Enti del Terzo Settore: pubblicato l'avviso per i finanziamenti del D.L. Rilancio

Enti del Terzo Settore: pubblicato l’avviso per i finanziamenti del D.L. Rilancio

Con la pubblicazione dell’avviso pubblico n. 290/21, disciplinante l’erogazione di finanziamenti verso Enti del Terzo Settore impegnati “nell’emergenza covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto”, l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha reso note:
“le finalità degli interventi da finanziare”;
“le categorie di soggetti ammessi a presentare l’istanza di finanziamento”;
“i requisiti di accesso al contributo”;
“le modalità di assegnazione ed erogazione dello stesso”;
“i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo”.

D.L. Rilancio, finanziamenti ad Enti del Terzo Settore: di cosa si tratta?

L’art. 246 del Decreto Legge n. 34/2020 ha previsto l’erogazione di contributi volti a sostenere gli ETS operativi in determinati ambiti territoriali, concessi sotto forma di sovvenzione diretta “al finanziamento dei costi ammissibili a seguito di selezione pubblica”, suscettibili di cumulo con altre forme di sostegno relative alle stesse spese.

Finanziamenti Enti del Terzo Settore: chi può beneficiarne?

Fermo restando la necessità di avere sede operativa in una delle regioni individuate dall’avviso, possono presentare istanza:
– le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, che risultino iscritte nei registri di cui alla L. n. 266/91 nonché nei registri nazionale e regionali previsti dalla L. n. 383/00, alla data di pubblicazione dell’avviso;
– le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D. Lgs. n. 460/97, iscritte nella relativa anagrafe.

Ad oggi è fissato al prossimo 31 maggio 2022 il termine per procedere con gli adeguamenti statutari ai sensi del D. Lgs. 117/2017 beneficiando del “regime alleggerito” in vista dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Quali sono i requisiti per accedere ai finanziamenti previsti dal D.L. Rilancio?

Gli interessati sono tenuti a dichiarare mediante autocertificazione:
– il possesso dei requisiti soggettivi legittimanti l’aiuto contributivo;
– l’aver svolto, nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 “una o più delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, co. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, rispettivamente individuate dalle lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w), z);
– l’essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
– l’essere in regola con il pagamento delle imposte.

Enti del Terzo settore: quali spese sono ammesse al contributo?

Purché giustificati “da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatori equivalente”, risultano passibili di beneficio i costi sostenuti nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 per:
– la gestione degli immobili: es. “canoni di affitto, utenze, pulizie, piccole manutenzioni ordinarie strettamente necessarie allo svolgimento delle attività, ecc.”;
– l’igienizzazione, l’acquisto di dispositivi di protezione e per l’attuazione delle misure di contrasto alla diffusione del virus;
– l’acquisto di beni e attrezzature “entro il valore unitario massimo di euro 516,46, a condizione che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività”. I beni di ammontare superiore restano esclusi anche “per la quota parte di 516,46 euro”;
– l’acquisto di beni di consumo e servizi;
– le spese del personale, riferite alle attività di interesse generale svolte;
– i rimborsi spese ai volontari coinvolti nelle attività di interesse generale, passibili di attestazione mediante autodichiarazione resa dal legale rappresentante.

Finanziamenti ETS: come ottenerli?

L’elargizione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, da inoltrare esclusivamente in modalità telematica, a partire dalle ore 12.00 del 22 dicembre 2021 e fino alle ore 23.59 del 4 febbraio 2022, utilizzando “la piattaforma elettronica denominata “ETS Fondo Sviluppo e Coesione””, accessibile tramite il link https://servizi.lavoro.gov.it.

È permessa la presentazione di una sola istanza per ciascuna organizzazione, “indipendentemente dal numero di sedi presenti nei territori regionali” e dall’inserimento in più registri.

Gli iscritti nel registro nazionale delle APS inoltrano la domanda “anche in nome e per conto delle proprie articolazioni territoriali e dei circoli affiliati”.

Finanziamenti ETS: ammontare, erogazione e controlli

La somma spettante viene determinata sulla base di un punteggio, ottenuto applicando due criteri, rispettivamente corrispondenti:
– al “totale delle entrate risultanti dal bilancio consuntivo 2020 approvato dai competenti organi statutari meno totale entrate risultanti dal bilancio consuntivo 2019 approvato dai competenti organi statutari” (formula finanziaria);
– al numero di associati iscritti nell’apposito registro, “aggiornato alla data di approvazione del presente avviso”.

In ogni caso, l’importo massimo non può eccedere il valore “delle entrate dichiarate nel bilancio 2019”  né essere di ammontare superiore a 10.000,00 euro.

Successivamente all’erogazione, sono previsti controlli, “anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio”, sulla veridicità di quanto dichiarato e, qualora emerga la non spettanza del beneficio, le amministrazioni competenti procederanno al recupero “delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali”.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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