Bilancio sociale ed Enti del Terzo Settore: chi deve adeguarsi alle linee guida? E come?

Bilancio sociale ed Enti del Terzo Settore: chi deve adeguarsi alle linee guida? E come?

La necessità di fornire un quadro chiaro, oggettivo e strutturato del proprio operato, all’insegna di una gestione corretta e responsabile dell’attività (prassi purtroppo non sempre scontata, ma per la quale da anni ci spendiamo in prima persona) rappresenta anche il principio ispiratore delle direttive dettate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la stesura del bilancio sociale da parte degli Enti del Terzo Settore (in attesa dell’istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in vista della scadenza del 30 giugno 2020 per gli adeguamenti statutari).
Cerchiamo dunque di comprendere di cosa si tratti e quali siano gli Enti destinatari di questo adempimento (che decorrerà dall’esercizio 2020, con pubblicazione sul RUNTS nel 2021).

Quali sono i contenuti delle linee guida per gli ETS?

In risposta agli obblighi di trasparenza ed informazione, cui la Riforma del Terzo Settore ha assoggettato i futuri ETS, il decreto adottato dal Governo il 4 luglio scorso mette in luce gli obiettivi perseguiti, dettando disposizioni volte ad individuare i contenuti del bilancio sociale come “strumento di rendicontazione”, attraverso il quale gli associati, i non associati ed i terzi interessati (istituzioni incluse) possano trarre informazioni utili a valutare l’operato dell’ente, degli organi direttivi nonché i risultati raggiunti.
Evidenti le implicazioni in tema di responsabilità: fornire un quadro chiaro “… dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione”, così come prescritto dal provvedimento, rappresenta una risposta alle finalità perseguite dall’opera di riordino della disciplina, nonché, implicitamente, un valido aiuto alle operazioni di controllo da parte delle autorità competenti.

La redazione del bilancio sociale: i principi

Ai fini di una corretta predisposizione, occorre che le informazioni indicate nel bilancio siano decisive, complete e funzionali ad una comprensione immediata dell’andamento dell’ente del Terzo Settore non profit, dal punto di vista economico e sociale. È necessario, in sostanza, fornire una sorta di “fotografia” chiara e veritiera della situazione esistente: i risultati indicati dovranno riferirsi ad attività svolte nell’anno di riferimento, agevolando altresì la comparazione, temporale e spaziale, delle singole voci che lo compongono.

Il contenuto del bilancio sociale per gli Enti del Terzo Settore

Gli elementi indicati nel bilancio sociale devono seguire una logica schematica, indicando i dati inerenti ad alcune macro-categorie principali, così individuate:
– informazioni di carattere metodologico sulle modalità di redazione della rendicontazione;
– informazioni di carattere identificativo, funzionali ad inquadrare l’ente in quanto tale, attraverso la denominazione sociale, il codice fiscale, la Partita Iva, la forma giuridica (compresa la qualificazione ai sensi del Codice del Terzo Settore), la sede legale ed altre sedi operative;
– informazioni di carattere strutturale, idonee a definire gli organi sociali ed il sistema di funzionamento, mettendo in luce gli amministratori e coloro che ricoprono le cariche istituzionali nonché i collaboratori, volontari o retribuiti, dell’ente stesso, con indicazione, in quest’ultimo caso, dei compensi;
– informazioni concernenti le attività realizzate, con particolare riguardo ai diversi settori ed ai risultati raggiunti, coerentemente alle finalità individuate nello statuto;
– informazioni economico – finanziarie, utili a palesare la natura delle proprie risorse economiche, distinguendo i contributi pubblici da quelli privati e aggiungendo specifiche sulle iniziative di raccolta fondi;
– informazioni circa le modalità di svolgimento delle mansioni dell’organo di controllo;
– altre informazioni strumentali alla funzione consuntiva: tra queste rilevanti sono quelle su eventuali controversie in corso, sull’impatto ambientale delle attività svolte e sulla tutela dei diritti umani.

I principi di redazione del bilancio sociale

Consolidati i principi ispiratori alla base della redazione del bilancio sociale: rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità ed infine autonomia delle terze parti.

Approvazione, pubblicazione e diffusione

A seguito della verifica e delle opportune integrazioni da parte dell’autorità di controllo, l’organo competente secondo statuto si dovrà quindi occupare dell’approvazione del bilancio sociale che, entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ad oggi ancora un “fantasma”) nonché sul sito dell’Ente, assicurando un’adeguata accessibilità e reperibilità delle informazioni da parte dei suoi destinatari: associati, lavoratori, volontari, amministratori e terzi interessati.

Quali Enti sono obbligati alla redazione del bilancio sociale? Da quando?

Secondo quanto enunciato dal decreto, gli ETS che in relazione all’esercizio 2020 dovranno adempiere all’obbligo di redazione del bilancio sociale sono:
– gli enti non profit con entrate superiori ad 1 milione di euro;
– i centri di servizio per il volontariato;
– le imprese sociali (cooperative incluse) e i gruppi di imprese sociali.

L’Ente non rientra tra quelli indicati dalla legge: è esonerato?

Sebbene gli ETS tenuti all’approvazione del bilancio sociale (da non confondere con il bilancio di esercizio, obbligatorio per tutte le Associazioni senza distinzione di genere o tipologia) siano quelli individuati sopra, la sua redazione, come evidenziato dallo stesso Legislatore, può essere intesa come sinonimo di “gestione trasparente ed eticamente corretta“, con tutte le annesse conseguenze del caso, anche in termini di maggior consenso e adesione sociale. Risultato non da poco, considerato che proprio la Legge delega per la riforma del Terzo Settore mira ad incentivare il diritto di associazione, sottolineandone la centralità ai fini della crescita e della partecipazione all’utilità collettiva (vista anche l’individuazione delle “attività di interesse generale“).
A buon lettor … poche parole!

Questo approfondimento è stato realizzato con la collaborazione della Dott.ssa Mimma Sgrò.

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