocare” . Il gruppo di amici in questione nn è iscritto a nessuna ASD/ssd pertanto secondo la mia interpretazione NON può essergli consentito di utilizzare lo spazio per giocare (essendo il calcetto sport di contatto). Contrariamente fosse una squadra facente parte di una ssd o ASD potrebbero giocare è corretto?

    1. Buongiorno. Segnalo la circolare del Ministero dell’Interno contenente i chiarimenti richiesti. In particolare, infatti, essa precisa che “Sono vietate le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale. Al riguardo, è bene precisare che con tale dizione si intende qualunque attività sportiva di contatto effettuata a livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra amici). È opportuno chiarire, onde anche evitare pratiche elusive, che il tesseramento presso associazioni o società sportive dilettantistiche è condizione per l’esercizio degli sport di contatto purché esso avvenga nel perimetro di eventi e competizioni riconosciute di interesse nazionale o regionale dai suddetti Comitati e dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva”. Qui il testo completo della circolare: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/circolare_dpcm_18_ottobre_2020_-.pdf. Cordialità, Stefano Bertoletti

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