DPCM 24 ottobre: sospese le attività di palestre, piscine e centri culturali

DPCM 24 ottobre: sospese le attività di palestre, piscine e centri culturali

Vista l’evoluzione della situazione epidemiologica legata al coronavirus, “il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale”, è stato pubblicato nella giornata di ieri il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, il terzo DPCM in 11 giorni.

In sostituzione di quanto stabilito dal DPCM del 13 ottobre scorso, così “come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, il testo sancisce l’entrata in vigore di “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

DPCM 24 ottobre: confermato l’obbligo di mascherine anche all’aperto, distanziamento sociale e divieto di assembramenti

In ottica di contenimento del virus, l’articolo 1 ribadisce l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie”, sancendo altresì “di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto” qualora non si riesca a garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, fatti salvi i protocolli stabiliti “per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali” e confermando i soggetti esclusi (coloro che svolgono attività sportiva, bambini di età inferiore a 6 anni nonché soggetti disabili ed i loro accompagnatori).

Sono poi già state pubblicate le FAQ al DPCM del 24 ottobre da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri: QUI il testo completo.

Aggiornamento del 27 ottobre: è stata pubblicata una circolare del Ministero dell’Interno contenente chiarimenti relativi alle previsioni del DPCM 24 ottobre, anche in merito all’attività sportiva. Il testo indica che per gli sport di contattovengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale“.

DPCM 24 ottobre: sì allo sport, ma solo all’aperto

Art. 1, comma 9, lett. d): “È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”.

Cosa stabilisce il DPCM del 24 ottobre per le attività di Associazioni e Società Sportive?

Art. 1, comma 9, lett. e): sospesi eventi e competizioni sportive.
“Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato”.
“Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva”.
“Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva”.

Art. 1, comma 9, lett. f): sospesa l’attività di palestre e piscine.
“Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi”.
“Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI)” e fatti salvi “gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome”.
Restano consentite “le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti”.

Art. 1, comma 9, lett. g): sospesi gli sport di contatto.
“Fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso”.
“Sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale”.

Art. 1, comma 9, lett. mm): chiusura degli impianti sciistici.
“Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici”, facendo salva la possibilità di utilizzo da parte di “atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni” al fine di consentire la preparazione necessaria “allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni”.

Si specifica la possibilità di apertura “agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti”.

Quali disposizioni per le attività culturali nel DPCM del 24 ottobre?

Art. 1, comma 9, lett. m): sospesi spettacoli teatrali, cinematografici e concerti.
In aggiunta a quanto stabilito dalla lettera f) che dispone la sospensione delle attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi”, viene disposta la sospensione degli “spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto”.

Art. 1, comma 9, lett. r): aperti musei e luoghi di cultura.
“Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura” deve essere assicurato secondo modalità d’accesso contingentate, tenuto conto “delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno)” o “comunque tali da evitare assembramenti di persone”, in modo da consentire che i visitatori rispettino la distanza interpersonale “di almeno un metro”.

“Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome”, con facoltà per le amministrazioni e per i gestori di individuare “specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte”“Resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese”.

Non ci è sfuggito che la lettera c) del più volte citato articolo 1 n. 9 stabilisce che “è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8“. Per quanto la contraddizione con le attività di cui alla lettera f) promosse da parte di associazioni culturali e ricreative paia evidente, la ratio del provvedimento induce a ritenere che tutte le attività culturali siano da ritenersi sospese.

DPCM 24 ottobre: da quando in vigore? Fino a quando?

Ai sensi dell’art. 12, le nuove disposizioni si applicano dal 26 ottobre 2020 fino al prossimo 24 novembre.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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2 commenti

  1. Buongiorno, sono rappresentante legale di una no profit che offre corsi di formazione, ho consigliato a tutti gli iscritti di seguire i corsi online ma molto preferiscono in aula, ho ridotto a solo 4 persone l’accesso in aula (in 40 mq).
    Potete confermarmi che ancora non c’è obbligo di chiudere i locali?
    Grazie

    1. Buongiorno. Premessa la necessità di verificare evetuali previsioni regionali specifiche, questo il testo dell’articolo 1 n. 9 lettera f) dell’ultimo DPCM: “sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi”. Cordialità, Stefano Bertoletti

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