Riforma del Terzo Settore, ARTICOLO 5: Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso

Cosa potrebbe cambiare per le Associazioni di Promozione Sociale? E per le Organizzazioni di Volontariato? I registri regionali come potrebbero cambiare?

La nostra puntata settimanale di approfondimento sulla Riforma del Terzo Settore, cominciata con questa uscita, si dedica oggi all’articolo 5 il quale affronta temi piuttosto specifici: le attività di volontariato, di promozione sociale ed, in minima parte, di mutuo soccorso. In particolare, i nostri lettori appartenenti ad ODV (Organizzazioni di Volontariato) ed APS (Associazioni di Promozione Sociale) potranno sbizzarrirsi insieme a noi per tentare di capire che accadrà agli enti di cui fanno parte.

I decreti legislativi che redigerà il Governo in materia di ODV e APS dovranno riconoscere e favorire, oltre a quei principi che tuttora ispirano (o dovrebbero ispirare) tali enti, quali gratuità, democraticità e partecipazione, “le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e di quelle operanti nella protezione civile”. Pare difficile capire quale sarà il risvolto pratico di questa disposizione, ma il rischio che porti ad ulteriori complicazioni di normativa ed adempimenti vari è evidente. Maggiori tutele per i volontari significheranno, di fatto, solo maggiore burocrazia oppure un oggettivo miglioramento delle condizioni in cui prestano servizio gli operatori di alcune Associazioni.

Il Legislatore quindi procede con la lettera b) che recita “introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa”. Una delle contestazioni più ricorrenti di Agenzia Entrate è proprio la violazione del divieto di distribuzione di utili: l’introduzione di precisi criteri e limiti di cui sopra, se studiati adeguatamente, potrà senza dubbio portare ad una diminuzione di tali contestazioni.

L’articolo contiene poi ulteriori disposizioni – fino alla lettera g) – riguardanti la revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, nonchè l’Istituzione di un”Consiglio Nazionale del Terzo settore” in sostituzione al sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l’associazionismo di promozione sociale, temi rilevanti per coloro che operano in tali Enti.

La lettera h) contiene poi una disposizione a nostro avviso lungimirante: la previsione di requisiti uniformi per i registri regionali all’interno del Registro unico nazionale (di cui avevamo già parlato nell’articolo precedente). Ciò potrebbe evitare che a seconda della regione di appartenenza ci si debba adeguare a procedure e trattamenti differenti, eventualità che, ad esempio, per l’iscrizione nei registri delle APS, spesso purtroppo esiste.

Nell’ultima lettera dell’articolo 5 il Legislatore indica al Governo la previsione di un regime transitorio per le società di mutuo soccorso che intendano trasformarsi in Associazioni senza fine di lucro, tematica questa piuttosto di nicchia.

Giungiamo quindi al termine della nostra analisi settimanale: speriamo di aver contribuito a suscitare qualche riflessione, precisandoVi che per ogni commento o dubbio ci potete contattare sul blog, via mail, sui social oppure ancora via telefono!

Alla prossima puntata!

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