Bonus 200 euro per collaboratori sportivi e novità fiscali per il Terzo Settore

Bonus 200 euro per collaboratori sportivi e novità fiscali per il Terzo Settore

Attraverso la modifica dell’art. 32 del D.L. n. 50/2022, il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. Decreto “Aiuti-bis”), dispone l’estensione a favore dei collaboratori sportivi del bonus una tantum di 200,00 euro, “concepito per sostenere i lavoratori e le famiglie a fronte del rincaro dei costi dell’energia”.

Di pochi giorni dopo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Conversione (L. n. 122/2022) del D.L. n. 73/2022 (cd. Decreto “Semplificazioni”), la quale, intervenendo su molteplici norme del Codice del Terzo Settore, ha introdotto alcune importanti novità fiscali, concedendo altresì una dilazione di tempo agli uffici del RUNTS per le operazioni di controllo su ODV e APS oggetto di trasmigrazione automatica, tramite una sospensione dei termini in scadenza il 15 settembre.

Bonus 200 euro per collaboratori sportivi: a chi spetta?

Come riportato anche dall’avviso pubblicato sul sito della Società Sport e Salute S.p.A. lo scorso 2 settembre, il bonus è riconosciuto agli sportivi che “in era pandemica, hanno beneficiato delle misure di sostegno per il contrasto alla crisi economica e sociale derivante dalla diffusione del Covid-19”.

Modalità di erogazione del bonus di 200 euro per collaboratori sportivi

Sin dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 115/2022 (10 agosto), Sport e Salute si è messa all’opera per attuare la misura, dovendo procedere al confronto dei dati in proprio possesso con quelli dell’Inps, onde evitare sovrapposizioni di pagamento “in favore di coloro che hanno diritto al beneficio anche ad altro titolo”.

L’erogazione avverrà in maniera automatica, tramite bonifico e senza necessità di presentare ulteriori richieste, non appena le risorse, pari a 30 milioni di euro, saranno disponibili “e saranno disponibili i dati definitivi relativi alla platea degli aventi diritto”.

Novità fiscali per il Terzo Settore: ETS commerciali e non commerciali

Tra le modifiche apportate all’art. 79 del D. Lgs. n. 117/2017, si introduce la necessità di considerare nel calcolo dei “costi effettivi” per verificare la commercialità delle attività ex art. 5, oltre ai “costi diretti”, anche “tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari”.

Le attività di interesse generale si devono considerare non commerciali quando “i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi, fermo restando che per gli ETS non commerciali, non costituiscono reddito:

  • i fondi provenienti da “raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”;
  • i contributi di pubbliche amministrazioni per lo svolgimento “anche convenzionato o in regime di accreditamento” delle attività di natura non commerciale.

È da considerarsi non commerciale “l’attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente”, considerato che non costituiscono reddito i proventi versati “a titolo di quote o contributi associativi.

Di contro, devono ritenersi di natura commerciale “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto”, costituendo un reddito d’impresa o un reddito diverso, a seconda che tali operazioni siano abituali o occasionali.

Enti del Terzo settore e mutamento di qualifica

“Per i due periodi d’imposta successivi” a quello di autorizzazione della Commissione Europea, il passaggio da ETS non commerciale a ETS commerciale e viceversa “opera a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica”.

Terzo Settore, novità in tema di imposte indirette e tributi locali

Viene prevista a favore di tutti gli ETS, incluse le imprese sociali, l’applicazione “in misura fissa” dell’imposta di registro “agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche”.

Nel nuovo comma 5-bis si dispone l’esenzione dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri per “i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero” da Enti del Terzo Settore.

Cosa cambia per le erogazioni liberali?

Le liberalità in denaro o in natura, effettuate da “persone fisiche, enti e società”, a favore di ETS sono deducibili “nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato” dall’erogatore.

L’eccedenza può essere utilizzata nei periodi successivi, “ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare”.

Esenzioni per ODV e APS

I redditi derivanti dagli immobili “destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale” da parte di Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale, “sono esenti dall’imposta sul reddito delle società”.

Tenuta e conservazione delle scritture contabili

In riferimento alle attività non commerciali, gli ETS non commerciali sono dispensati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite ricevuta o scontrino fiscale nonché dalla trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi.

Ennesima proroga per gli adeguamenti statutari ed entrata in vigore delle disposizioni

Rinviata al 31 dicembre 2022 la scadenza per gli adeguamenti statutari con regime alleggerito da parte di Onlus, APS e ODV iscritte nei rispettivi registri.

Le norme richiamate dal primo periodo del comma 1 dell’art. 104, ovvero gli “articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7” e l’articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) “si applicano a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro”.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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