Pubblicato il Correttivo bis della Riforma dello Sport

Dopo un’attesa lunga più di un mese, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legislativo n. 120 del 29 agosto 2023, contenente “disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, n. 36, 37,38, 39 e 40”, che ha introdotto alcune importanti novità in tema di lavoro sportivo.

Pubblicato il correttivo bis della Riforma dello Sport: il lavoratore sportivo

È lavoratore sportivo:

  • l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita attività sportiva dietro corrispettivo “a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemeriti, anche paralimpici, del Coni, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato;
  • “ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti del primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.

Non possono definirsi lavoratori sportivi “coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.

Mansioni oggetto di lavoro sportivo ai sensi del correttivo bis

In aggiunga a quelle indicate, le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva vengono approvate “con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Tale elenco, tenuto dal Dipartimento per lo sport, comprende le mansioni svolte da quelle figure che, sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, risultano necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive “e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente”.

Ammesso il ricorso alle prestazioni occasionali

Ricorrendone i presupposti, ASD ed SSDpossono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente”.

Correttivo bis Riforma dello Sport: novità per i dipendenti pubblici

I pubblici dipendenti possono prestare la loro attività nell’ambito di ASD/SSD:

  • come volontari, “fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza”. Ad essi si applica il regime previsto per tali prestazioni;
  • come lavoratori sportivi, dietro corrispettivo:  occorre la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza “che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e della ricerca”. Se decorso tale termine, “non interviene il rilascio dell’autorizzazione o il rigetto dell’istanza, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata”.

Co.co.co. sportive speciali post correttivo bis

Confermato l’innalzamento a 24 ore settimanali del limite orario delle prestazioni, escluso il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive.

Le comunicazioni al RAS possono essere effettuate “entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro”.

Per quanto concerne la tenuta del libro unico del lavoro, l’iscrizione “può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente”.

Gli adempimenti e i versamenti contributivi dovuti per le co.co.co. “limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Correttivo bis, Riforma dello Sport e volontari

Possono percepire unicamente:

  • rimborsi spesa per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente”;
  • oppure possono ottenere rimborsi mediante autocertificazione purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente”.

Assicurazione contro gli infortuni

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della legge n. 289/2002.

Co.co.co. amministrativo-gestionali

Se sussistono i presupposti, l’attività di carattere amministrativo gestionale può essere oggetto di collaborazione coordinata continuativa, applicandosi la disciplina ordinaria.

Non vi rientrano “coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.

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