Agenzia Entrate, circolare 18/E: quali sono le attività connesse per Associazioni e società sportive in 398/91?

Uno dei temi maggiormente rilevanti che emergono dall’analisi della circolare 18/E di Agenzia Entrate dello scorso agosto riguarda senza dubbio l’individuazione delle “attività connesse” cui possono essere applicate le previsioni stabilite dal regime 398/91. Analizziamo quindi in questo approfondimento le indicazioni rese sul tema, oltre che l’applicabilità del regime anche a FSN/DSA nonché le conseguenze in caso di mancata tenuta del registro ex D.M. 11 febbraio 1997.

Ci siamo lasciati, qualche giorno fa, con un’approfondita analisi sul regime forfettario normato dalla L. 398/91, applicabile, ricorrendone i presupposti, da tutte le associazioni (anche non sportive) e le Società Sportive Dilettantistiche: in quell’articolo (consultabile QUI) abbiamo indicato modalità e requisiti di accesso oltre che cause di decadenza e relative conseguenze.

Bene, ora facciamo un passo in più: quel regime (applicabile anche da FSN, DSA ed EPS fintanto che non prenderà pieno vigore il Codice del Terzo Settore, così come chiarito al quesito 6.10 della circolare), che stabilisce, tra l’altro, agevolazioni ai fini IRES oltre che detrazioni forfettizzate ai fini IVA, si applica a “tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali”. In altre parole “se un’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro svolge un’attività commerciale autonoma e distinta da quella istituzionale, la stessa non può usufruire, per detta attività, del regime agevolato”, motivo per il quale “i proventi conseguiti in relazione a tali attività non potranno rientrare nel regime forfetario di cui alla legge 398 del 1991”, e dunque per questi dovranno trovare applicazione le regole generali di imposizione, sia sotto il profilo sostanziale che degli adempimenti fiscali. Nel suo documento di prassi amministrativa, quindi, Agenzia Entrate fornisce spunti utili per meglio definire i contorni delle attività commerciali connesse esercitabili da ASD e SSD, chiarendo che sono quelle:

  • strutturalmente funzionali all’attività sportiva dilettantistica”;
  • che costituiscono “il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro”;
  • strettamente finalizzate alla pratica sportiva così come delineata dai programmi dell’organismo affiliante (Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata)”.

Inserisce poi tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali, ai fini dell’applicazione della 398, quelli “derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie, ecc.“, così come da elencazione esemplificativa fornita dalla stessa Amministrazione Finanziaria.

Restano invece escluse dal novero delle attività commerciali connesse per Associazioni e Società Sportive Dilettantistichele attività commerciali estranee rispetto agli scopi tipici dell’ente sportivo dilettantistico non lucrativo così come riconosciuti dall’organismo affiliante”, così come “quelle dirette alla vendita di beni o alla prestazione di servizi per le quali l’ente si avvalga di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati, ovvero utilizzi altri strumenti propri degli operatori di mercato”. Sono inoltre da escludere le prestazioni relative al bagno turco e all’idromassaggio (in quanto “non si pongono direttamente come naturale completamento dell’attività sportiva, potendo le stesse”) oltre che i proventi incassati da “corsi per attività sportive che non rientrano nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI” (con tanti cari saluti, tra gli altri, a crossfit e zumba, dei quali avevamo parlato qui).

Chiara (e consolidata) è, infine, la posizione di Agenzia circa la mancata tenuta del Registro IVA minori ex D.M. 11 febbraio 1997 (di cui avevamo parlato anni fa in questo articolo). Infatti l’associazione o la società sportiva dilettantistica senza fini di lurco che non abbia provveduto ad annotare i corrispettivi nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997 “in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti, potrà continuare a fruire delle agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991, sempre che sia in grado di fornire all’Amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’IVA”, pena in ogni caso l’applicabilità della sanzione amministrativa prevista, in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità, dall’articolo 9 co. 1 del D. Lgs. n. 471 del 1997. Viene comunque precisato che “qualora, in sede di accertamento, si ravvisi la mancata tenuta del predetto modello … si potrà procedere alla ricostruzione della situazione reddituale dell’associazione o società sportiva … tenendo conto delle effettive risultanze contabili comprovabili, da parte dell’ente, con fatture e altri documenti” e che nell’ipotesi in cui questo non risultasse possibile, per l’ASD/SSD si prospetterà la decadenza dal regime 398, con tutte le inevitabili conseguenze del caso (che abbiamo indicato qui).

Condivisibili (molte) considerazioni sulle attività commerciali connesse (meno altre …), le conseguenze in caso di mancata tenuta del Registro IVA confermano per il mondo sportivo un orientamento che privilegia la sostanza sulla forma, ferma la necessità di dimostrare nei fatti la bontà del proprio operato.

Ma basta davvero in caso di accertamento?

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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6 commenti

  1. Buonasera, se la SSD vende materiale di abbigliamento anche se inerente all attività istituzionale svolta dovrà versare l’iva al 50% giusto?
    Per le fatture acquisti delle merci che verranno vendute come ci si comportra ai fine di detraibilità iva?
    Grazie

    1. Buongiorno. Se la SSD ha aderito al regime individuato dalla L. 398/91 sull’attività commerciale incassata (ivi inclusa la vendita di beni nuovi) dovrà versare il 50% dell’IVA incassata. Aderendo al regime forfetttario in questione, quindi, vista l’agevolazione di cui sopra, non opererà alcuna detrazione sull’IVA pagata sugli acquisti effettuati. Segnalo in proposito un nostro articolo specifico sul regime di favore in questione: https://www.tuttononprofit.com/2014/12/legge-39891-il-regime-fiscale-agevolato-enti-non-profit-associazioni-societa-sportive.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Buongiorno
    Vorrei sapere se le società sportive dilettantistiche possono svolgere attività che nulla c’entrano con lo sport (esempio servizi di pre scuola dopo scuola aiuto compiti laboratori creativi e altro legato maggiormente all’aspetto didattico e culturale!)
    Grazie

    1. Buongiorno. Le Società Sportive Dilettantistiche possono svolgere attività connesse (e dunque non sportive) a quelle istituzionali (beneficiando delle previsioni del regime disciplinato dalla Legge 398/91 ai fini delle imposte e dell’IVA) a condizione che (così la circolare 18/E di Agenzia Entrate dell’agosto 2018) esse siano “strutturalmente funzionali all’attività sportiva dilettantistica”, che costituiscono “il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro” e che siano “strettamente finalizzate alla pratica sportiva così come delineata dai programmi dell’organismo affiliante (FSN, EPS, DSA)”. Da ciò se ne ricava che attività non sportive che non rispettino le logiche individuate da Agenzia Entrate nella richiamata circolare se poste in essere non potranno beneficiare delle agevolazioni di cui alla L. 398/91 (https://www.tuttononprofit.com/2018/10/circolare-18e-regime-398-91-adesione-decadenza-conseguenze.html). Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Salve, sperando di aver capito correttamente:
    se la mia Asd senza p.iva acquista abbigliamento per poi rivenderlo alle atlete, può farlo tranquillamente?
    dovrà fornire una ricevuta a chi acquista?
    Grazie

    1. Buongiorno. Le “cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita”, si configurano, ex art. 148 n. 4, quali proventi non decommercializzati, e pertanto come attività rilevanti ai fini commerciali per l’associazione. Come indicato nella ciroclare 18/E, la “vendita di materiali sportivi” rientra tra i proventi che possono beneficiare delle agevolazioni previste dal regime 398/91, ma essendo commerciali è indispensabile che l’Ente sia dotato di partita IVA e versi imposte ed IVA alle scadenze e secondo le aliquote previste dal regime fiscale di riferimento (http://www.tuttononprofit.com/2018/10/circolare-18e-regime-398-91-adesione-decadenza-conseguenze.html). Cordialità, Stefano Bertoletti

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