Attività diverse per Enti del Terzo Settore: decreto MLPS 107/2021

Attività diverse per Enti del Terzo Settore: decreto MLPS 107/2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 luglio ed entrato in vigore il 10 agosto, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19 maggio 2021 ha (finalmente) individuato “criteri e limiti delle attività diverse, in attuazione dell’articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, meglio noto come Codice del Terzo Settore.

Attività diverse per Enti del Terzo Settore: i criteri individuati dal decreto MLPS n. 107/2021

Oltre alle attività di interesse generale previste dall’articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, agli ETS è consentita l’organizzazione di ulteriori attività, definite dalla stessa norma come “diverse“, nel rispetto di condizioni ben precise, in particolare:
– devono essere espressamente previste in atto costitutivo e/o statuto;
– devono avere carattere secondario e strumentale “rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.

A tal proposito, occorre ricordare quanto specificato dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 20/2018, anche in virtù della proroga al 31 maggio 2022 del termine per la modifica degli statuti in adeguamento ai dettami della Riforma.

Si evidenzia infatti in essa che l’esercizio di attività diverse è sì subordinato ad espressa previsione statutaria, ma senza la necessità, in tale sede, di inserire un puntuale elenco delle attività diverse esperibili”, rimandandone l’individuazione agli organi deputati “cui lo statuto dovrà […] attribuire la relativa competenza”.

Decreto MLPS n. 107/2021: la natura strumentale delle attività diverse

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le attività diverse possono essere considerate strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 nel caso in cui, “indipendentemente dal loro oggetto”, siano esercitate “per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente”.

Decreto MLPS n. 107/2021: i criteri per definire il carattere secondario delle attività diverse

L’articolo 3 individua i parametri per la determinazione della secondarietà delle attività diverse, classificandole in tal senso qualora, nel corso di ciascun esercizio, sussista “una delle seguenti condizioni” alternative:
1. “i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
2. “i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi”.

Ai sensi del secondo comma poi, l’organo di amministrazione, nel documentare, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il carattere secondario delle attività” deve individuare il criterio utilizzato, tenuto conto che, per espressa previsione di legge, esso è tenuto a dimostrarne la valenza secondaria e strumentale “a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Per quanto concerne il calcolo della percentuale di ricavi rispetto ai costi (art. 3, co. 1, lett. b)), occorre considerare tra le spese totali dell’Ente:

1. “i costi figurativi relativi all’impiego di volontari” iscritti nell’apposito registro “calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi”;
2. “le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale”;
3. “la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto”.

In riferimento ad entrambe le somme, invece, non rilevano “i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo settore presso enti terzi”.

Enti del Terzo Settore e attività diverse: quali obblighi e sanzioni in caso di errata individuazione?

Il mancato rispetto dei parametri previsti dall’art. 3, implica la necessità di inviare apposita segnalazione all’ufficio del RUNTS territorialmente competente (che ribadiamo oggi formalmente non esiste pur se è stato firmato il relativo decreto istitutivo e sono state individuate le modalità di iscrizione), “nonché, eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell’articolo 93, comma 5”, del D. Lgs. 117/2017, entro trenta giorni “dalla data di approvazione del bilancio.

In tal caso, le organizzazioni interessate sono tenute ad utilizzare “nell’esercizio successivo”, un rapporto tra attività principali e diverse “che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all’articolo 3, comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente”.

In caso di inadempimento o di mancata segnalazione, l’ufficio del Registro Unicodispone la cancellazione dell’ente del Terzo settore dal Registro medesimo”.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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2 commenti

  1. Defibrillatore obbligatorio anche per gli allenamenti: i corsi per ragazzi sono equiparati come concetto agli allenamenti?

    1. Buongiorno. Le segnalo in proposito il nostro ultimo approfondimento sul tema: https://www.tuttononprofit.com/2021/09/obbligo-defibrillatori-asd-ssd-associazioni-societa-sportive-dilettantistiche.html. Ciò premesso, vista anche la ratio della norma, funzionale a tutelare la salute dei praticanti le attività sportive è da ritenersi ragionevole che nel concetto di “allenamenti” rientrino tutte le attività organizzate e promosse dagli Enti interessati dall’obbligo in questione. Cordialità, Stefano Bertoletti

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