Terzo settore: pubblicata la Circolare 1/E di Agenzia Entrate sul regime fiscale

Terzo settore: pubblicata la Circolare 1/E di Agenzia Entrate sul regime fiscale

È stata pubblicata ieri la circolare n. 1/E con cui Agenzia delle Entrate ha fornito i primi ufficiali “Chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore“, interpretando in modo organico le disposizioni sul regime fiscale degli Enti di cui al D. Lgs. 117/2017.

L’intervento era particolarmente atteso dopo l’autorizzazione europea, in vista dell’entrata in vigore del nuovo regime fiscale previsto dal Titolo X del Codice del Terzo settore a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, e dunque (per la maggioranza degli Enti) dal 1° gennaio scorso.

Come avevamo anticipato, l’uscita della circolare rappresentava un passaggio fondamentale per comprendere l’interpretazione di Agenzia Entrate sulla concreta applicazione delle nuove regole fiscali del Terzo Settore: con questo documento si apre dunque ora una fase di lettura ed analisi che coinvolgerà Enti, consulenti e Reti Associative Nazionali.

Cosa contiene la circolare di Agenzia Entrate sul Terzo Settore

Il documento – particolarmente ampio – affronta in modo sistematico:

  • la struttura del Codice del Terzo Settore;
  • i criteri di non commercialità delle attività di interesse generale;
  • la qualificazione fiscale degli enti del Terzo settore;
  • i regimi forfetari previsti per specifiche categorie di ETS (come ODV e APS);
  • il coordinamento tra Codice del Terzo settore e TUIR;
  • le disposizioni transitorie e il passaggio definitivo al nuovo regime fiscale dal 2026.

Nel comunicato stampa di ieri, Agenzia Entrate ha evidenziato che la versione ufficiale della circolaretiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori nel corso della “consultazione pubblica” che si è chiusa lo scorso 23 gennaio“, mirando a garantire un’applicazione uniforme delle nuove disposizioni.

La pubblicazione arriva in un momento cruciale per il Terzo Settore, data la piena operatività (per la stragrande maggioranza degli Enti) del nuovo regime fiscale: è infatti essenziale comprendere correttamente il nuovo quadro normativo e le implicazioni sulle attività di interesse generale, su quelle diverse e sulle raccolte fondi, in funzione dei “test di commercialità“, strumenti indispensabile per “stabilire se un’attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini Ires“, con conseguenze dirette sulla qualificazione, commerciale o meno, di ciascun Ente del Terzo Settore.

Nei prossimi giorni pubblicheremo approfondimenti specifici sui principali aspetti trattati, con un’analisi operativa e pragmatica per tutti gli interessati: stay tuned!

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38 commenti

  1. Il certificato medico non occorre per la pratica di attività ludico-motorie-amatoriali. L'attività ludico motoria non agonistica non esiste, poichè o trattasi di attività sportiva non agonistica (per la quale occorre il certificato medico) o di attività ludico motoria, per la quale non occorre alcun certificato medico. Se qualificata come attività sportiva occorre il certificato, diveramente no. Cordialità

  2. La ringrazio Dott Bertoletti.
    Pertanto io non sono tenuta a presentare il certificato neanche se me lo richiedono a fini assicurativi? E la piscina può obbligarmi a non far fare il corso di acquaticita al bambino visto che non presenterò il certificato? Comunque il corso di acquaticita viene definito come attività ludica motoria non agonistica.
    Cordialmente Sara

  3. Buon giorno Sara.
    L'autocertificazione in tema di idoneità alla pratica sportiva, ai fini di legge, non libera il gestore da responsaiblità. Se però trattasi di attività ludico motorie amatoriali, come da Lei indicato nel Suo questito, il certificato medico non occorre proprio, essendo stato chiaramente abolito dal Decreto Balduzzi, come può leggere qui: http://www.tuttononprofit.com/2013/09/obbligo-di-certificato-medico-per_26.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. Buongiorno sono Sara,
    Avrei bisogno di un chiarimento in merito ai certificati medici per attività ludico motorie presso una piscina affiliata al coni.
    La piscina richiede obbligatoriamente il certificato per attività ludico motorie per il mio bambino di 21 mesi. Mi sono informata e la legge non lo ritiene obbligatorio, quindi molto probabilmente la loro richiesta è solo a fini assicurativi. Pertanto volevo sapere se sono obbligata lo stesso a portare il certificato o posso fare io un autocertificazione come consigliata dal mio pediatra? Grazie

  5. Buon giorno Corrado.
    La ringrazio per il contributo ma a mio modesto parere non si tratta di "misconoscenza della norma", in quanto la citata norma non stabilisce che il minus sia da ritenersi necessariamente ricompreso nel certificato "più completo" né statuisce che il gestore di una ASD/SSD possa farsi bastare il certificato di idoneità agonistica ad un'altra disciplina. Trattasi pertanto a mio avviso più che di "misconoscenza della norma" di vuoto normativo, che non posso che auspicare che qualche legge colmi il prima possibile. Cordialità, Stefano Bertoletti

  6. Buonasera,

    Comprendo a pieno la Sua descrizione, peró quello che ha ribadito non é preciso, in parte.
    O meglio, avendo conseguito un certificato rilasciato da uno specialista di medicina sportiva sono stati effettuati degli accertamenti puntuali e precisi al fine di riscontrare la PIENA idoneità fisico-psico-motoria e per l'appunto scongiurare i mali che potrebbero sopraggiungere in caso di sovra-sforzi (ECG basale, spirometria,esame sotto sforzo sulla bici, sui gradoni e analisi delle urine,elettroncefalogramma ecc).
    Ergo che, un certificato amnestico della dottoressa venga derogato da un certificato fatto da un medico specialista in quanto non si parla di certificati equipollenti ma di un plus che anche il più neofita dei legislatori, riconoscerà per ovvia analogia che il minus è ricompreso nel primo.
    Mi sono allenato sempre e dovunque con il CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO e a mio avviso, la misconoscenza della norma non è da parte mia in quanto ho provveduto con la massima accuratezza ad una precisa analisi fisica ed attitudinale della mia salute, ma nella conoscenza della norma da parte del gestore/responsabile della struttura sportiva.

    Porgo i miei migliori saluti.
    Corrado L.

  7. Buon giorno. Mi trovo in accordo con Lei dal punto di vista teorico, ma in questo caso, nei fatti, purtroppo è difficile applicare la teoria. Come potrebbe infatti secondo Lei esprimersi un giudice nell'ipotesi di evento lesivo occorso ad un soggetto idoneo alla pratica agonistica dello sci ma colpito da infarto mentre partecipava ad un corso di spinning? Comprendo le Sue perplessità, ribadisco, in parte condivisibili, ma allo stesso modo comprendo il gestore del centro sportivo che frequenta, che per cautela necessita che Lei sia ritenuto idoneo alla pratica dell'attività sportiva non agonistica. Cordialità, Stefano Bertoletti

  8. Buonasera,
    Volevo sollevare un fatto che per quanto mi riguarda trovo piuttosto assurdo:
    Sono un atleta agonista di sci alpino e discipline veloci con certificato medico rilasciato da un medico sportivo con elettrocardiogramma sotto sforzo visita con elettroncefalogramma ecc
    Nella mia palestra insistono perentoriamente che il mio certificato medico NON è idoneo per quel tipo allenamento che svolgo normalmente in palestra e mi richiedono un certificato medico NON agonistico sostendo l'invaliditá del mio certificato.
    È mai possibile che un certificato medico rilasciato da specialista non sia valido per una attività NON agonistica?

    Grazie mille

  9. Buon giorno. L'Ente in questione è un'ASD iscritta al CONI, corretto? I pagamenti che i soci effettuano per partecipare a detta attività vengono considerati istituzionali? I collaboratori che organizzano detta attività vengono pagati con i compensi ex lege 342/2000? Se la risposta a questi tre quesiti è sì non vi è dubbio alcuno che trattasi di attività sportiva dilettantistica per la quale occorre la presentazione di certificato medico di idoneità… Cordialità, Stefano Bertoletti

  10. Scusate l'intromissione. Se la mia ASD tra le altre svolge anche attività come Ginnastica Vertebrale, come la devo inquadrare?
    Attività sportiva o no? Attività culturale? Posso non chiedere il certificato? Capirete che mi pare un po' una forzatura per chi volesse partecipare. Non capisco quale possa essere la discriminante, la linea di confine per pretendere o meno il certificato.
    Grazie mille per la risposta.

  11. Buongiorno.
    Sto per fondare un associazione di ballo per organizzare lezioni ed eventi dove le persone praticano liberamente il ballo durante serate di musica. Opterò per l'affiliazione a un ente di promozione sportiva e culturale.
    L'attività che i praticanti svolgeranno sarà quindi di due tipi differenti:
    1. Le lezioni di gruppo seguite da un insegnante
    2. Il ballo libero durante tali serate, che in teoria rientra nelle attività ludico-motorie, non essendoci alcun insegnante che somministri lezioni durante tali eventi.

    In questa situazione per chi é dovuto il certificato?
    Solo per i partecipanti alle lezioni oppure per tutti, dato che risultiamo come associazione sportiva affiliata al CONI?

    In ultima analisi, se optiamo invece per la fondazione di un associazione culturale per la sola promozione del ballo libero, tali obblighi decadono pur affiliandoci a un ente di promozione sportiva e culturale?

  12. p.s. se posso permettere anche una considerazione personale, oltre a quello che dice la normativa (che è molto chiara) bisognerebbe apprezzare i gestori che ci tengono alla salute dei frequentatori richiedendo il certificato medico!!!!

  13. Buongiorno.
    Premesso che non posso essere io a definire cosa è bianco e cosa è nero, una SSD svolge per proprio DNA una attività sportiva dilettantistica. Sono comunque assolutamente d'accordo sulla scelta dei gestori di richiedere il certificato.
    I migliori saluti, Gabriele Aprile

  14. Grazie per il chiarimento. Il punto è che nel regolamento non è scritto nulla al riguardo ed i gestori dicono che il certificato serve solo ai fini assicurativi perchè, in caso di infortunio, l'assicurazione non copre.
    A prescindere da questo aspetto, Le chiedo, cortesemente, di chiarirmi se l'attività che io svolgo in palestra è ludico-motoria, quindi esente dall'obbligo di certificato medico. In tal caso, infatti, credo che firmando una liberatoria posso accedere anche senza certificato.
    Cordiali saluti

  15. Buona sera.
    Indipendentemente dal fatto che siate o meno tesserati, se statuto e/o regolamento della SSD richiede ai fruitori dei servizi il certificato medico per attività sportiva non agonistica, i gestori della SSD possono decidere che chi non è in possesso di tale certificato non abbia accesso agli spazi ed alle attività.
    I migliori saluti, Gabriele Aprile

  16. Salve, la mia palestra (è una SSD) mi chiede il certificato medico per poter accedere alla sala attrezzi ed allenarmi. E' corretto? La mia non è semplice attività ludico-motoria? Io e gli altri clienti non siamo "tesserati" ma semplici fruitori. Grazie per l'eventuale chiarimento.

  17. Buongiorno. Conosce quanto indica la normativa ed ora ha anche la risposta di un legale. Le consiglio di stampare le linee guida e la risposta dell'avvocato, di conservarle insieme e di tenerle a disposizione qualora dovessero contestarVi la scelta di non aver richiesto il certificato medico.
    I migliori saluti, Gabriele Aprile

  18. Grazie. Mi permetto di sottoporre questa risposta datami da un legale sulla stessa domanda, cioè se è necessario il certificato medico:premetto che la risposta è di settembre e si parla di gruppi di cammino..che sarebbero esentati:
    di seguito trova la risposta al quesito che ha sottoposto alla mia attenzione.
    SOLUZIONE: Alla luce di quanto esposto, i “gruppi di cammino” costituiscono un’attività per la quale i partecipanti sono esplicitamente esonerati da qualunque tipologia di certificato medico. Resta tuttavia raccomandato anche per essi un controllo medico con valutazione di eventuali fattori di rischio.
    MOTIVAZIONE: La normativa attualmente vigente prevede tre diverse tipologie di attività:
    1. per l’attività ludico-motoria non serve alcun certificato, essendo soltanto consigliata una valutazione preventiva di rischio presso il proprio medico curante (ex l. n. 98 del 2013, art. 42bis);
    2. per le “attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da federazioni sportive, discipline associate e da enti di promozione sportiva”, è tuttora vigente il disposto del Decreto Balduzzi del 24 aprile 2013, il quale prevede l’obbligo del certificato medico, rilasciato dal proprio medico di base o da Specialista in medicina dello sport, previo controllo medico con rilevazione p.a., elettrocardiogramma basale, step test o test ergometrico con monitoraggio attività cardiaca e altri accertamenti discrezionalmente ritenuti necessari.
    3. Per l’attività sportiva non agonistica la l. 125 del 2013, art. 4, comma 10-septies prevede l’obbligo del certificato medico del proprio Medico di base, o dello Specialista in medicina dello Sport, o da Medico iscritto alla Federazione Medico Sportiva Italiana, previo esame clinico ed elettrocardiogramma secondo le (ancora non emanate) linee guida ministeriali.
    L’art. 3 del Decreto Balduzzi, tuttora vigente, definisce cosa debba intendersi come attività sportiva non agonistica ai fini dell’obbligo di certificazione. In particolare, la lettera b) indica che sono soggetti obbligati al certificato medico (come descritto sopra al punto 3) “coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982”.
    La definizione di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate e da Enti di promozione sportiva include, ex art. 4 del Decreto Balduzzi, tuttora vigente, “manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe”. Sono soggetti all’obbligo di certificato medico soltanto i non tesserati partecipanti a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate dai suddetti organismi.
    L’art. 2 del Decreto Balduzzi, ancora vigente, esclude da qualsiasi obbligo di certificato medico (lettere b e c) “chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo” nonché “i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto” tra i quali figurano anche i “gruppi cammino e attività assimilabili”.
    Alla luce di quanto esposto, dunque, i “gruppi di cammino” costituiscono un’attività per la quale i partecipanti sono esplicitamente esonerati da qualunque tipologia di certificato medico. Resta tuttavia raccomandato anche per essi un controllo medico con valutazione di eventuali fattori di rischio.
    Resto a disposizione per ogni chiarimento e porgo cordiali saluti.
    Avv. A.L.

  19. Buonasera sono il presidente di una asd (con riconoscimento Coni) la nostra attività si svolge il fine settimana con escursioni/trekking da facili (semplici passeggiate) ad impegnative (trekking di 5/6 ore fino a 800 metri di disl.) sono obbligato a richiedere il certificato medico per tutti i partecipanti indistintamente dal tipo di difficoltà? Grazie

  20. Buongiorno.
    Se la ASD svolge in via secondaria e sussidiaria attività non sportiva (teniamo da parte la gestione fiscale di tali proventi), i partecipanti esclusivamente a questa attività non hanno l'obbligo di portare il certificato medico.
    I migliori saluti, Gabriele Aprile

  21. Se ho capito bene la normativa tutte le ASD sono tenute alla certificazione medica agonistica o non agonistica a seconda del tipo di attività sportiva praticata. Ma se all'interno della associazione vi sono soci che non praticano attività sportiva ma svolgano attività culturali a questi soci devo richiedere comunque un certificato in quanto soci e perchè sfruttano i locali della sede?

  22. Buongiorno.
    Premesso che per godere delle agevolazioni fiscali un'associazione deve essere registrata e deve inviare il modello EAS, come associazione culturale non avete l'obbligo di richiedere il certificato medico.
    I migliori saluti, Gabriele Aprile

  23. Buonasera,
    Sono il presidente di un'associazione culturale, di fatto, ovvero senza essere registrata ma con statuto e atto fondativo.
    Ho preso in concessione, in quanto presidente della predetta associazione, un impianto per 3 ore a settimana nelle quali i ragazzi liberamente giocano a basket in maniera non agonistica e libera.
    Si devono munire dei certificato medico?

  24. Buona sera.
    Lo scarico di responsabilità non vale nulla. Senza certificato medico permane il problema della copertura assicurativa e delle responsabilità in capo a chi somministra i corsi.
    I migliori saluti, Gabriele Aprile

  25. Salve, nel caso una persona esterna all'associazione, quindi non ancora iscritta, volesse provare una delle attivitá, sarebbe obbligatorio il certificato anche per il solo giorno di prova? Non basterebbe firmare un foglio di scarico di responsabilitá? Grazie

  26. Buongiorno Enrico, si è spiegato bene ed infatti Le riscrivo le precedenti considerazioni.
    Se si tratta di un affitto di spazi per praticare attività (es: l'affitto della corsia di una piscina, affitto di un campo da tennis,…) senza che nessuno Le somministri alcuna attività sportiva (perchè di questo stiamo parlando), non è obbligatorio il possesso di certificato medico.
    I migliori saluti, Gabriele Aprile

  27. Mi scusi ma forse non mi sono spiegato bene.
    Le attività che io svolgo sono a livello ludico amatoriale o con un altro socio (non un maestro) a tennis, o in palestra o in piscina da solo senza essere seguito da alcun tutor.
    Deduco quindi che il certificato medico non è obbligatorio.
    Mi confermate ciò?
    Grazie per una risposta e saluti.

    Enrico

  28. Mi perdoni Enrico ma da quanto ho risposto precedentemente non si desume la Vostra conclusione. Il discrimine in questo specifico caso è dato da chi somministra le attività.
    I migliori saluti,
    Gabriele Aprile

  29. Quindi se io come socio del Club (ma non tesserato a nessuna federazione sportiva di quelle a cui il Club è comunque affiliato) pratico una qualsiasi attività sportiva in modo ludico amatoriale utilizzando le strutture del circolo non sono obbligato a presentare nessun certificato medico.
    Vi prego di confermarmi la vostra risposta perché la direzione del del club me lo sta chiedendo.
    Grazie per una risposta e saluti.

    Enrico

  30. Buongiorno Enrico.
    Se si tratta di un affitto di spazi per praticare attività (es: l'affitto della corsia di una piscina) senza che nessuno Le somministri alcuna attività sportiva (perchè di questo stiamo parlando), non è obbligatorio il possesso di certificato medico. Diversamente si. La stessa risposta vale per il secondo quesito.
    I migliori saluti, Gabriele Aprile

  31. Avrei bisogno di un chiarimento a questo mio dubbio.

    Pur essendo socio di un club che è una ASD affiliata alla Federazione Italiana Tennis, non sono tesserato per questa federazione e non sono un atleta agonista.

    Vorrei sapere se per utilizzare le strutture sportive del club (Campi da tennis, Palestra e Piscina) a livello ludico motorio e amatoriale per attività personali e non organizzate né dal club, né da altre federazioni nazionali, né dal CONI, è obbligatorio il certificato medico per la pratica sportiva non agonistica.

    Se sì, tale obbligo vale anche per chi non è socio ma è solo invitato da un socio per l'utilizzo delle strutture sportive del club?

    Grazie per una risposta e saluti.

    Enrico

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