Quali effetti per la mancata tenuta del registro IVA?

Cos’è il registro IVA e cosa accade nel caso in cui un Ente non ne sia in possesso o non l’abbia aggiornato?

Il 24 aprile scorso la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 9/E avente ad oggetto “Quesiti relativi alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche” per definire talune problematiche fiscali riguardanti le A.S.D./S.S.D. che hanno optato per il regime fiscale disciplinato dalla legge 398 del 1991. Detto regime fiscale, applicabile anche da tutti gli enti di tipo Associativo non sportivi (associazioni culturali, ricreative, ecc …), permette di adottare una modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché semplificazioni negli adempimenti contabili e nella certificazione dei corrispettivi (es. esonero agli effetti dell’IVA dagli obblighi di registrazione e dichiarazione).

La circolare si compone di tre domande:
– effetti della mancata tenuta del modello previsto dal dm 11 febbraio 1997;
– effetti della mancata tenuta del rendiconto previsto dall’articolo 5, comma 5, del dm 26 novembre 1999, n. 473;
– violazioni formali degli obblighi statutari concernenti la democraticità e l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Vista la chiarezza adottata da Agenzia Entrate nel rispondere ai quesiti posti, Vi rimandiamo al testo integrale della circolare 9/E, riportando di seguito, per ulteriore chiarezza, talune considerazioni in relazione alle risposte fornite.

1. EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL MODELLO PREVISTO DAL D.M. 11 FEBBRAIO 1997
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del D.P.R. n. 544/99 gli enti di tipo associativo che hanno optato per il regime di cui alla legge 398 del 1991 devono, fra l’altro, annotare entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei proventi non costituenti reddito imponibile e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (cosiddetto “Registro IVA”). L’Agenzia delle Entrate sul punto ha chiarito come l’ente associativo che non abbia provveduto ad annotare periodicamente i corrispettivi, in presenza però di tutti i requisiti previsti dalla legge, potrà in ogni caso continuare a fruire delle agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991, a condizione imprescindibile che sia in grado di fornire all’Amministrazione finanziaria tutti i riscontri contabili utili ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’IVA, pena la decadenza dal predetto regime di favore.
ATTENZIONE: La mancata osservanza dell’adempimento comporta, comunque, l’applicabilità della sanzione amministrativa prevista in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità.

2. EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL RENDICONTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 5, COMMA 5, DEL DM
26 NOVEMBRE 1999, n. 473
L’art. 25, co. 2 della L. 133/99 prevede che per le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche non concorrano a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a 51.645,69 euro:
– i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
– i proventi realizzati per il tramite di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
La citata disposizione agevolativa è applicabile a condizione che, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per la L. n. 398/91 redigano un apposito rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi. Sul punto Agenzia ha chiarito come la mancata redazione del rendiconto non determini necessariamente l’inapplicabilità della disposizione di esclusione dall’IRES per i proventi realizzati e non rilevati sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile.
ATTENZIONE: resta ferma l’applicabilità delle sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili. Inoltre i proventi per i quali non si sia provveduto alla redazione del rendiconto ed in relazione ai quali l’associazione non sia in grado di produrre alcun documento attestante l’operazione, saranno assoggettati a tassazione con l’applicazione del coefficiente di redditività pari al 3%. Il superamento del tetto massimo concesso per le attività commerciali (250.000.000 euro/anno) implica la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla legge n. 398 del 1991 e l’applicazione del regime tributario ordinario sia con riferimento al calcolo delle imposte che agli adempimenti contabili.

3. VIOLAZIONI FORMALI DEGLI OBBLIGHI STATUTARI CONCERNENTI LA DEMOCRATICITÀ E L’UGUAGLIANZA DEI DIRITTI DI TUTTI GLI ASSOCIATI
L’articolo 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002 stabilisce che lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche debba contenere clausole specifiche al fine di garantire l’assenza di scopo di lucro, la democraticità del sodalizio ed assicurare il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma. La circolare di Agenzia Entrate ha chiarito se tali violazioni di natura formale possano comportare la disapplicazione del regime fiscale di cui alla 398/91. Sul punto infatti l’Agenzia ha precisato come l’effettività del rapporto associativo costituisca un presupposto essenziale per il riconoscimento alle associazioni dei benefici fiscali previsti dalla vigente, precisando come l’adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle tradizionali (ad esempio invio di e-mail agli associati in luogo dell’apposizione in bacheca dell’avviso di convocazione) o l’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non possano costituire di per sé, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991 a condizione che, sulla base di una valutazione globale della operatività dell’associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità.
ATTENZIONE: la clausola della democraticità prevista dal citato articolo 90 si intende violata quando la specifica azione od omissione da parte dell’associazione renda sistematicamente inapplicabile la predetta disposizione statutaria. Se si ravvisa dunque un nesso diretto fra la violazione posta in essere dall’associazione e la disposizione statutaria concernente la democraticità dell’ente, si ritiene che l’associazione decada dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991 per mancata osservanza della clausola.

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