Compensi sportivi: gli indirizzi di Agenzia Entrate con le risposte 189 e 190

Attraverso le risposte del 189 e 190 del 12 e 13 aprile scorso, Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia compensi sportivi, tracciando i confini di che cosa possa rientrare nella fattispecie di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, prendendo in considerazione:

  • i “compensi corrisposti da ASD ad addetti a mansioni di custodia e pulizia della struttura sportiva”;
  • i “requisiti soggettivi ai fini della qualificazione come redditi diversi delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati ai collaboratori sportivi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Agenzia Entrate sui compensi sportivi: rientrano anche le somme per custodia e pulizia di ASD/SSD?

L’analisi è scaturita a seguito di istanza da parte di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, che, erogando “compensi “dilettantistici” a una pluralità di soggetti tra cui atleti, allenatori, massaggiatori, istruttori, dirigenti, amministratori”, ritiene che le somme corrisposte per la pulizia e la custodia non rientrino tra “quelle che generano per i percipienti redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, chiedendone conferma.

Caratteristiche e regime dei redditi diversi

Nel fornire riscontro, Agenzia delle Entrate entra nel merito di cosa debba intendersi per redditi diversi, precisando che sono da considerarsi tali le somme non costituenti redditi di capitale e non conseguite “nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”.

La lett. m) del comma 1 dell’art. 67 include quanto erogato “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali […], dagli enti di promozione sportiva […] e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”.

Il regime di favore “si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, tenuto conto che, in ogni caso, le prestazioni devono:

  • essere svolte “senza vincolo di subordinazione tra società/associazione e collaboratore”, tipico connotato del rapporto di lavoro dipendente;
  • non avere “carattere di professionalità”, caratterizzante l’esercizio di arti e professioni.

Redditi diversi ex art. 67, co. 1, lett. m) del TUIR: fino 10.000 euro anno in esenzione fiscale

Si applicano le previsioni dell’art. 69, comma 2 del TUIR (come modificato dall’art. 1, co. 367, lett. a) e b) della L. n. 205/2017) e dell’art. 25, co. 1, della L. n. 133/1999.

Non concorrendo a formare reddito “per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro, tali compensi sono sottoposti ad un trattamento fiscale agevolato:

  • redditi ≤ 10.000 euro: si è esentati dal pagamento dell’IRPEF e dall’obbligo di presentare dichiarazione dei redditi;
  • redditi > 10.000 euro e ≤ 30.658,28 euro: si applica una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 23%, “maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali”. Anche in questo caso, non si obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • redditi > 30.658,28 euro: si applica una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 23%, oltre ad imposte addizionali regionali e comunali.

NB: indipendentemente dall’importo ricevuto, la percezione delle indennità sportive ex lege 342/2000 non comporta mai il versamento di alcun contributo previdenziale.

Cosa si intende per “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” ai fini della qualificazione come redditi diversi?

In virtù dell’estensione dell’art. 67, co. 1, lett. m) del TUIR, devono ritenersi agevolabili non soltanto le somme erogate “ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico”, svolgendo prestazioni “funzionali” per il suo concreto svolgimento, ma anche per l’attività di formazione, “la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, a prescindere dalla realizzazione dell’evento.

Ne risulta ampliato “non solo il novero delle prestazioni” agevolabili, ma anche quello dei destinatari, “eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l’attività resa dal percipiente e l’effettuazione della manifestazione sportiva”.

I compensi sportivi secondo Agenzia Entrate: a quali condizioni sono agevolabili?

La circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro del 1° dicembre 2016 ha esplicitato i presupposti, attraverso la duplice condizione “che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive e “che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalla singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni”.

Agenzia delle Entrate e compensi sportivi: erogabili per attività di custodia/pulizia?

Fermo restando quanto sopra, le prestazioni in commento non sono “strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’ASD istante”, quanto piuttosto collegate “all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo”, motivo per il quale la stessa Amministrazione Finanziaria conferma che non sono da ritenere riconducibili “alla previsione normativa di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR.

Quali sono i requisiti soggettivi per la qualificazione come redditi diversi dei compensi sportivi?

Il caso concreto è stato prospettato da una Società Sportiva Dilettantistica “regolarmente iscritta al Registro Nazionale, intenzionata ad avvalersi di collaboratori “anche terzi rispetto ai propri soci e/o tesserati” per le sue attività, richiedendo “prestazioni in ambito didattico (sportivo), nonché per l’assistenza alle atlete in occasione di allenamenti e competizioni”.

La SSD chiede conferma che i compensi e le indennità ad essi corrisposti possano qualificarsi come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. m) del TUIR, ritenendo non necessario il possesso “di apposito diploma e/o qualifica sportiva e nemmeno essere tesserati ad un ente del CONI essendo unicamente richiesto che le mansioni risultino effettivamente svolte nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Chiara, sul punto, la posizione di Agenzia Entrate: vista l’iscrizione al Registro delle Società Sportive, le somme elargite “per lo svolgimento diretto delle discipline sportive dalla stessa organizzate”, sia in ambito didattico “che per l’assistenza alle atlete in occasione di allenamenti e di competizioni”, si possono ricondurre all’art. 67, co. 1, lett. m) del TUIR, purché le mansioni siano “necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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