Associazioni Non Profit: come modificare lo statuto sociale? PARTE 1

Cari lettori, sicuramente a partire dalla costituzione dell’Associazione di cui fate parte ad oggi molte attività sociali sono state integrate, molti nuovi corsi sono stati attivati ed altrettanti sospesi … ebbene, quando e come è possibile modificare uno statuto sociale? Chi si deve esprimere a favore della modifica? Ed infine, come si può procedere ad una modifica dello statuto, qual è l’iter corretto?

Le prime due problematiche appaiono di agevole soluzione: infatti, così come è certo che l’unico organo autorizzato a consentire o meno una modifica di statuto sia l’Assemblea dei Soci (all’uopo convocata e che dovrà deliberare secondo le maggioranze del vigente statuto sociale), allo stesso modo appare inconfutabile come sia necessario ricorrere ad una modifica qualora lo statuto in essere, ad esempio, non risponda più alle prescrizioni di legge oppure nell’ipotesi in cui i soci manifestino la volontà di modificare l’oggetto sociale/mission dell’Ente (fatta ovviamente salva la necessità di mantenere sempre e comunque un “fine ideale”, obiettivo imprescindibile per un vero Ente non profit).
Più complesso ed oggetto opinioni differenti è invece il terzo quesito, perché se è vero che non esistono dubbi sulla procedura “pratica” da adottare per modificare uno statuto (convocazione di assemblea sociale, riunione di assemblea, approvazione nuova versione di statuto, attribuzione di mandato al Presidente o chi per lui affinché proceda alla registrazione), esistono invece differenti interpretazioni relativamente all’atto da porre in essere nell’ipotesi in cui si presenti la necessità di modificare lo statuto di un’Associazione costituita per atto pubblico (prassi legittima, non usuale visti i costi, ma possibile). La risposta più semplice infatti condurrebbe alla necessità di utilizzare la medesima forma “solenne” … ma non tutti gli operatori del settore (compresi gli scriventi) sono in accordo sul punto. Vediamo quindi di evidenziare le ragioni a sostegno delle differenti interpretazioni.

Modifiche statutarie delle Associazioni riconosciute (costituite ai sensi del Capo II, libro I c.c., art. 14 e seguenti)
Il codice civile all’art. 14  richiede che le Associazioni e le Fondazioni, ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, debbano essere costituite per atto pubblico; non solo: eventuali modifiche dello statuto, ai sensi dell’art. 3 del già citato D.P.R. n. 361/2000, dovranno essere approvate dall’autorità governativa. Sulla base di questi presupposti, in virtù dell’analisi combinata dei due citati articoli del D.P.R. oltre che in considerazione del fatto che la delibera di modifica dello statuto va necessariamente ad incidere sul contenuto dello stesso (il quale ai sensi dell’art. 14 c.c. deve avere la forma di atto pubblico), è ragionevole ritenere che la modifica dello statuto sociale, in quanto diretta a sostituire il contenuto dello stesso, debba avere la medesima forma prevista per quest’ultimo.
Non pare però trascurabile, ad opinione di chi scrive, la constatazione in base alla quale la raggiunta conclusione non si basi su esplicite disposizione di legge relative al settore, quanto piuttosto su di un’interpretazione analogica con quanto previsto per la modifica dello statuto delle società di capitali (per il quale è necessario l’atto notatile ex art. 2375, comma 2 e 2480 c.c.). Sul punto però, al contrario di quanto fatto per le società di capitali, il Legislatore non ha ritenuto utile indicare in maniera specifica in che modo debba essere redatto il verbale delle assemblee di modifica dello statuto degli Enti di tipo associativo, circostanza che rende possibile ipotizzare anche la non – necessità di un atto notarile ai fini della modifica.
Non solo: il ricorso per analogia alle disposizioni previste per le società di capitali non è, sempre a parere di chi scrive, del tutto incontestabile nel caso di specie, e ciò in ragione del fatto che l’interpretazione analogica è possibile laddove ci si trovi in assenza di una precisa disposizione che regoli una determinata situazione. Così nei fatti non è, dal momento che il Legislatore ha regolato la materia devolvendola all’assemblea associativa. In altre parole ciò potrebbe significare che probabilmente il Legislatore abbia volutamente lasciato libertà di forma nella verbalizzazione dell’assemblea associativa, rimettendo ogni decisione alla volontà privata, così come risultante dallo statuto stesso, e ciò significa che occorrerebbe a quel punto solamente verificare se lo statuto sociale “pre – modifica” imponga o meno la necessità della presenza di un Notaio verbalizzante in caso di modifiche.
Resta comunque inteso che rimane necessario rispettare le previsioni di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 361/2000 relativamente all’obbligo di deposito di copia autentica delle modifiche statutarie approvate dall’assemblea (obbligo cui si può adempiere mediante successivo deposito in atto pubblico delle modifiche approvate dall’assemblea e risultanti da verbale redatto in scrittura privata, fatta salva la necessità che detta scrittura contenga tutte le informazioni utili a dimostrare il corretto funzionamento dell’assemblea in conformità con le disposizioni statutarie vigenti in quel momento).

Nel prossimo articolo (consultabile QUI), a fronte dell’interpretazione qui evidenziata relativamente alla prassi da adottare per la modifica dello statuto sociale di un’Associazione riconosciuta costituita attraverso atto pubblico, evidenzieremo le differenti interpretazioni nel caso in cui si debba procedere alla modifica dello statuto sociale di un’Associazione non riconosciuta costituita anch’essa mediante atto
pubblico.

Per tutti coloro che intendessero verificare la gestione della loro Associazione abbiamo ideato un check di cui seguono specifiche. L’intervento proposto prevede:
– invio da parte nostra via mail di apposito questionario in formato excel;
– trasmissione sempre a mezzo mail del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
– call conference su skype dedicata all’analisi del questionario, della gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
– predisposizione, nell’arco dei 5 giorni lavorativi successivi alla call, di apposita relazione corredata dall’indicazione delle corrette modalità gestionali.

Per maggiori informazioni sul check, cliccate QUI mettendo come oggetto “info check”.

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34 commenti

  1. Siamo un ODV con Atto Pubblico per la costituzione e statuto iniziale ed una prima variazione.
    Le successive variazione (due) sono state fatte con Atto Privato, ora ci troviamo ad aggiornare lo statuto per le nuove disposizione del “Terzo Settore” e vorremmo continuare con Atto Privato… vede dei possibili problemi?
    Grazie
    Alessandro

    1. Buongiorno. Esistono sul punto diverse correnti di pensiero. Chi sostiene che un atto pubblico (atto “forte”) possa essere modificato solamanete da un altro atto della mesedima forza (e dunque nuovamente pubblico), mentre altri sostengono che la sovranità dell’assemblea dei soci (che è l’organo princiapale di un’associazione) possa legittimamente far modificare un atto pubblico con una scrittura privata registrata/autenticata, pur essendo questa un atto debole. Ferma pertanto la necessità di verificare le previsioni statutarie attualmente vigenti, se il Vostro attuale statuto non impone l’atto pubblico potrete ragionevolmente procedere con una scrittura privata registrata/autenticata. Cordialità, Stefano Bertoletti

      1. Grazie dr. Bertoletti,
        ma ho ancora questi dubbi:
        -cosa intende per registrata/autenticata… registrata alla Agenzia Entrate e autenticata da chi?
        – e che costi ci sono?
        -all’assemblea straordinaria, in seconda convocazione, per essere regolare basta la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto di persona o in delega?

        1. Buongiorno. Rispondo per punti:
          – per scrittura registrata intendo una tto provato, registrato in Agenzia Entrate, mentr eper scrittura autenticata intendo un atto autenticato da un Notaio;
          – se il Vostro Ente è un’organizzazione di Volontartiato regolarmente costituita i sensi della L. 266/1991 ed iscritta nell’apposito registro siete esenti da imposta di bollo e di registro, per cui sarà dovuto solo l’onoraio del Notaio nell’ipotesi in cui decideste di avvalerVi del suo supporto professionale;
          – occorre verificare le previsioni attualmente vigenti del Vostro statuto sociale, non essendo possibile una risposta generale sul punto.
          Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Salve volevo avere un paio di informazioni. Trattasi di associazione culturale che opera nel campo sportivo organizzando dei seminari di aggiornamento si necessità un cambio di ruoli all’interno dei soci fondatori tra i quali il cambio del presidente è necessario effettuare una modifica dello statuto per questo tipo di variazione? Inoltre la suddetta associazione che possiede un sito internet vorrebbe utilizzarlo per sviluppare un profilo e-commerce è possibile essendo un associazione culturale? Inoltre un associazione culturale potrebbe diventare un srl invece che asd per sviluppare il discorso e-commerce?

    1. Buongiorno. I quesiti posti impongono un’analisi approfondita, in prima battuta in ragione del fatto che si parla di un Ente che “opera nel campo sportivo” ma che è una “associazione culturale”. Detto questo riponso per punti:
      – premesso che non è possibile modificare i soci fondatori di un’associazione (in quanto i “padri costituenti” dell’Ente non si possono cambiare), per la modifica del presidente (o del consiglio direttivo) non occorre modificare lo statuto, ma semplicemebte convocare un’assemblea sociale secondo le previsioni statutarie e seguire l’iter indicato per l’elezione di un nuovo organo direttivo, comunicando la variazione avvenuta agli organismi competenti;
      – è possibile che un’associazione promuova anche attività commerciale marginale, evidentemente nel rispetto dei principi alla base degli enti di tipo associativo oltre che del regime fiscale di riferimento opzionato in sede di apertura della partita IVA (http://www.tuttononprofit.com/2014/12/legge-39891-il-regime-fiscale-agevolato-enti-non-profit-associazioni-societa-sportive.html);
      – l’esercizio in via principale di un’attività commerciale non può essere promosso da un’associazione culturale, essendo questa un ente di tipo associativo ispirato ad una finalità ideale in assenza di scopo di lucro.
      Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Buonasera, sono il Presidente di un’associazione culturale senza scopo di lucro, ci occupiamo di storia. Quando abbiamo iniziato questo percorso eravamo in tre, due si sono volontariamente allontanati perché pretendevano profitti da un’attività che noi (quantomeno io) faccio per passione e non per soldi (è più una remissione che un guadagno! ma è comunque una cosa bellissima). Adesso mi trovo da solo. Come posso procedere? Mia moglie può entrare come vice presidente? Si può modificare lo statuto senza pagare nuovamente la registrazione? Atto costitutivo rimarrà lo stesso? Grazie per l’attenzione.

    1. Buongiorno. Premesso che occorre verificare le disposizioni statutarie per comprendere da quanti componenti (minimo) debba essere composto il consiglio direttivo dell’Associazione, in assenza del numero minimo legale occorre convocare un’assemblea sociale avente all’ordine del giorno l’elezione di un nuovo consiglio direttivo, cui far seguire le dovute comunicazioni di legge. Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. Salve, per cortesia può rispondere a questo quesito? esiste un tempo massimo entro il quale c'è da presentare all'ufficio delle entrate il verbale dell'assemblea dove si approvano le modifiche dello statuto e relative modifiche? grazie e buon lavoro

  5. Buongiorno. Siamo una asociazione no-profit con atto costitutivo e statuto redatti di fronte a un notaio, quindi come atti pubblici e registrati correttamente.
    Ora stiamo rivedendo lo statuto che proporremo alla assemblea straordinaria dei soci.
    Dobbiamo redarre il nuovo statuto come atto pubblico o basta la sola registrazione?
    Ovvero la modifica di un atto pubblico, in questo caso lo statuto, richiede un altro pubblico o no?
    Grazie

    1. Buonasera. Esistono diverse correnti di pensiero sul punto: taluni sostengono che un atto notarile (cosiddetto "atto forte") possa essere modificato esclusivamente da un altro "forte", taluni invece sostengono il contrario. Verificate comunque in via principale quali siano le disposizioni contenute in statuto sul punto (è possibile che lo stesso disciplini le modalità da seguire in caso di modifica dello statuto). Cordialità, Stefano Bertoletti

  6. Buongiorno abbiamo fondato da circa 10 gg. una associazione sportiva non a scopo di lucro (già registrata), dobbiamo presentare il modello EAS (riga 36) e abbiamo riscontrato che nel testo dello statuto non sono state esplicitamente indicate tutte le diciture (lett.: a,b,c,d,e,f) indicate nel comma 8 dell'art. 148 de Tuir, ma l'ultimo articolo dello statuto dice anche che: per "per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia". SIAMO IN REGOLA? POSSIAMO PROCEDERE CON LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS?
    Grazie

    1. Buongiorno. Premesso che, ricorrendone i presupporti, le associazioni sporitve dilettantistiche possono procedere ad un invio semplificato del modello EAS (qui un nostro approfondimento sul tema: http://www.tuttononprofit.com/2016/03/modello-eas-per-associazioni-ed-enti-non-profit-ecco-tutto-quello-da-sapere.html), l'assenza in statuto delle previsioni di cui all'art. 148 può comportare, in caso di verifica fiscale, la decadenza dalle agevolazioni fiscali. Segnalo in proposito altro nostro articolo specifico: http://www.tuttononprofit.com/2015/06/10-regole-che-non-possono-mancare-nello-statuto-di-una-associazione.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  7. Buongiorno, nel corso del 2015 è stato modificato lo statuto di una onlus in materia di protezione civile e approvato dall'assemblea dei soci all'unanimità. E' stata fatta dimenticanza di procedere alla registrazione del nuovo statuto. E' possibile farlo oggi?

  8. l' art. 16 del nostro statuto dice:"le eventuali modifiche al presente statuto, potranno essere discusse e deliberate solo dall' assemblea straordiaria dei soci e solo se poste all' ordine del giorno". Essendo un associazione musicale non riconosciuta, per poter cambiare solo l' articolo riguardante l' ammissione a soci anche di minorenni di qualsiasi età, bisogna rifare tutto lo statuto? pagare di nuovo 200 euro più bolli?

    1. Buongiorno. Modificare anche un solo articolo dello statuto implica modificare lo statuto, con tutte le conseguenze del caso anche in termini di oneri di registrazione. Cordialità, Stefano Bertoletti

  9. buonasera, si possono accettare soci minorenni di qualsiasi età in un associazione culturale? Se si, visto che il nostro statuto non lo permette, dovremmo cambiare solo l' articolo a riguardo o tutto lo statuto? Quanto costa cambiare solo detto articolo? Grazie.

    1. Buona sera. Se il Vostro statuto non lo consenste occorre provvedere ad una modifica dello stesso attraverso la deliberazione espressa di assemblea sociale che favorevolmente approva una nuova versione di statuto. I costi ammontano ad euro 200 di tassa di registro e marche da bollo da euro 16 da applicarsi nel numero di una ogni 100 righe/4 pagine. Cordialità, Stefano Bertoletti

  10. Buongiorno, sono parte di una associazione culturale senza fine di lucro, fondata nel 2009 con atto costitutivo e statuto redatti di fronte ad un notaio, che ha organizzato concorsi di poesia e rassegne teatrali.
    Vorremmo adesso proporre attività sportive e pseudo-sportive (corsi di aerobica ed altro), che non sono previste nello statuto, tramite associazione degli operatori dei vari corsi.
    Come fare per integrare le nuove proposte nello statuto? esiste un esempio di modifica?
    So che occorre Assemblea dei soci ma non so con quale maggioranza è possibile approvare le modifiche, e che poi occorre registrazione presso agenzia delle entrate.
    Grazie per la risposta

    1. Buongiorno Alberto. Per modificare lo statuto occorre che l'assemblea sociale straordinaria appositamente convocata deliberi favorevolmente circa la proposta di modifica secondo le maggioranze individuate nello statuto sociale vigente al momento della votazione. In caso affermativo occorrerà quindi versare l'imposta di registro (attualmente pari a 200 euro) tramite F23 e registrare (tramite modello 69) la nuova versione di statuto (sottoscritta dai soci) su cui apporre le marche da bollo da 16 euro nel numero di 1 ogni 100 righe. Cordialità, Stefano Bertoletti

  11. Salve, vorremmo chiedere in Prefettura il riconoscimento della personalità giuridica. Abbiamo tutti i requisiti, ma a quanto pare un problema:
    il nostro atto costitutivo e lo statuto sono stati redatti nel 2004 con atto notarile. Nel 2007 abbiamo fatto una modifica allo statuto, debitamente registrata all'Ufficio del Registro. Ora alla Prefettura ci dicono che anche la modifica allo statuto eseguita nel 2007 doveva essere redatta con atto pubblico…a me sembra molto strano. Secondo voi è davvero così? Se sì, come possiamo ovviare a questo problema?
    Grazie mille!

    1. Buona sera Paola.
      Nel nostro articolo abbiamo indicato che essendo l'assemblea dei soci l'organo sovrano, è la stessa a decidere le modalità di registrazione. Pertanto, la Vostra procedura di modifica e registrazione è stata corretta. Il problema, però, è che per ottenere il riconoscimento dovete necessariamente aver registrato lo statuto con atto pubblico, motivo per cui Vi hanno giustamente contestato la modifica.
      I migliori saluti, Gabriele Aprile

      1. Nel caso in cui una associazione è stata fondata nel 1994 con atto notarile regolarmente registrato, per molti anni non ha svolto attività che sono state riavviate nel 2016, per aggiungere attività nello statuto posso procedere tramite assemblea e successiva registrazione?

        1. Buonasera. Esistono sul punto differenti correnti di pensiero: per taluni un atto notarile (“forte”) può essere modificato solo da un altro atto notarile (della medesima forza); per altri invece la volontà dell’assemblea sociale è sempre sovrana, e come tale è possibile procedere ad una integrazione tramite “semplice” scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate. Valutate dunque, insieme al consulente che Vi assiste, quale scelta ritenete più coerente con le Vostre esigenze (anche alla luce delle previsioni contenute nello statuto vigente). Cordialità, Stefano Bertoletti

  12. Salve, la nostra ass sportiva ha uno stato del 2006, nel 2012 abbiamo fatto la variazione dell'Art1 comunicandolo all'agenzia dell'entrate. Ora dovremmo aggiornare lo statuto variandone gran parte degli articoli dato che molte cose sono cambiate per le associazioni. Converrebbe farne uno nuovo, ma rischieremmo di decadere visto che facciamo campionati federali. Come possiamo fare? Cordiali saluti

    1. Buona sera.
      Non potete che registrarne uno nuovo se lo statuto è da modificare. Non comprendo il rischio di decadere….semplicemente alla Federazione dovrete presentare il nuovo statuto.
      I migliori saluti, Gabriele Aprile

  13. buongiorno. abbiamo un'associazione culturale senza fine di lucro che si è sempre occupata di teatro e ambiente. Ora stiamo iniziando un percorso per organizzare eventi e incontri di massaggi di reflessologia e attività sul benessere della persona. Dobbiamo cambiare il nostro statuto per aderire alla Conacreis o alla Uisp? Vorremmo tenere entrambe le finalità culturali e sportive.Come facciamo? O conviene aprire un'associaz. sportiva ? grazie mille. Daniela

    1. Buona sera.
      L'attività di incontri di massaggio non è sport, pertanto potete gestirla quale attività connessa dell'associazione culturale.
      I migliori saluti,
      Gabriele Aprile

  14. buongiorno,
    ho una associazione culturale e ricreativa che ha iniziato a svolgere attività sportiva dilettantistica. L'ente al quale intendiamo iscriverci per poi iscriverci al coni e beneficiare dei requisiti della 398/91 ci chiede di modificare lo statuto e indicare nella denominazione Associazione Sportiva Dilettantistica.
    Non ci sarebbero problemi tranne un dubbio: dobbiamo poi registrare il nuovo statuto presso l'agenzia delle entrate con imp. di registro di euro 200 e marche da bollo oppure non è obbligatorio? Cosa ci consigliate di fare?
    grazie

    1. Buongiorno.
      E' obbligatorio modificare lo statuto e la denominazione e sicuramente registrarlo.
      I migliori saluti,
      Gabriele Aprile

  15. esiste una soluzione nel caso in cui si voglia modificare lo statuto sociale per adeguarlo alle normative vigenti ma a seguito di tre convocazioni non si raggiunge mai il numero sufficiente di soci presenti per modificare lo stesso?possibile che si costretti a chiudere per non andare incontro a sanzioni?

    1. Per rispondere con certezza bisognerebbe leggere lo statuto: in ogni caso per scongiurare eventuali paralisi lo statuto avrebbe dovuto essere predisposto, a monte, con più attenzione. Ciò premessa la volontà di essere socio di un Ente deve essere manifestata espressamente ogni anno…

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