Nei tre contributi precedenti abbiamo analizzato dapprima come si verifica la natura commerciale o non commerciale delle singole attività di interesse generale svolte dagli ETS a partire dal 2026, poi il meccanismo del 6% con le entrate escluse dal reddito ed infine i regimi speciali riservati a OdV, enti filantropici, APS e SMS: c’è però un secondo livello di analisi, determinante, poichè il suo esito certifica la qualificazione fiscale dell’Ente nella sua interezza per quel periodo d’imposta. Si tratta di quello previsto dall’art. 79 co. 5, che la circolare AE n. 1/E del 19 febbraio 2026 approfondisce dal paragrafo 2.3.
La domanda cui risponde questo test è diversa: non “questa attività è commerciale?“, ma “l’Ente, nel complesso, è commerciale o non commerciale?“. La risposta incide non solo sul regime fiscale applicabile, ma anche sull’accesso a specifici benefici riservati agli ETS non commerciali.
Il criterio di qualificazione fiscale degli ETS dal 2026: raffronto tra proventi commerciali ed entrate non commerciali
Il Codice del Terzo settore stabilisce che si considerano non commerciali gli ETS diversi dalle imprese sociali che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale in conformità ai criteri di non commercialità previsti dallo stesso Codice. In caso contrario – ossia quando i proventi delle attività svolte in forma d’impresa con modalità commerciali superano le entrate non commerciali – l’ETS assume fiscalmente la qualifica di ente commerciale, indipendentemente da quanto previsto dallo statuto.
Si tratta quindi di un (semplice) criterio matematico – comparativo, che si basa sul raffronto tra due aggregati contabili, calcolato alla fine di ogni periodo d’imposta. La qualificazione fiscale di un ETS dal 2026 si presenta quindi come dato variabile – che può cambiare negli anni – in funzione dell’andamento effettivo della gestione e non della natura dell’ente (che rimane iscritto al RUNTS) o del suo statuto.
Cosa si computa tra i proventi commerciali
Sul lato commerciale del raffronto rientrano:
- i ricavi delle attività di interesse generale ex art. 5 CTS svolte in forma d’impresa non in conformità ai criteri di non commercialità dei co. 2, 2-bis e 3 dell’art. 79 (inclusi gli apporti economici delle amministrazioni pubbliche correlati a tali attività);
- i proventi delle attività diverse ex art. 6 CTS svolte in forma d’impresa, escluse le sponsorizzazioni, le pubblicità e le attività diverse occasionali.
Su questo ultimo punto la circolare del 19 febbraio 2026 (così come la norma) è esplicita: i proventi di un ETS derivanti da sponsorizzazioni, pur essendo fiscalmente imponibili come componenti positivi di reddito, sono espressamente esclusi dal computo ai fini del test di qualificazione fiscale.
Idem per i proventi derivanti da raccolte fondi svolte con carattere di continuità in forma corrispettiva: commercialmente rilevanti, ma anch’essi neutrali.
La ratio è chiara: gli strumenti di autofinanziamento di un ETS non devono condizionarne la qualificazione.
Cosa si computa tra le entrate non commerciali
Sul lato non commerciale del raffronto rientrano, in base all’art. 79 co. 5-bis del CTS:
- i contributi pubblici e privati non aventi natura corrispettiva, oppure destinati a finanziare attività di interesse generale qualificate non commerciali in base ai co. 2, 2-bis e 3;
- le sovvenzioni e le liberalità, intese come apporti spontanei e privi di corrispettività;
- le quote associative non aventi natura corrispettiva, ovvero quelle non correlate a prestazioni differenziate nei confronti degli associati;
- i proventi non commerciali delle attività di OdV e APS ex artt. 84 e 85 CTS;
- i proventi delle attività di interesse generale non commerciali in base al test del co. 2 e 2-bis, compresi i corrispettivi pagati dagli utenti e i contributi pubblici correlati, qualora l’attività risulti non commerciale all’esito del raffronto tra corrispettivi e costi effettivi;
- i proventi da raccolta fondi occasionale e da sollecitazione al pubblico priva di corrispettività;
- il valore normale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi erogate gratuitamente o a corrispettivi inferiori al valore normale. NB: questa componente è fondamentale poiché senza di essa, gli enti che erogano i propri servizi gratuitamente – e che quindi non generano ricavi – rischierebbero di risultare commerciali per effetto di qualsiasi entrata commerciale marginale, anche irrilevante.
Un’avvertenza importante, che la circolare sottolinea: la riconduzione dei contributi alle entrate non commerciali vale unicamente ai fini del test di qualificazione soggettiva. Se all’esito del raffronto l’ente risulta commerciale, tutti quei contributi – anche quelli non corrispettivi – assumono rilevanza reddituale come componenti positivi del reddito d’impresa. Il meccanismo è quindi asimmetrico: contribuiscono a “difendere” la qualifica non commerciale, ma se la difesa non regge, perdono la loro neutralità fiscale.
Prima di esemplificare l’analisi con un esempio numerico, ecco una sintesi animata del raffronto comparativo: i due piatti della bilancia, le voci neutrali e i due esiti possibili del test, con le conseguenze del caso.
Qualificazione fiscale ETS dal 2026: un esempio dalla circolare
La circolare illustra il meccanismo con un esempio numerico:
| Entrate non commerciali | € | Proventi commerciali | € |
|---|---|---|---|
| Attività con corrispettivi ≤ costi effettivi | 100 | Attività con corrispettivi > costi (forma d’impresa) | 500 |
| Liberalità | 150 | Attività diverse svolte in forma d’impresa | 20 |
| Contributi pubblici a fondo perduto | 100 | ||
| Quote associative | 100 | ||
| Raccolta fondi | 200 | ||
| Valore normale prestazioni gratuite | 100 | ||
| Totale | 750 | Totale | 520 |
| Sponsorizzazioni (neutrali) | 400 |
In questo caso l’ente risulta non commerciale (750 > 520). Le sponsorizzazioni (400) non entrano nel raffronto, ma concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Quando l’ETS risulta commerciale: cosa non cambia
Un punto che la circolare chiarisce – e che vale la pena sottolineare – è che la prevalenza dei proventi commerciali non comporta tout court la perdita della qualifica di ETS né la cancellazione dal RUNTS. L’ente rimane iscritto e mantiene la sua natura giuridica: ciò che muta è esclusivamente la qualificazione fiscale, dal momento che l’Ente diviene commerciale ai fini delle imposte sui redditi, con la conseguente applicazione delle regole del Titolo II, Capo II, del TUIR previste per le società e gli enti commerciali, e la perdita dell’accesso ai benefici fiscali riservati agli ETS non commerciali.
Sul piano degli adempimenti, il mutamento di qualifica comporta:
- l’obbligo di comunicazione al RUNTS della perdita della natura non commerciale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale si è verificata (art. 20 co. 1 lett. e) e co. 5 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106);
- l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, in aggiunta al RUNTS, per gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma d’impresa commerciale (art. 11 co. 2 CTS).
Decorrenza del mutamento di qualifica per un ETS commerciale
La qualifica muta a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale: per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 1° gennaio dell’anno in cui si verifica la prevalenza dei proventi commerciali.
La circolare chiarisce la duplicità degli effetti:
- sul piano sostanziale (modalità impositive), gli effetti decorrono dall’inizio del periodo d’imposta in cui l’Ente ha avuto contezza della perdita della qualifica non commerciale;
- sul piano degli adempimenti contabili, l’ETS disporrà di tre mesi dalla sussistenza dei presupposti per adeguare le scritture contabili alla mutata qualifica, comprendere nell’inventario tutti i beni del patrimonio e adottare la contabilità ordinaria prevista per gli Enti commerciali.
ATTENZIONE: solo per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 (quindi 2026 e 2027 per gli Enti con esercizio coincidente con l’anno solare) il mutamento di qualifica – sia da non commerciale a commerciale che viceversa – opera a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento, attenuando l’impatto con la concessione di un anno di adeguamento.
Il passaggio dei beni strumentali (art. 79-bis CTS)
Il D. Lgs. 186/2025 ha introdotto nel Codice l’art. 79-bis, che disciplina il passaggio dei beni strumentali dall’area commerciale a quella non commerciale in conseguenza del mutamento di qualifica fiscale. La norma prevede la possibilità – su opzione da esercitarsi in dichiarazione – di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile la plusvalenza che si genererebbe ai sensi dell’art. 86 del TUIR per la fuoriuscita dal regime d’impresa, a condizione che i beni siano destinati all’attività statutaria e utilizzati esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con la sospensione che decadrà se i beni dovessero venir destinati a finalità diverse o ceduti a titolo oneroso.
NB: per i profili applicativi specifici, è opportuno un approfondimento dedicato.
Dal 2026 la qualificazione fiscale di un ETS dipende da due test
Dopo i primi tre contributi di questa serie (1, 2, 3), il quadro del sistema fiscale del Titolo X del CTS (con le conseguenze per gli Enti non iscritti al RUNTS) è con questo 4° approfondimento pressoché completo.
I due livelli su cui opera sono distinti e sequenziali:
- primo livello (art. 79 co. 2, 2-bis, 3 e 4): verifica attività per attività se ciascuna è commerciale o non commerciale, con le regole sui costi effettivi, la tolleranza del 6%, la non commercialità automatica e le esclusioni dal reddito;
- secondo livello (art. 79 co. 5 e 5-bis): verifica complessiva dell’ETS, raffrontando il totale dei proventi commerciali con il totale delle entrate non commerciali, per determinare la qualificazione soggettiva e le relative conseguenze sul piano impositivo.
Nel quinto e ultimo contributo di questa serie esamineremo i regimi forfetari previsti dagli artt. 80 e 86 del CTS – visto l’addio forzato alla L. 398/91 per gli ETS – e le disposizioni in materia di IVA contenute nel Codice del Terzo settore, da leggere alla luce della proroga del regime di esclusione fino al 31.12.2035.
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Grazie.
Buongiorno,
e grazie per aver effettuato l’acquisto.
1) L’art. 143 comma 3 lett. a) del T.U.I.R. dispone: “Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione". In altre parole nel limite delle due raccolte fondi annuali ed entro i citati 51.645,69 € complessivi non si considerano reddito imponibile i proventi incassati.
2) I contributi pubblici non rientrano nel computo del limite annuale a meno che siano erogati esclusivamente durante le due raccolte fondi di cui sopra;
3) Occorre valutare caso per caso ed assumere comportamenti prudenziali, non essendo stato precisato dal legislatore quale sia il significato di “occasionale”.
Cordialità, Stefano Bertoletti
Vi scrivo per conto di un’Associazione Culturale che organizza parte dei festeggiamenti del Santo Patrono della città.
Ho letto la vostra pubblicazione “Raccolta Fondi”, ho dei dubbi pertanto sono qui a porre un quesito.
Le nostre attività si svolgono in tre giorni consecutivi e comprendono più iniziative (concerti di musica folk, stand di distribuzione di prodotti tipici, pranzo per le vie del Centro).
Il reperimento delle risorse economiche avviene nelle seguenti modalità:
1. Raccolta fondi durante la distribuzione di prodotti tipici (il beneficiario è libero di corrispondere qualsiasi cifra);
2. Raccolta fondi per l’organizzazione del pranzo (viene fissato un contributo minimo);
3. Erogazioni liberali da imprese ed aziende locali (le quali hanno il nostro ringraziamento mediante la proiezione del loro logo durante i concerti di musica folk);
4. Contributi da enti pubblici;
5. Crowdfunding;
6. La raccolta fondi finalizzata alla realizzazione degli eventi si sviluppa nell’arco di più mesi e quindi non solo nei giorni degli eventi.
Premesso ciò si domanda:
• In merito al punto 3 se la proiezione del logo può essere intesa come sponsorizzazione anche se la raccolta fondi annuale è inferiore ad € 51.645,69;
• In merito al punto 4 se i contributi pubblici rientrano nel computo dei fondi raccolti nell’anno;
• In merito al punto 6 se potrebbe venir meno il carattere dell’occasionalità.
Grazie per la preziosa collaborazione
Alessandro Iuzzolino
Buongiorno. La raccoltà di pubblicità effettuata da un'Associazione rientra nel novero dei proventi commerciali, con tutte le conseguenze del caso (http://www.tuttononprofit.com/2014/03/pubblicita-per-le-associazioni-non-profit.html); discorso diverso per le erogazioni liberali, le quali rappresentano per l'Ente un incasso istituzionale in quanto privo di alcun rapporto sinallagmatico tra le parti. Cordialità, Stefano Bertoletti
Le erogazioni liberali raccolte presso aziende che vengono ringraziate con la proiezione del loro logo durante l'evento possono essere intese come pubblicità anche se l'Associazione realizza incassi annui inferiore ad € 51.645,00 ?
Grazie
Buongiorno. Rispondo per punti:
1 – verificate le previsioni statutarie assolutamente sì;
2 – le cessioni di beni per la vendita si configura come come attività non decommercializzata;
3 – se immaginate di organizzare un evento ad hoc secondo le previsoni ed i parametri di quanto indicato nell'articolo di cui sopra e nella guida prodotta in tema di raccolta fondi assolutamente sì.
Cordialità, Stefano Bertoletti
Salve, siamo un'associazione culturale musicale. Offriamo vari servizi ai nostri associati (corsi, supporto creativo etc.) promuoviamo la cultura musicale attraverso manifestazioni e seminari.
Una delle nostre recenti iniziative è stata il recupero di oggetti musicali specialmente d'epoca (ad esempio vecchi strumenti e vinili…quindi rimessi a nuovo…e salvati dall'abbandono).
Per sostenere le nostre attività avevamo pensato di vendere gli oggetti recuperati (che quindi non sono nuovi). Vorremmo sapere:
1) è possibile attuare questa iniziativa?
2) se si, questo tipo di attività è da considerarsi commerciale?
3) si può configurare come una raccolta fondi?
Grazie per la disponibilità.
Buongiorno. Trova dettagliate le modalità di organizzazione e gestione delle raccolte fondi nella Guida indicata. In relazione all'ultimo quesito la cessione dietro corrispettivo di un bene nuovo prodotto per la vendita rappresenta sempre attività commerciale ex art. 148 n.4. Cordialità, Stefano Bertoletti
Buongiorno siamo un'associazione culturale affiliata a ente nazionale. Avremmo delle domande sulla normativa.
1.le raccolte fondi sono 2 all'anno ma ogni singola raccolta fondi per quanti giorni consecutivi può protrarsi?
2. vorrei usare uno strumento di crouwdfunding online tipo Eppla. È possibile?
3. se si, è un problema che la durata minima per raggiungere la cifra stabilita sia di 15 o 30 giorni?
4.è possibile vendere online magliette dell'associazione, a un prezzo di 15 euro l'una, come raccolta fondi?
5.se si, per quanti giorni consecutivi può protrarsi la vendita?
6.in caso si organizzi un evento con ingresso a pagamento per la raccolta fondi, per tali biglietti bisogna comuincare/pagare qualcosa alla siae?
7.in questo evento si possono vendere oggetti come magliette, calendari, portachiavi, ecc di valore inferiore a 25 euro? O essendo oggetti prodotti appositamente a tale scopo verrebbero considerate come vendite da attività commerciale?
Per finire un piccolo off topic:
8. nel momento in cui una persona si associa, al prezzo stabilito uguale per tutti di 15 euro, è possibile offrire dei “pacchetti di benvenuto” diversificati? Ad esempio: con 5 euro in più hai il calendario, con 15 euro in più hai la maglietta più il calendario e così via?O questa sarebbe attività commerciale?
Grazie
La ringrazio lo stesso per la disponibilità
Buona sera Maria. Trattandosi di enti pubblici la disciplina di riferimento è differente, e come tale lontana dal nostro settore operativo. Diversa è l'ipotesi in cui levento fosse stato organizzato da un'associazione, per le quali vigevano le regole precisate in guida. Cordialità, Stefano Bertoletti
L'evento è organizzato dagli istituti dei tre gradi scolastici che per questa occasione si costituiscono in rete. Non c'è nessun altro ente.
Il dubbio è se la scuola, in quanto ente pubblico, può chiedere l'offerta libera e, se sì, se deve rendicontarla ecc..
Buon giorno. Giuridicamente quel Ente organizza l'evento? Chiarito questo è possibile configurare, e di conseguenza disciplinare, le offerte che possono venire raccolte in quell'occasione. Cordialità, Stefano Bertoletti
Salve, siamo un gruppo di insegnanti di scuole elementari, medie e superiori e da un po' di anni organizziamo un presepe vivente in ambito cittadino. Di anno in anno, le scuole dispongono di sempre meno somme da destinare a progetti. Potremmo chiedere un'offerta libera ai visitatori per coprire le spese di acquisto materiali, beni e servizi utilizzati per l'organizzazione dell'evento?
Grazie
Buona sera Silvia.
Quanto Lei ha scritto è assolutamente lo specchio della realtà, nel senso che anche a noi non risultano indicazioni chiare e precise in merito al quesito posto.
Il consiglio è di fare un interpello all'Agenzia delle Entrate.
I migliori saluti,
Gabriele Aprile
Buongiorno!
le scrivo a nome di un'associazione Culturale, stiamo per organizzare un intero mese di raccolta fondi nel quale però saremo presenti solo nei giorni festivi (sabato e domenica)
Il dubbio è questo, e penso possa interessare moltissimi dei vostri lettori: se si organizza un mese di raccolta fondi all'anno, si può considerare con un unico evento o diventano tanti eventi quante sono le giorante lavorate? Sarebbe un bel problema perchè per un unico evento di un mese di attività, diventerebbero 8 eventi!!!
Abbiamo cercato ovunque questa info ma nessun riferimento legislativo ne fa menzione con chiarezza.
Grazie per qualsiasi indicazione sarete in grado di fornirci. Complimenti per la vostra chiarezza e per la qualità degli e-book che ci sono stati utilissimi per chiarire numerosi dubbi.
Buon lavoro!
Esatto! Ci aggiorniamo via mail
si l'avevo letto ma la confusione è rimasta!ma fate consulenza privata?prezzi?cmq le invio una mail per info grazie1000
Buongiorno. Legga qui http://www.tuttononprofit.com/2013/10/come-distinguere-le-attivita.html . Vi invito a contattarmi privatamente all'indirizzo gabriele@movidastudio.it
I migliori saluti, Gabriele Aprile
salve siamo una aps che si occupa di attività ricreative per i bambini, per far conoscere la nostra ass. (come campagna tesseramenti) vorremmo partecipare ad una sagra organizzata da un'altra ass del mio paese facendo delle attività con i bambini in piazza tipo giochi, regaliamo palloncini ecc e diamo volantini informativi. per tutto questo l'ass ci concede un piccolo compenso possiamo considerare tutto questo come raccolta fondi o come rimborso spese?come si contabilizza ? devo fare una convenzione con l'altra ass.?devo comunicarlo hai soci o deve essere verbalizzato dal consiglio?….scusa le mie 1000 domande ma abbiamo iniziato da poco e siamo in un mare di confusione non vorrei avere problemi per 2denari! grazie 1000
Le offerte possono essere raccolte in qualsiasi momento del concerto (anche se per logica il momento migliore sarebbe prima dell'inizio dell'evento stesso).
La SIAE è comunque da pagare, ma non perchè venga richiesta un'offerta, ma per l'evento di per se.
I migliori saluti,
Gabriele Aprile
La ringrazio della risposta, non abbiamo intenzione di aprire partita iva. Ma le offerte possono essere raccolte indifferentemente a inizio concerto (all'entrata) che all'uscita?
Mi hanno detto che la siae è cmq da pagare (anche sulle offerte) lei me lo conferma?
Ancora grazie
Buongiorno Sara.
La libera offerta può essere una soluzione per non aprire partita IVA come Associazione, ma ovviamente anche 1 euro deve andare bene.
Diversamente, potete aprire partita iva come Associazione e vendere i biglietti di ingresso. Ovviamente questa è attività commerciale e preventivamente devo aver comunicato alla SIAE dell'evento richiedendo i biglietti d'ingresso.
Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore supporto professionale.
I migliori saluti,
Gabriele Aprile
gabriele@movidastudio.it
Gentilissimo Gabriele,
sono la presidente di una ass Onlus con codice fiscale. Per raccogliere fondi stiamo organizzando un concerto e mi chiedevo come gestire il "biglietto di entrata" visto che se non sbaglio non possiamo venderli ad un costo prestabilito ma dovremmo permettere alla gente di fare una offerta libera. E' corretto questo? Quale è la formula più giusta?
Grazie e complimenti al sito!
Sara