Riforma dello Sport post correttivo: cosa cambia per ASD/SSD e sportivi dilettanti?

Il 2 novembre scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 163/2022, recante “disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.

Composto da 31 articoli, il “correttivo” della Riforma dello Sport interviene su molteplici norme del Decreto Legislativo n. 36/2021, andando a modificare (di fatto) profondamente l’impianto previsto in antecedenza, con focus sulla disciplina del lavoro sportivo.

Riforma dello Sport post correttivo: nuove forme giuridiche per lo svolgimento di attività sportive

Attraverso la modifica dell’art. 6 del citato Decreto di Riforma, viene prevista la possibilità per gli enti sportivi dilettantistici di costituirsi secondo le seguenti forme giuridiche:

Estensione della figura di lavoratore sportivo

In ossequio alle modifiche apportate all’art. 25, sono considerati lavoratori sportivi:

  • gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i direttori tecnici, i direttori sportivi, i preparatori atletici e i direttori di gare, che esercitino attività sportiva dietro pagamento di un corrispettivo;
  • ogni tesserato che svolge, dietro corrispettivo, “le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.

Riforma dello Sport: il lavoro sportivo dilettantistico post correttivo

L’art. 28 viene sostituito da una nuova disposizione, rubricata “Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo”.

Essa stabilisce che in tale ambito, “il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa”, laddove nei confronti dello stesso committente ricorrano i seguenti requisiti:

  • durata delle prestazioni: non superiore alle 18 ore settimanali, “escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive”;
  • coordinamento tecnico-sportivo delle prestazioni, “in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva”.

Adempimenti legati ai rapporti di lavoro sportivo 

Ai sensi del terzo comma del nuovo art. 28, gli enti destinatari delle prestazioni sono tenuti a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche “i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo”.

Tale comunicazione equivale “a tutti gli effetti” alla comunicazione al centro per l’impiego, deve essere effettuata “secondo i medesimi contenuti informativi” e deve essere “resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale”, nonché “messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività”.

L’inadempimento comporta la sottoposizione a sanzione.

Non sono soggetti ad obbligo di comunicazione invece, “i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali”.

Riforma dello Sport post correttivo e prestazioni sportive dei volontari

Attraverso la modifica dell’art. 29, il “correttivo” elimina la figura degli amatori, lasciando spazio a quella dei volontari.

Associazioni e Società Sportive hanno la possibilità di avvalersene “nello svolgimento delle proprie attività istituzionali”, tenuto conto che le relative prestazioni “sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”.

Il nuovo comma 2 ne sancisce la gratuità dell’opera, ammettendo esclusivamente i rimborsi per “le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente”.

Le attività dei volontari sono incompatibili con tutte le forme di rapporto di lavoro, sia subordinato che autonomo “e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente” di riferimento.

Gli enti dilettantistici che si giovano di volontari sono tenuti ad assicurarli per la responsabilità civile verso terzi (si applica l’art. 18, co. 2 del D. Lgs. n. 117/2017).

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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