5 per mille: nuovi modelli di rendicontazione per gli Enti del Terzo Settore

5 per mille: nuovi modelli di rendicontazione per gli Enti del Terzo Settore

Con il decreto n. 488 del 22 settembre scorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noti i nuovi modelli per la rendicontazione del 5 per mille devoluto agli Enti del Terzo Settore, individuando prassi e modelli da adottare per gli adempimenti dovuti dai soggetti beneficiari.

Nello specifico, sono stati ufficializzati il Modello A (“modello di rendiconto del contributo cinque per mille), il Modello B (“modello di rendiconto dell’accantonamento del contributo cinque per mille) nonché le linee guida per la compilazione della relazione illustrativa, contenuti nell’allegato n. 1 del Decreto in commento.

5 per mille: a chi si applicano le linee guida?

Tenuto conto che le disposizioni in analisi sono dirette “agli enti che percepiscono il contributo del cinque per mille erogato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, il punto 3 delle linee guida chiarisce che sono obbligati “i soggetti beneficiari del contributo del cinque per mille come individuati dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 23 luglio 2020”.

Si tratta di Enti del Terzo Settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali” ed escluse le imprese sociali in forma societaria.

In attesa della piena operatività del RUNTS (per il quale è stato firmato il decreto di istituzione ma ancora nei fatti non esiste né è operativo), i destinatari delle disposizioni “continuano ad essere i soggetti individuati dall’articolo 1, comma 2 del D.P.C.M. in parola”, e dunque:
Enti del volontariato e ONLUS “di cui all’art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460”;
Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri “previsti dall’art. 7, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383”;
Associazioni e Fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del citato D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, indicati nell’art. 2, comma 4-novies, lettera a), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73”.

5 per mille e rendiconto ETS: redazione, conservazione e trasmissione

Tutti gli Enti beneficiari del 5 per mille devono:
– redigere il rendiconto e la relazione illustrativa, secondo le indicazioni delle linee guida compilando “esclusivamente i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” in digitale “entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo”, indipendentemente dall’ammontare della somma percepita;
– conservare in sede il rendiconto, la relazione e i giustificativi di spesa per 10 anni. Nel caso in cui l’ente interessato svolga attività “al di fuori del territorio dello Stato italiano ed abbia sede anche in uno o più Paesi terzi”, sarà tenuto “ove prescritto delle disposizioni” del Paese, a conservare i documenti originali presso la sede ivi dislocata, considerando che resta comunque fermo l’obbligo di esibire i giustificativi in caso di accertamento contabile dell’Amministrazione competente.

Se l’ammontare dei contributi è pari o superiore a 20.000,00 euro, l’organizzazione deve trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa “entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione”. Non occorre invece inviare i giustificativi di spesa, i quali dovranno comunque essere conservati in originale secondo le indicazioni prescritte e fatti vedere all’occorrenza, “qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne faccia richiesta”.

Il rendiconto, datato e firmato dal legale rappresentante, e la relazione illustrativa (discorsiva) devono essere trasmessi tramite pec all’indirizzo rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it, allegando il documento d’identità del rappresentante legale e indicando nell’oggetto “il codice fiscale dell’ente, la denominazione, una dicitura indicativa del contenuto (es. “rendiconto”, “integrazione al rendiconto”, “accantonamento”, ecc.) e l’anno finanziario di riferimento”. Restano escluse altre forme di comunicazione.

“Nel caso in cui il soggetto beneficiario debba rendicontare due o più annualità finanziarie del contributo è tenuto a inviare le relative documentazioni con inoltri separati per ciascuna annualità”.

Rendicontazione e obbligo di pubblicazione per gli Enti del Terzo Settore

Con D.P.C.M del 23 luglio 2020 poi, sono state introdotte importanti novità in materia di 5 per mille, anche in vista della Riforma del Terzo Settore.

In particolare è stato disposto l’obbligo di pubblicazione sul sito internet “entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto” dell’ammontare del contributo percepito, unitamente al rendiconto ed alla relazione illustrativa, “dandone comunicazione entro i successivi sette giorni all’Amministrazione erogatrice”.

L’onere riguarda esclusivamente i beneficiari del 5 per mille che abbiano percepito importi pari o superiori a 20.000,00 euro, tenuto conto della necessità di parametrare i doveri “di rendicontazione e di trasparenza in ragione della dimensione economica dell’attività svolta”, anche se naturalmente, resta ferma la facoltà di pubblicazione anche in caso di contributi di ammontare inferiore, considerando che tale scelta concorre “ad accrescere il livello di trasparenza e di accountability del Terzo settore nei confronti della generalità dei consociati”.

Controlli e sanzioni per i beneficiari del contributo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è titolare del potere di controllo sul corretto utilizzo delle risorse, potendo richiedere agli Enti eventuale documentazione aggiuntiva, nonché effettuare accertamenti presso le sedi sociali.

Nel caso in cui le risultanze dei controlli evidenzino la non ammissibilità di spese inserite nel rendiconto, l’amministrazione si riserva di consentire all’ente di integrare il rendiconto documentando eventuali ulteriori spese sostenute nel periodo di ammissibilità e opportunamente giustificate fino a concorrenza dell’importo non riconosciuto e comunque entro i limiti del contributo concesso”.

La violazione dell’onere di divulgazione comporta la diffida a provvedere entro 30 giorni da parte del Ministero del Lavoro e, nel caso in cui l’inottemperanza persista, è prevista l’applicazione di “una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito”.

Le somme erogate, rivalutate secondo gli indici ISTAT di inflazione e maggiorate degli interessi legali, sono soggette a recupero nei casi in cui:
1. lo stanziamento sia avvenuto “sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali”. In tale caso, è prevista la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria;
2. la somma sia stata utilizzata “per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione in violazione del divieto di cui all’art. 16, comma 4”;
3. “le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione”;
4. mancato invio del rendiconto e della relazione;
5. il beneficiario sia risultato privo dei requisiti necessari;
6. l’Ente abbia cessato o non svolga più l’attività legittimante il beneficio.

Il mancato versamento entro il termine stabilito implica che il recupero coattivo del dovuto venga disposto “secondo le modalità previste dalla normativa vigente”. Resta ferma la sottoposizione a sanzioni penali e amministrative.

5 per mille: da quanto si applicano le nuove disposizioni?

La disciplina contenuta nelle linee guida si applica a partire dal 5 per mille “relativo all’anno finanziario 2020.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

Tutto Non Profit © riproduzione riservata, MOVIDA SRL

Per approfondire consultate i nostri E-Book, le Guide ed iscrivetevi alla newsletter (che tratta di temi fiscali, gestionali, amministrativi e giuridici per SSD, ASD, ETS, ODV ed APS). Account social: Facebook (Movida Studio), Twitter (Movida Studio), Instagram (Movida Studio), Linkedin (MOVIDA SRL) e YouTube (MOVIDA SRL).

Condividi su:

(Visto 758 volte, 1 visite oggi)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *