Con questo quinto contributo chiudiamo l’analisi a commento della circolare AE n. 1/E del 19 febbraio 2026 approfondendo i regimi forfetari riservati ad ETS, APS ed ODV (previsti dagli artt. 80 e 86 del CTS), le novità sulla L. 398/1991 e le disposizioni in materia di IVA.
Nei quattro approfondimenti precedenti abbiamo esaminato:
1. il test di (non) commercialità delle singole attività di interesse generale;
2. la tolleranza del 6% con il meccanismo triennale e le attività automaticamente non commerciali;
3. i regimi speciali per ODV, enti filantropici, APS e SMS;
4. il test di qualificazione fiscale soggettiva dell’ETS nel suo complesso.
I concetti fondamentali di quegli approfondimenti, indispensabili per comprendere i regimi forfetari degli ETS decorrenti dal 2026 che affronteremo di seguito, li abbiamo anche sintetizzati in due video, il primo sul test di non commercialità delle attività ed il secondo sulla qualificazione fiscale dell’Ente.
Per questo, partendo dai regimi forfetari – strumenti di semplificazione che gli ETS possono adottare per opzione nella gestione delle proprie attività soggette a regime commerciale – fino alle disposizioni IVA che la riforma non ha riscritto ma ha aggiornato su punti specifici, ecco il quadro completo!
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Il regime forfetario per gli ETS non commerciali (art. 80 CTS)
L’art. 80 del CTS introduce un regime forfetario per la determinazione del reddito d’impresa, riservato agli ETS non commerciali ai sensi dell’art. 79 co. 5 (ossia quelli che abbiano mantenuto una “qualificazione soggettiva” non commerciale in esito al raffronto delle tipologie di proventi incassati). Il regime ricalca nella sostanza quello dell’art. 145 del TUIR per gli Enti Non Commerciali in generale, con una differenza operativa rilevante: a differenza del regime TUIR – fruibile solo dagli enti in contabilità semplificata – il regime CTS è accessibile anche agli ETS non commerciali in contabilità ordinaria.
Il reddito d’impresa si determina applicando ai ricavi delle attività “commerciali” (ossia quelle di interesse generale che non soddisfano il primo test e quelle diverse ex art. 6, che sono “commerciali” per natura) un coefficiente di redditività differenziato per tipologia di attività e per scaglioni, nel dettaglio:
- prestazioni di servizi: 7% fino a 130.000 €; 10% da 130.001 € a 300.000 €; 17% oltre 300.000 €;
- altre attività: 5% fino a 130.000 €; 7% da 130.001 € a 300.000 €; 14% oltre 300.000 €.
Inoltre, in caso di contemporaneo esercizio di entrambe le tipologie, si applica il coefficiente dell’attività prevalente per ricavi, ma in mancanza di annotazione distinta, prevalgono le prestazioni di servizi.
NB: al reddito si devono sommare le componenti straordinarie positive fuori forfait ex TUIR: plusvalenze (art. 86), sopravvenienze attive (art. 88), dividendi e interessi (art. 89), proventi immobiliari (art. 90).
L’adesione si esercita con opzione nella dichiarazione annuale dei redditi, con effetto dall’inizio del periodo d’imposta, per un minimo di tre anni fino a revoca, con esclusione per gli ETS aderenti dagli ISA.
ATTENZIONE: il regime forfetario di cui all’art. 80 semplifica esclusivamente la determinazione del reddito IRES, mentre ai fini IVA restano applicabili le regole ordinarie del D.P.R. 633/1972.
Il regime forfetario per ODV e APS (art. 86 CTS)
L’art. 86 del CTS introduce invece un regime forfetario specifico riservato alle sole ODV e APS iscritte al RUNTS nelle rispettive sezioni. A differenza del regime art. 80, incide sia sulle imposte dirette che sull’IVA, ed è opzionabile anche dagli Enti che abbiano assunto la “qualificazione soggettiva” commerciale.
Il presupposto di accesso è che nel periodo d’imposta precedente i ricavi commerciali dell’Ente non abbiano superato gli 85.000 euro (soglia recentemente modificata dall’art. 2, co. 2 del D. Lgs. 186/2025).
In caso di adesione, poi, il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi un coefficiente di redditività dell’1% per le ODV e del 3% per le APS, con le componenti straordinarie (plusvalenze, sopravvenienze, proventi immobiliari) fuori dal forfait e soggette a tassazione senza incidere sulla soglia.
NB: la fuoriuscita dal regime per superamento della soglia o perdita dei requisiti opera dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica.
Semplificazioni operative
Le ODV e le APS che optano per questo regime beneficiano di un pacchetto rilevante di semplificazioni, tra cui: esonero dagli obblighi di registrazione e scritture contabili tributarie; esclusione dagli ISA; esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi ed esonero dall’emissione della fattura, salvo per le operazioni in cui l’Ente risulti debitore d’imposta per legge.
Il profilo IVA
Sul fronte IVA, infine, il regime forfetario ex art. 86 legittima il non addebito dell’IVA in rivalsa in assenza di detrazione della stessa sugli acquisti, con esonero da tutti gli adempimenti IVA ordinari (dichiarazione annuale, liquidazioni periodiche, registri), mentre restano obbligati alla sola conservazione e numerazione delle fatture di acquisto.
La L. 398/1991 e i regimi forfetari di ETS/APS/ODV dal 2026
Il CTS modifica l’ambito soggettivo di applicazione della L. 398/1991 con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Dal 2026 il regime non si applica più:
- alle ASD e SSD che scelgono di iscriversi al RUNTS, assumendo anche la qualifica di ETS;
- alle associazioni senza fini di lucro, alle pro-loco e alle associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, indipendentemente dall’iscrizione al RUNTS (per abrogazione delle norme di estensione).
NB: la L. 398/1991 continua ad applicarsi esclusivamente alle ASD e SSD, ovviamente iscritte e riconosciute dal RASD, che siano rimaste fuori dal RUNTS, secondo le note e consolidate regole ai fini delle imposte e dell’IVA.
Le disposizioni IVA contenute nel Codice del Terzo settore
La circolare chiarisce con nettezza il perimetro: la riforma del Terzo settore non ha introdotto una parallela/nuova disciplina IVA per gli ETS. Ai fini IVA, infatti, le attività svolte dagli ETS continuano a essere valutate secondo i presupposti del D.P.R. 633/1972 ed i principi della direttiva 2006/112/CE, mentre il principio di non commercialità dell’art. 79 CTS opera esclusivamente ai fini IRES.
Le novità sul fronte IVA riguardano l’estensione agli ETS – per effetto del D. Lgs. 186/2025, con decorrenza dal 2026 – di alcune esenzioni previste dall’art. 10 del D.P.R. 633/1972 già applicabili alle (oramai scomparse) ONLUS, con perimetro soggettivo variabile a seconda della specifica disposizione.
NB: in tema IVA, per ASD/SSD ed ETS, rinviamo alla proroga del regime di esclusione fino al 31.12.2035.
Una circolare attesa: punto di partenza, non di arrivo
Con questo quinto contributo abbiamo esaurito i commenti alla circolare AE n. 1/E del 19 febbraio 2026, un provvedimento di prassi atteso, che offre finalmente agli operatori un quadro interpretativo organico su una delle riforme fiscali più significative per il mondo “Non Profit” degli ultimi decenni – analogamente, per certi versi, a quanto avvenuto per ASD e SSD con i decreti di riforma dello sport dilettantistico.
Il percorso compiuto in questa serie – dai test sulle singole attività alla qualificazione soggettiva dell’ente, dai regimi speciali per categoria ai regimi forfetari ed alle disposizioni IVA – restituisce un sistema coerente ma complesso, che richiede un monitoraggio costante anno per anno.
La gestione consapevole di questi meccanismi è oggi una scelta strategica oltre che un obbligo normativo.
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Buongiorno e grazie per i complimenti!
Mi perdoni ma il supporto relativo all'EAS è per noi esclusivamente rivolto ai nostri clienti in abbonamento, in quanto la compilazione è molto delicata.
Le consiglio comunque di leggere qui http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Enti+associativi+modello+EAS/Modello+EAS/Istruzioni+Modello+per+la+comunicazione+dei+dati+rilevanti+ai+fini+fiscali+da+parte+degli+Enti+associativi/Istruzioni+modello+enti+associativi.pdf
I migliori saluti,
Gabriele Aprile
Buongiorno!
Volevamo innanzitutto complimentarci per il vostro lavoro, abbiamo scaricato diversi vostri e-book e li abbiamo trovati davvero molto chiari e sintetici!
Spero possiate aiutarci a risolvere alcuni dubbi sorti durante la compilazione del modello EAS, premettendo che siamo un'associazione culturale la cui unica attività, almeno per il momento, è lo svolgimento di un doposcuola rivolto ai bambini, le domande sono:
1. cosa si intende x corrispettivi specifici di cui al punto 12, visto che i soci oltre a versare la quota annuale verseranno anche una quota mensile x il doposcuola, la risposta deve essere SI?
2. conseguentemente rispondendo SI al punto 12, la risposta dovrà essere no al punto 14 e viceversa?
3. poichè la nostra associazione si dovrà avvalere di collaboratori occasionali per lo svolgimento dell'attività al punto 16 quale dovrà essere la risposta esatta?
Ringraziandovi anticipatamente porgo
Distinti saluti
Buongiorno.
Innanzitutto occorre sapere quando è stata fatta questa variazione. Inoltre,se la variazione è già stata comunicata con modello AA5/6 o AA7/10, non c’è bisogno di inviare un nuovo EAS.
I migliori saluti
Dott. GABRIELE APRILE
Buongiorno,
siamo in regime di 398, ciò premesso, avendo cambiato parte del CdA, ma non il legale rappresentante, dobbiamo RIpresentare il modello EAS entro domani? Grazie
Buonasera… abbiamo variato alcuni membri del C.d.A. (non il Legale Rappresentante nè il Vice Presidente). Dobbiamo rifare il Modello EAS? Grazie.
Buongiorno.
Direi di no, anche perchè l'Agenzia entrate, avendoVi attribuito la partita iva attraverso uno specifico modello, non ha bisogno di altre comunicazioni.
I migliori saluti,
Gabriele Aprile
Buongiorno,
un dubbio sul modello EAS: al momento della costituzione della nostra associazione, ho barrato alla casella 37 la scelta di aver optato per il regime forfettario di cui alla legge 398/1991.
Devo fare altre comunicazioni o basta questa indicazione nel modello EAS?
Grazie per l'aiuto
Buongiorno e grazie per il commento ed i ringraziamenti.
Restiamo a disposizione per qualsiasi necessità.
I migliori saluti
Gabriele Aprile
Vogliamo ringraziare "Movida", nella persona del Dott. Gabriele Aprile, per il garbo, la disponibilità e la competenza con cui ci ha fornito chiarimenti sulle procedure di estinzione di un' associazione no profit.
Non è facile trovare interlocutori di tale spessore umano e professionale.
Sinceramente.
Giovanna ed Antonio