Nuovi Voucher per Associazioni ed Enti Non Profit: come si attivano? Quanto costano? Quali sono i limiti? Le sanzioni?

Come da programma è online dal 10 luglio scorso sul sito INPS il servizio per richiedere le prestazioni di lavoro occasionale (i famigerati “nuovi voucher”): ma come ci si registra? come si attivano? quanto costano? quali sono i limiti e le eventuali sanzioni? Cerchiamo in questo articolo, che aggiorneremo costantemente, di evidenziare le novità di questo (utile) strumento dal nome nuovo (“PrestO”) ma fortemente ispirato ai vecchi voucher

La buona notizia è che, come da programma, i “nuovi voucher” sono diventati realtà. Così come era stato annunciato (e di cui vi avevamo informato in un articolo specifico), dopo il D.L. 50/17 ed in esito alla risoluzione 81/E di Agenzia Entrate ed alla circolare 107 di INPS, dallo scorso 10 luglio è operativa la nuova piattaforma INPS di richiesta per le prestazioni di lavoro occasionale.

Quella meno buona è che, almeno per il momento, la procedura pare non essere troppo semplice, ed è dunque auspicabile che nei prossimi giorni vi saranno alcuni chiarimenti/semplificazioni.

Fuori però da ogni “teoria filosofica”, cerchiamo comunque di entrare nel pratico della questione.

Come registrarsi

Per utilizzare i “nuovi voucher” è indispensabile il PIN INPS, oppure le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa è possibile effettuare l’operazione anche attraverso il call center dell’Istituto, o ancora richiedere un’assistenza dedicata a patronati ed intermediari abilitati (ragionevolmente entro fine mese).
Effettuata la registrazione, occorrerà versare le somme destinate al pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale, che andranno a costituire il “portafoglio virtuale” (dal quale verrà prelevato quanto stabilito per le singole prestazioni attivate), attraverso modello F24 (con buona pace del voucher cartaceo, definitivamente defunto), secondo i già noti codici tributo.

Obblighi di comunicazione

Per il “libretto famiglia” la comunicazione dovrà avvenire non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione, mentre per il “contratto di lavoro occasionale” non oltre un’ora prima dell’inizio della prestazione (eccezion fatta per l’agricoltura). Queste le informazioni che andranno comunicate:
i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
– il luogo di svolgimento della prestazione;
– l’oggetto della prestazione;
– la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione;
il compenso pattuito per la prestazione, secondo le specifiche che seguiranno.

Costi (minimi)

Premesse le differenze tra il “libretto famiglia” (attivabile dalle persone fisiche) ed il “contratto di prestazione occasionale” (per le persone giuridiche, incluse Associazioni in genere e Società Sportive Dilettantistiche), il “costo” del singolo buono varia a seconda della tipologia.
Per il “libretto famiglia” ciascun “buono” ha il valore nominale di 10 euro lordi, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora, secondo questa logica:
– 8 euro per il compenso netto a favore del lavoratore;
– 1,65 euro per i contributi previdenziali alla Gestione separata INPS;
– 0,25 per il premio assicurativo (infortuni e malattie professionali) INAIL;
– 0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
Molto diversa, invece, la determinazione del compenso nel caso di “contratto di prestazione occasionale“. In particolare la paga netta minima oraria del lavoratore è pari a 9 euro netti, ai quali occorrerà aggiungere:
– 2,97 euro, pari al 33% della paga netta, per la Gestione separata INPS;
– 0,32 euro, pari al 3,5% della paga netta, per il premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
– 0,09 centesimi, pari all’1% della paga netta, per gli oneri di gestione dovuti all’INPS;
il tutto per un costo lordo orario di 12,38 euro.
Da non trascurare infine un dettaglio fondamentale: il compenso pattuito per la prestazione, nel caso di lavoro occasionale, non potrà essere inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata (fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo). In altre parole qualora la prestazione giornaliera sia di durata inferiore a quattro ore l’importo del compenso giornaliero non potrà comunque essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative.

Modalità di pagamento

L’INPS pagherà il lavoratore il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è svolta la prestazione, con accredito diretto delle somme su conto corrente bancario/postale, libretto postale, carta di credito o tramite bonifico domiciliato che si può incassare in Posta.

Diritti dei lavoratori occasionali

Al prestatore di lavoro occasionale dovrà esser garantita la tutela in materia di sicurezza sul lavoro nonché il diritto al riposo giornaliero, alle pause ed al riposo settimanale.

Limiti

L’utilizzatore diverso dalla famiglia, ovvero nell’esercizio dell’attività professionale di impresa nonché le Amministrazioni Pubbliche potranno acquisire prestazioni di lavoro occasionali nel corso di un anno civile entro i seguenti limiti:
– per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
– per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
– per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Inoltre, al limite massimo di compenso previsto in ultimo va ad aggiungersi anche quello delle 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.
I compensi percepiti dal prestatore saranno esenti da imposizione fiscale, non incideranno sul suo (eventuale) stato di disoccupato e saranno computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. La norma dispone inoltre che non potranno essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali rese da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Sanzioni

In caso di superamento dei limiti di importo o comunque del limite di durata delle prestazioni, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ovvero di uno dei divieti previsti (divieto di utilizzo per utilizzatori con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato nell’ambito degli appalti di opere o servizi, nell’edilizia e settori affini), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione e la sanzione non è diffidabile.

In attesa di ulteriori aggiornamenti le novità da studiare non sono poche …

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

Tutto Non Profit © riproduzione riservata

Per saperne di più potete consultare le nostre Guide ed iscrivervi alla newsletter (che tratta di temi gestionali, amministrativi, giuridici e fiscali per SSD, ASD, ETS, ODV ed APS). I nostri account: Facebook (Movida Studio), Twitter (Movida Studio), Instagram (Movida Studio), Linkedin (MOVIDA SRL) e YouTube (MOVIDA SRL).

Condividi su:

(Visto 7.526 volte, 1 visite oggi)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *