Terzo Settore

Enti Non Profit senza personalità giuridica: quali sono le responsabilità del Consiglio Direttivo/Presidente?

Un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate può colpire non solo una Associazione, ma se possibile/necessario anche il rappresentante legale della stessa o addirittura la compagine sociale: come è possibile? Chi ne risponde in prima battuta? Quando tale meccanismo è lecito?

Uno degli argomenti più delicati in tema di Enti Non Commerciali riguarda certamente la “responsabilità solidale”, con particolare riferimento a quella del rappresentante legale/presidente. Abbiamo preso posizione più volte in passato (come in questo articolo), forti di svariate sentenze di Cassazione e Commissioni Tributarie, ma visti i recenti avvenimenti pare d’obbligo soffermarsi ulteriormente su questo aspetto.

Per meglio approfondire l’argomento ci è utile partire dalla definizione di “autonomia patrimoniale” (Treccani), concetto alla base del nostro ragionamento: trattasi del “grado di separazione del patrimonio di un soggetto di diritto, diverso da una persona fisica, rispetto a quello di altri soggetti e, in particolare, dei suoi associati, amministratori o fondatori. Il patrimonio di quel soggetto, detto patrimonio autonomo, indica la totale o parziale insensibilità del patrimonio stesso alla soddisfazione dei creditori dei singoli membri. […] L’autonomia di enti dotati di personalità giuridica si dice perfetta quando sussiste un’insensibilità completa del patrimonio autonomo nei confronti dei creditori dei singoli membri e, allo stesso modo, anche un’insensibilità del patrimonio personale dei singoli membri per i debiti contratti dalla persona giuridica. Alternativamente, si parla di autonomia imperfetta perché, pur non potendo i creditori dei singoli membri aggredire i beni imputati all’ente, i creditori dell’ente possono aggredire il patrimonio dei singoli membri e soddisfare su di esso il proprio credito”.

Analizzando le caratteristiche delle categorie più diffuse di Enti Non Profit, vale a dire associazioni non riconosciute, associazioni riconosciute e società sportive dilettantistiche, si osserva come solo le prime non abbiano personalità giuridica e pertanto siano caratterizzate da un’autonomia patrimoniale imperfetta, circostanza che implica che su queste (senza dubbio alcuno le più diffuse in Italia, costituite ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile) un eventuale creditore possa arrivare a soddisfarsi anche sul patrimonio dei singoli associati.Per evitare però inutili allarmismi individuiamo il criterio disposto dalla legge sul punto.

La recente giurisprudenza ha confermato quanto già delineato più volte dalla Corte di Cassazione, che ha interpretato l’art. 38 del Codice Civile in via estensiva. Tale articolo dispone che “[…] delle obbligazioni … rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”, richiedendo quindi una valutazione specifica caso per caso funzionale ad individuare chi abbia agito “in nome e per conto” dell’ente stesso, richiamandolo quindi per questa via ad assumersi la responsabilità di quanto direttamente posto in essere.
Non stupisce quindi che anche la recente sentenza n. 1251/13/15 della Commissione Tributaria Regionale di Bari abbia respinto il ricorso di Agenzia delle Entrate con il quale questa intendeva soddisfare il proprio credito, vantato nei confronti di una Associazione Sportiva Dilettantistica, anche sul patrimonio personale del Presidente in carica al momento della notifica dell’avviso di accertamento nonostante all’epoca dei fatti che originarono il contenzioso chi agì in nome e per conto dell’Associazione fosse stato un suo predecessore.Dunque cari lettori, non importa che Voi siate Presidenti, Consiglieri, Soci ordinari o chissà cos’altro: chi dovrà rispondere solidalmente con il patrimonio dell’Associazione sarà colui/coloro che avrà/avranno agito in nome e per conto dell’Ente stesso.
Da questo principio pertanto si devono trarre due ordini di considerazioni:
–    se estranei ai fatti la giurisprudenza conferma che non si può essere puniti per ciò che altri hanno commesso (e aggiungerei menomale, dal momento che diversamente nessuno potrebbe succedere a cuor leggero ad una precedente gestione);
–    agire in nome e per conto di un Ente di tipo associativo richiede preparazione e responsabilità, onde evitare brutte sorprese in sede di accertamento.

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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10 commenti

  1. Salve, sono il presidente di una Pro Loco e mi servivano alcune info. Abbiamo rinnovato il consiglio direttivo e io su mia volontà non verrò riconfermato volevo sapere se i libri contabili e tutti gli altri documenti li devo tenere io oppure vanno dati al nuovo presidente (al momento la sede legale è presso la mia abitazione ma verrà cambiata) e chi ne è responsabile successivamente e se nel passaggio si deve fare un documento che ne attesti il passaggio di consegne. Grazie per la risposta.

    1. Buongiorno. I documenti di un’associazione, siano essi i libri contabili, piuttosto che i registri verbali ed ogni altro documento dell’Ente, non sono mai documenti “del presidente”, quanto piuttosto documenti che potrà conservare il presidente e/o il consiglio direttivo, ma gli stessi dovranno in ogni caso essere messi nella disponibilità degli associati che intendano consultarli. Ciò premesso, nell’ipotesi in cui venga eletto un nuovo organo direttivo i documenti in commento dovranno certamente entrare nella loro disponibilità (proprio in quanto documenti “dell’Ente”): è sicuramente buona prassi prevedere una sorta di documentoi di riepilogo per il passaggio di consegne effettuato, a tutela di entrmabe le parti (vecchio e nuovo CD). Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Buonasera,in una associazione no profit,quale (club squadra di calcio),la responsabilità è solo del presidente o anche del vice, tesoriere e consiglieri..in eventuali problemi vari.. grazie

    1. Buongiorno. Nelle associazioni non ricnosciute, costituite ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, i profili ri responsabilità sono disciplinati dall’articolo 38 del codice stesso, il quale stabilisce che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. Segnalo in proposito un nostro approfondimento specifico: https://www.tuttononprofit.com/2015/04/associazioni-e-legali-rappresentanti-responsabilita-ad-ogni-costo-oppure-no.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Buonasera,
    Faccio parte di un consiglio Direttivo di un APS da Aprile 2018.Il Presidente molto anziano è rimasto in carica ma è dimissionario e in attesa che venga assegnata la carica ad un altro componente del direttivo.Nel frattempo della tenuta contabile e dei pagamenti si occupa il Segretario amministrativo.
    In caso di sanzione amministrativa relativa ad adempimenti degli anni precedenti al 2018 chi risponde?
    Per il nostro periodo di mandato (2018/2020) non avendo ancora eletto il nuovo Presidente ( per mancanza di candidature) , chi risponde?
    Grazie per l’attenzione

    1. Buongiorno. Alle Associazioni non riconosciute (costituite ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile) si applica, in tema di reponsabilità, l’art. 38, il quale stabilisce che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. Ciò significa, in buona sostanza, che per eventuali inadempimenti antecedenti al 2018 risponderà solidalmente il Presidente/Consiglio Direttivo in carica all’epoca, mentre per i futuri i nuovi componenti del CD (fino alla data di una loro eventuale dimissione, come leggo essere stato notificato dal Presidente). Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. Buongiorno, il nostro statuto non prevede la figura del Vicepresidente, non la vieta neanche però. E’ possibile nominarlo ugualmente? E’ possibile nominarne più di uno?
    Grazie

  5. sono presidente pro tempore durata tre anni di un associazione polifonica culturale no profit.mi hanno detto che il presidente e 1 corista come gli altri.pero’quando si devono firmare dei documenti ci vuole il timbro dell’associazione in mio possesso e la mia firma. in caso di controlli da parte dei vari enti e sicuramente e tutto in regola ,in caso di anomalie siccome nello statuto e scritto .Il presidente e’ a tutti gli effetti la rappresentanza legale-di fronte a terzi e in giudizio-e la firma sociale dell’associazione. Sono responsabili tutto il direttivo? ho solo il presidente.attendo la risposta grazie anticipatamente

    1. Buongiorno. Premesso il dettato dell’art. 38 cc, in forza del quale “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”, Le segnalo un nostro articolo specifico sul tema: http://www.tuttononprofit.com/2015/03/il-presidente-di-una-associazione-non-e-sempre-responsabile.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

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