Valutazione di impatto sociale per gli ETS: cos'è? Quali gli Enti obbligati?

Valutazione di impatto sociale per gli ETS: cos’è? Quali gli Enti obbligati?

Valutare l’impatto sociale del proprio operato, in coerenza con la natura giuridica, rappresenterà per i futuri Enti del Terzo Settore uno degli aspetti più delicati tra quelli introdotti dalla Riforma, vista la difficoltà di qualificare e quantificare le risultanze delle attività da loro promosse. Nonostante le criticità, tale valutazione potrà di certo rappresentare un costo per l’organizzazione, ma anche un’opportunità, da intendersi come strumento di trasparenza nonché “termometro” delle attività promosse per il raggiungimento delle finalità (ideali) perseguite.
Cerchiamo quindi di mettere un po’ d’ordine, a maggior ragione viste le linee guida pubblicate in G.U. il 12 settembre scorso.

Che cos’è l’impatto sociale?

Il decreto del 23 luglio scorso, nel dettare le istruzioni per realizzarne la valutazione, definisce l’impatto sociale come “gli effetti delle attività svolte sulle comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato”, aggiungendo che la sua determinazione ne implica la stima “qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo”. Si tratta dunque di capire quali ETS siano obbligati e quali gli elementi da indicare.

Quali Enti sono obbligati alla valutazione sull’impatto sociale delle attività?

Il decreto contenente le linee guida stabilisce che “le pubbliche amministrazioni, nell’ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale, possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale da parte degli ETS che intrattengono rapporti con le medesime PP.AA.“.

Secondo il tenore della norma, dunque, non vi è alcun Ente obbligato a priori, essendo una possibilità per questi ultimi nell’ipotesi in cui intrattengano rapporti con le Amministrazioni Pubbliche. Non solo: la disposizione specifica alcuni presupposti affinché gli interventi realizzati possano essere oggetto di valutazione:
– durata di almeno 18 mesi;
– valore superiore ad un milione di euro;
– estensione dell’azione oltre i confini regionali, su base nazionale o internazionale.

Lo schema di valutazione dell’impatto sociale: quali i contenuti?

Premesso che, ai fini dell’adeguamento al CTS, gli Enti del Terzo Settore dovranno tassativamente indicare (ex art. 21 D. Lgs. 117/2017) all’interno del proprio atto costitutivo/statuto le attività di interesse generale nelle quali trova concreta attuazione il loro oggetto sociale, tra quelle individuate dall’art. 5 del decreto di cui sopra, mentre per le imprese sociali ex art. 2 del D. Lgs. 112/2017, la valutazione di impatto si occupa di misurare quanto realizzato, secondo due differenti ordini di grandezza:
– una valutazione “qualitativa e quantitativa” degli effetti delle attività rispetto all’obiettivo;
–  una determinazione degli effetti “sul breve, medio e lungo periodo”.

Se poi si pensa che lo stesso Legislatore da un lato si propone di definire parametri in grado di “valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati” mentre dall’altro specifica che le linee guida hanno “valore promozionale” e devono essere intese quali “strumento sperimentale di valutazione finalizzato a generare un processo concettuale”, appare evidente come i dubbi siano ben maggiori delle certezze.

Quel che è chiaro, al momento, è che dalla valutazione di impatto sociale deve emergere:
“il valore aggiunto sociale generato”;
“i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attività del progetto”;
“la sostenibilità dell’azione sociale”.

Le affinità con il bilancio sociale: documenti a confronto

La valutazione di impatto sociale si pone in stretta correlazione con l’obbligo di bilancio sociale, strumento del quale costituisce parte integrante e con cui condivide i principi ispiratori.
L’indicazione di informazioni rilevanti nell’evidenziare l’interesse perseguito e la dimensione sociale dell’attività svolta, rappresentate in modo preciso, veritiero e trasparente, favorendone la comparabilità nel tempo, costituisce, infatti, il presupposto comune di entrambi.

Sono quindi le stesse linee guida a sottolinearne la reciprocità, chiarendo che l’impatto sociale può essere oggetto di considerazione all’interno del bilancio da parte degli ETS obbligati all’approvazione (da non confondersi con il rendiconto consuntivo) ed alle organizzazioni non commerciali che, seppur non costrette, scelgono di redigerlo quale segno di maggior trasparenza, inserendo tra i suoi contenuti “informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi”.

Quali sono i problemi pratici? Le prospettive di applicazione

Al di là delle complessità legate a questo tipo di analisi, ciò che appare indiscutibile è la bontà dell’intenzione: dar conto del proprio operato, attraverso la valutazione dell’impatto sociale delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promosse dallo stesso Ente (in assenza di fini di lucro) è, senza dubbio, condivisibile per un Ente del Terzo Settore, visto il necessario riferimento a questi scopi oltreché alle attività di interesse generale individuate dal Codice del Terzo Settore (in attesa dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed in vista del termine per gli adeguamenti statutari prorogato al 30 giugno 2020, anche alla luce delle ultime considerazioni di Agenzia Entrate rese nella risoluzione 89/E). Ed è proprio in quest’ottica che va interpretata l’iniziativa “promozionale” realizzata.
La condivisione dei principi ispiratori del bilancio sociale può quindi sicuramente costituire l’orientamento e mostrare la via per la valutazione dell’impatto: efficacia ed efficienza possono infatti rappresentare validi parametri di riferimento anche per la previsione di impatto, ma i dubbi sotto il profilo “pratico” di certo non mancano.

Un’ultima riflessione: siamo certi che sia opportuno valutare l’impatto sociale di un Ente Non Profit attraverso variabili economiche, da accostare alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che rappresentano il vero “core” degli Enti del Terzo Settore?

Nonostante le indicazioni delle linee guida, dunque, non ci sentiamo di mettere la parola “fine” al capitolo  dell’impatto sociale per gli Enti del Terzo Settore.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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