La Pet Therapy è uno sport riconosciuto dal CONI?

Riceviamo, in questi primi giorni del nuovo anno, molte richieste di chiarimento sul corretto inquadramento della “Pet Therapy“, che per alcuni andrebbe intesa come attività sportiva dilettantistica, e come tale riconoscibile dal CONI, e pertanto praticabile per il tramite di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Crediamo sia quanto mai opportuno, in primis per il rispetto nei confronti di una attività estremamente meritevole di attenzione e secondariamente per i reali benefici che può generare, cercare di fare un po’ di chiarezza.

Il CONI (ad oggi) riconosce come sport unicamente la “cinofilia, declinata nella disciplina dell’attività sportiva cinotecnica (ex allegato 1, delibera CONI del 10/05/2017, sport n. 25, disciplina n. 82). Ma questa è “Pet Therapy“? La definizione corretta e non contestabile di tale attività va ricercata con garbo e attenzione, poichè riteniamo del tutto fuorviante e molto pericoloso (in termini di pesanti contenziosi) ritenere automaticamente che la presenza di un animale qualifichi indubitabilmente detta attività come “sportiva cinotecnica“, e dunque come uno sport.

Non a caso le definizioni di “Pet Therapy” rimandano ad un’attività tutt’altro che sportiva, in quanto “con il termine pet therapy, neologismo anglosassone, si indica letteralmente la terapia dell’animale da affezione (o Zooterapia), dall’unione dei due termini: pet che significa animale d’affezione e therapy che significa terapia o cura”, e ancora co-terapia che si affianca a tradizionali cure, trattamenti e interventi socio-sanitari già in corso” (da Wikipedia) oppure “terapia basata sulla compagnia di animali domestici (cani, gatti, cavalli, asini ecc.), destinata a persone con disturbi fisici o psichici e a bambini con difficoltà di relazione o di apprendimento” (da Garzanti Linguistica).

Siamo al corrente che alcuni (molti?) la pensano diversamente, fornendo suggerimenti nella direzione opposta, atti a ritenere questa attività (che in questi ultimi anni si è molto diffusa, indubbiamente per i propri meriti oggettivi) come vero e proprio “sport“. Sarà mica perchè solo in questo modo è possibile corrispondere agli operatori del settore i compensi previsti dalla legge 342/2000, in quanto sarebbero ritenuti “rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi”, in esenzione completa da imposte (fino a 10.000 euro annui) e contributi (sempre)?

La scorretta e pericolosa applicazione impropria di questa norma espone, a nostro avviso, i soggetti che la applicano o che dovessero applicarla per gli evidentissimi vantaggi fiscali e contributivi, a pesanti accertamenti e sanzioni (che potrebbero sfociare in contestazioni di “lavoro nero”, con tutte le conseguenze, anche penali, che ne deriverebbero).

Tentare un parallelo ed una forzatura con la disciplina della ginnastica per gli “umani” (35-111: attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness) è del tutto scorretto ed impraticabile, proprio perché così indicata e riconosciuta dallo stesso CONI, e non di certo intesa come “human therapy” …

Siamo consapevoli che queste considerazioni probabilmente non faranno saltare tutti dalla gioia, ma è meglio una bella bugia o una brutta verità (soprattutto alla luce delle possibili conseguenze)?

Naturalmente se qualcuno ha piacere di contribuire a fornire chiarezza a questo tema, molto più sentito (e praticato) di quanto si possa immaginare, ne saremmo lieti.

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