Erogazioni in natura in favore degli Enti del Terzo Settore detraibili

Erogazioni in natura in favore degli Enti del Terzo Settore: i bonus fiscali

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 gennaio, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019 individua le regole operative per accedere agli sgravi fiscali sulle imposte (c.d. maxi bonus) in caso di erogazioni in natura in  favore di organizzazioni non commerciali, dando attuazione all’art. 83 co. 2 del D. Lgs. 117/2017, a completamento della regolamentazione già dettata dallo stesso articolo per le donazioni liberali in denaro.

Quali sono i bonus fiscali concessi per le erogazioni in natura?

Secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (per la cui piena operatività si attendono ancora i decreti attuativi mancanti nonché l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), le erogazioni in natura verso Enti Non Profit danno diritto a particolari forme di detrazioni e deduzioni ai fini IRPEF, consistenti nella diminuzione della base imponibile per il calcolo dell’imposta nonché nella riduzione sull’ammontare netto dovuto.

Ecco allargarsi il panorama dei vantaggi fiscali, di cui costituisce parte integrante anche il precedente “Social Bonus“, credito d’imposta riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro nei confronti di ETS impegnati nel “recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata”, purché impiegati nell’ambito delle attività di cui all’art. 5 del decreto di cui sopra.

Credito d’imposta ammesso anche nell’ambito delle ASD, SSD ed altri enti sportivi attraverso lo “Sport Bonus“, incentivo introdotto per favorire il restauro e la realizzazione di strutture dedicate (anche in ossequio al valore dello sport, espressamente riconosciuto dal nostro Legislatore e dalla delibera Coni del 10/05/2017).

Erogazioni in natura: in che cosa consiste il maxi bonus per le persone fisiche?

Le erogazioni in denaro o sotto forma di beni (e dunque “in natura“) verso Enti Non Commerciali consentono di ottenere:
– una detrazione IRPEF pari al 30% “degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali”, elevata al 35% qualora siano indirizzate ad una Organizzazione di Volontariato;
– una deduzione dal reddito complessivo dell’erogatore pari al 10% del reddito  complessivo dichiarato.

Quali sono le agevolazioni per le erogazioni liberali effettuate dalle aziende?

Entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato le aziende possono dedurre l’importo donato, e sempre entro la medesima soglia, nell’ipotesi in cui la deduzione superi il valore del reddito complessivo dichiarato, la parte non goduta potrà essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino al quarto periodo d’imposta successivo.

Requisiti dell’agevolazione sulle erogazioni in natura

Il parametro di riferimento per quantificare l’ammontare della donazione è ravvisabile nell’art. 90 del TUIR, fermo restando i criteri specifici previsti dall’art. 3, co. 2 e 3 del D.M. in caso di cessione di beni strumentali o di beni oggetto di produzione o scambio dell’attività, nonché di materie prime e similari.

Qualora il valore delle erogazioni in natura superi i 30.000 euro oppure non sia possibile desumerne l’ammontare “sulla base di criteri oggettivi”, occorrerà supplire attraverso una perizia giurata, non più vecchia di novanta giorni rispetto al trasferimento. L’erogazione dovrà quindi poi risultare da atto scritto, debitamente redatto e contenente una duplice dichiarazione:
– la descrizione dei beni donati e degli annessi valori da parte del donatore;
– l’impegno del destinatario di utilizzare tali beni per lo svolgimento delle proprie attività, così come individuate da statuto, coerentemente all’oggetto sociale.

I limiti di operatività

Il bonus fiscale è concesso per erogazioni liberali in natura effettuate in favore degli Enti del Terzo Settore, ivi comprese le cooperative sociali. Anche le Onlus, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, purché iscritte nei rispettivi registri, possono esserne destinatarie, quantomeno fino al periodo successivo all’entrata in funzione del RUNTS, previo ottenimento dell’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 101, co. 10 del D. Lgs. 117/2017.

Resta fermo un requisito fondamentale: perché sia possibile usufruire della detrazione/deduzione d’imposta per le erogazioni in natura, occorre che i beni oggetto di conferimento vengano utilizzati dai rispettivi enti destinatari “per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale”. Ecco, dunque, che la corretta individuazione dello scopo statutario, scegliendo tra le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e quelle diverse ex art. 6 (di cui siamo ad oggi ancora in attesa del decreto attuativo specifico), diventa presupposto irrinunciabile, anche fronte dell’avvicinarsi del prossimo 30 giugno, termine ultimo fissato per gli adeguamenti statutari con “regime alleggerito“.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

Tutto Non Profit © riproduzione riservata, MOVIDA SRL

Per approfondire consultate i nostri E-Book, le Guide ed iscrivetevi alla newsletter (che tratta di temi fiscali, gestionali, amministrativi e giuridici per SSD, ASD, ETS, ODV ed APS). Account social: Facebook (Movida Studio), Twitter (Movida Studio), Instagram (Movida Studio), Linkedin (MOVIDA SRL) e YouTube (MOVIDA SRL).

Condividi su:

(Visto 2.638 volte, 1 visite oggi)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *