Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, con la circolare n. 2 dell’11 gennaio scorso, ha reso note alcune indicazioni operative utili per tutte le Associazioni, gli Enti del Terzo Settore e le Società Sportive Dilettantistiche al fine di rispettare gli obblighi in tema di trasparenza e pubblicità ex art. 1 commi 125 – 129 della L. n. 124 del 4 agosto 2017.
L’articolo 35 del D.L. 34/2019, in vigore dal 1 maggio 2019, ha modificato la L. 124/2017, posticipando la scadenza originariamente prevista per il nuovo adempimento dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno.
Poco meno di un anno fa avevamo affrontato la novità con l’articolo “Obbligo di pubblicazione online dei contributi pubblici ricevuti dalle associazioni entro il 28 febbraio“: l’argomento ora si arricchisce di un nuovo (utilissimo) capitolo, dal momento che il Ministero, ad un mese abbondante dalla scadenza, ha fornito indicazioni operative utili a rispettare il nuovo adempimento, individuando “l’oggetto degli obblighi informativi, l’arco temporale di riferimento ed i criteri di contabilizzazione“.
Obiettivo
Rendere “in favore dei cittadini la massima trasparenza e informazione circa la destinazione di risorse pubbliche“, direzione in cui andava proprio la Legge n. 124/2017, di concerto con il parere del Consiglio di Stato n. 1449/2018.
Obbligo
Pubblicazione, nei propri siti o portali digitali (o sulla pagina facebook dell’Ente), dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalla Pubblica Amministrazione o da altri soggetti pubblici nel corso dell’anno solare superiori a 10.000 euro (da intendersi in senso cumulativo, e cioè non alla singola erogazione). Per le imprese l’adempimento si ritiene soddisfatto con la pubblicazione nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.
Destinatari dell’obbligo
Due categorie:
1. Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; associazioni e fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.
2. Imprese (tra le quali si ritengono incluse altresì le imprese sociali, le società sportive dilettantistiche nonché le cooperative sportive dilettantistiche).
Oggetto dell’obbligo
Costituiscono oggetto di pubblicazione “i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati“, anche se tuttavia è da ritenere applicabile l’obbligo altresì “anche ai casi nei quali le somme erogate dalla P.A. abbiano la natura di un corrispettivo, cioè di una controprestazione“. Prosegue quindi la circolare chiarendo che “l’attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione“.
Informazioni da pubblicare
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.
NB: rientrano nell’obbligo di informazione anche le somme percepite a titolo di cinque per mille.
Soggetti competenti all’attuazione della norma ed ai relativi controlli
“Spetta in prima battuta alle singole Amministrazioni provvedere all’attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate dalle norme in esame“, in linea con il dettato dell’art. 93 co. 4 del Codice del Terzo Settore, secondo il quale le Amministrazioni dispongono i controlli necessari a verificare il corretto impiego delle risorse oltreché gli adempimenti connessi a tale utilizzo.
Decorrenza dei nuovi obblighi informativi
La nuova disciplina è da ritenersi applicabile a partire dal 2019, secondo il criterio contabile di cassa (per cui andranno pubblicate le somme incassate tra l’1 gennaio 2018 ed il 31 dicembre dello stesso anno, indipendentemente dall’anno di competenza).
Sanzione in caso di mancata pubblicazione
Obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute, applicabile però solamente alle imprese.
Adempimento (per i più) senza sanzione (ricordate il POS?), ma in ogni caso da non dimenticare, insieme a tutti gli altri!
Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:
- invio di questionario in formato excel via mail;
- ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
- call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
- predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.
Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.
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Buongiorno,
quest’obbligo riguarda anche le APS e le ODV?
Grazie
Buongiorno. Confermo. Cordialità, Stefano Bertoletti
Sotto che forma devono essere pubblicate le informazioni:
– visibili es: pagina web
– accessibili es: link a documento
– altro?
Grazie
Buongiorno. Queste le indicazioni rese dalla circolare Ministeriale sul punto: “Tali elementi informativi, per i soggetti obbligati, diversi dalle imprese, devono essere pubblicati sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l’ausilio pubblico: in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l’adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell’ente medesimo”. Il testo completto della circolare può consultarlo qui: http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-Ministeriale-n-2-del-11012019.pdf. Cordialità, Stefano Bertoletti